A cura dell’Energy Team
“Riforma accise” – Circolare 13/2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Mediante la pubblicazione della suddetta Circolare, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha analizzato le principali novità introdotte mediante l’emanazione del Decreto Legislativo n. 43/2025, le cui disposizioni avranno efficacia a partire dal 1° gennaio 2026 (salvo le norme relative al SOAC).
Tra le novità di maggior rilievo commentate, si segnalano le indicazioni fornite in riferimento al “Soggetto obbligato accreditato (SOAC) – art.1, comma 1, lettere a) ed e)”, con particolare riferimento alle c.d. “condizioni di ingresso” e “Disciplina dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica – art.1, comma 1, lettere g) ed h) nonché lettere m), n), o) e p)“, per le novità apportate in materia di dichiarazione e adempimenti in ambito accise.
In merito al c.d. “SOAC”, si ribadisce che possono farsi riconoscere quali soggetti obbligati accreditati ed avvalersi dei connessi benefici in termini di esonero, parziale od integrale, cauzionale e di specifiche semplificazioni operative e contabili calibrati al livello di affidabilità conseguito, i seguenti soggetti:
- l’esercente deposito fiscale (prodotti energetici, prodotti alcolici, tabacchi lavorati);
- la società registrata o il soggetto autorizzato a sostituirla di cui all’art. 21, comma 6, TUA (carbone, lignite e coke);
- il venditore ovvero il soggetto che procede alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali ex art. 26, comma 7, TUA;
- il venditore ovvero il soggetto che procede alla fatturazione di energia elettrica ai consumatori finali ex art. 53, comma 1, TUA.
Inoltre, si specifica chiaramente quanto segue “Ne restano escluse altre tipologie di soggetti obbligati d’accisa, così come gli esercenti operanti in altri settori d’imposta contemplati dal TUA”.
Quanto ai requisiti “oggettivi”, per il soggetto istante si richiede che:
- sia in esercizio da almeno cinque anni continuativi in uno dei settori di attività ricompresi nel campo di applicazione del SOAC, decorrenti dalla data di rilascio della licenza o autorizzazione;
- alla data di presentazione della richiesta, non sia stata esercitata nei suoi confronti l’azione penale per le fattispecie di cui all’art. 23, comma 6, TUA (vedi circolare n. 14/D del 4 dicembre 2017) e altresì, nel quinquennio antecedente la richiesta, non risulti destinatario di sentenze, anche non definitive, di condanna oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi del c.p.p., per le fattispecie di cui all’art. 23, comma 6, TUA;
- non sia sottoposto a strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza ovvero a procedure d’insolvenza e altresì non lo sia stato nell’ultimo quinquennio;
- per le persone giuridiche o società, non risultino provvedimenti sanzionatori emanati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per le fattispecie di cui all’art. 23, comma 6, TUA. Tale requisito troverà applicazione dal 1° luglio 2028.
Si segnala che le disposizioni relative all’istituto del SOAC, saranno efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’emanando decreto ministeriale che ne fisserà le modalità di attuazione.
Si attende, pertanto, l’emanazione di tale Decreto per l’applicazione delle disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 43/2025 e per eventuali chiarimenti in merito ai requisiti soggettivi, oggettivi e, infine, all’iter di richiesta e ottenimento di tale qualifica.
Per quanto concerne le disposizioni relative al gas e all’energia elettrica, l’Agenzia delle Dogane passa in rassegna le seguenti principali novità:
- con specifico riguardo all’accisa sul gas naturale destinato alla combustione, viene prevista una nuova qualificazione delle destinazioni d’uso del prodotto che determinano l’applicazione delle distinte aliquote. Le attuali qualificazioni di aliquote per combustione per “usi civili” e per “usi industriali” saranno, infatti, rispettivamente sostituite da quelle per “usi domestici” e per “usi non domestici” che assicurano una precisa individuazione dei relativi ambiti di operatività;
- per quanto concerne l’accertamento e la liquidazione dell’accisa (art. 26-ter e art. 55), i soggetti obbligati che fatturano gas naturale ed energia elettrica ai consumatori finali, dal 2026 saranno tenuti a presentare, entro la fine dei mesi di settembre e marzo di ciascun anno, dichiarazioni di consumo semestrali, anziché annuali;
- per ambedue i settori di imposta viene profondamente innovato il sistema di versamento dell’accisa prevedendo il pagamento di ratei di accisa, da versare mensilmente, determinati sulla base dei quantitativi di gas naturale e di energia elettrica venduti (come indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nel mese solare immediatamente precedente) o autoconsumati mese per mese, in luogo dell’attuale sistema basato sul versamento di ratei di acconto costanti determinati in base all’imposta dovuta nell’anno precedente, e successivo conguaglio;
- introduzione di nuove regole in materia di prestazione della cauzione (e.g. e la stessa non può essere, in ogni caso, inferiore alla media aritmetica degli importi mensili dell’imposta dovuta sulle immissioni in consumo realizzate nei dodici mesi solari precedenti).
Conversione del c.d. “Decreto Fiscale”
Venerdì 1° agosto è stata pubblicata la legge 30 luglio 2025, n. 108 che converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge n. 84 del 2025, contenente disposizioni urgenti in materia fiscale. Il provvedimento è entrato in vigore sabato 2 agosto.
Di interesse per il settore segnaliamo l’art. 1 co. 1 bis che contiene una norma di interpretazione autentica in merito alla qualificazione del reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile prevedendo che esso i) costituisce un reddito diverso (lett. h del comma 1 dell’art. 67 del TUIR) quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre ii) si qualifica come plusvalenza (lett. b e b bis del comma 1 dell’art. 67 del TUIR) se il trasferente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene.
Trattandosi di norma di interpretazione autentica espressamente qualificata come tale, essa ha portata retroattiva (art. 1 della L. 212/2000).
La distinzione non è di poco conto in quanto:
- le plusvalenze della lett. b) dell’art. 67 co. 1 del TUIR, sono assoggettate a tassazione solo entro il quinquennio (salve talune eccezioni) o a seconda della natura dei beni ceduti (terreni edificabili);
- la costituzione degli altri diritti reali di godimento, previsti dalla successiva lett. h) generano redditi diversi a prescindere dal periodo di possesso precedente e dalla natura dell’immobile ceduto.
Infine, da menzionare l’art. 7, che contiene previsioni in tema di agevolazioni al biodiesel.
Conferimento in discarica: la nuova aliquota in funzione del momento di effettuazione
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti circa la decorrenza delle novità in materia di aliquota IVA in vigore dal 2025 per i conferimenti di rifiuti in discarica (art. 1, c. 49, L. 207/2024) in forza delle quali «il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia» viene escluso dall’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento, prevista dal numero 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III del decreto IVA.
La consulenza giuridica n. 12 pubblicata il 1° agosto scorso risponde ad una associazione che chiedeva se l’aliquota IVA ordinaria attualmente prevista riguarda le prestazioni di servizio effettuate dal 1° gennaio 2025 oppure quelle pagate a partire dalla medesima data, a prescindere dal momento in cui sono eseguite.
L’Agenzia ha convenuto che, in assenza di norme transitorie, si debba fare riferimento al criterio generale dell’art. 6 del Decreto IVA (cc 3 e 4) che disciplina il momento di effettuazione dell’operazione, stabilendo che “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo(…)” oppure precedentemente per l’importo per cui sia già stata emessa fattura o effettuato un pagamento (cfr. circolare 32/E del 2013, p. 2 e circolare 45/E del 2011, pp. 2, 3 e 4, cui l’Agenzia rimanda).
L’Agenzia quindi sintetizza in quali casi si applichi l’aliquota ordinaria alle prestazioni interessate dalla novità:
- “in assenza di una fattura emessa entro il 31 dicembre 2024, il relativo corrispettivo è pagato in tutto o in parte a partire dal 1° gennaio 2025;
- in assenza di pagamenti entro il 31 dicembre 2024, di tutto o parte del corrispettivo, la relativa fattura è emessa a decorrere dal 1° gennaio 2025”.
Ulteriori novità in materia di riportabilità delle perdite fiscali ai fini IRES
Le recenti modifiche al regime fiscale applicabile alle operazioni straordinarie previste dalla riforma dell’IRES (D.Lgs 192/2025) sono state integrate lo scorso giugno, con riferimento al conferimento di ramo d’azienda, operazione usata sovente nel settore energetico, ad esempio per “societarizzare” alcuni rami di azienda nell’ambito delle energie rinnovabili.
Il Decreto-legge 84 del 17/06/2025, all’articolo 2, ha aggiunto il comma 5-bis all’articolo 176 del TUIR, estendendo alla beneficiaria dell’operazione straordinarie le medesime norme previste che l’art. 173, c. 10 per la beneficiaria della scissione con riferimento alle condizioni ed ai limiti per il riporto delle perdite fiscali, nonché interessi non dedotti ed eccedenze ACE eventualmente disponibili.
In altre parole, detti tax assets della beneficiaria del conferimento potranno essere riportati a condizione che il c.d. “testi di vitalità” sia superato e nei limiti del patrimonio netto, così come disciplinato dall’art. 173 in ambito di scissione.
Coerentemente, è stato modificato l’art. 177-ter in tema di riporto di perdite infragruppo, inserendo anche il caso di conferimento ai sensi dell’art. 176 del TUIR nel novero di quelle operazioni infragruppo, per le quali non operano le condizioni ed i limiti di riportabilità di perdite fiscali di norma operanti per le operazioni straordinarie.
Il Decreto Ministeriale di attuazione dell’art.177 ter emanato alcuni giorni più tardi (27 giugno 2025) rispetto alle modifiche normative sopra riportate, precisa il proprio ambito di applicazione.
Con particolare riferimento al conferimento di azienda la relazione al decreto (“Relazione”) precisa che esso si applica esclusivamente in caso “di conferimento di azienda a favore della società dotata di perdite fiscali con riferimento alle sole perdite da essa conseguite in periodi d’imposta in cui essa e la conferente erano già appartenenti allo stesso gruppo sin dall’inizio del periodo d’imposta di realizzazione delle perdite fiscali”.
Di contro continueranno ad operare condizioni e limiti alla riportabilità “nel caso di conferimento di azienda per le perdite conseguite dalla conferitaria in un periodo d’imposta in cui essa e la conferente non erano appartenenti allo stesso gruppo sin dall’inizio del periodo d’imposta di realizzazione delle perdite fiscali”; queste diventeranno quindi riportabili nei limiti ed alle condizioni sopraddetti (c.d. “Perdite Omologate”).
Le perdite fiscali (al pari di interessi non dedotti ai sensi dell’art. 96 del TUIR, così come eccedenze di “ACE”) possono considerarsi “omologate” anche a seguito dell’istruttoria per l’interpello oppure nel corso dello svolgimento delle attività di controllo.
In aggiunta alle novità in materia di conferimento, l’art. 7, c. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2025 ha precisato che le perdite infragruppo che residuano in capo a una società aderente al regime del consolidato a seguito di una operazione straordinaria (fusione, scissione o conferimento d’azienda) che coinvolge una società dante causa esterna al perimetro di consolidamento consolidato sono soggette ai limiti dell’articolo 118, comma 2, del Tuir e, pertanto, mantengono, la qualifica di perdite anteriori all’ingresso nel consolidato, utilizzabili solo dalla singola società avente causa dell’operazione straordinaria.
Non più rinunciabili i benefici fiscali connessi alla “Tremonti Ambientale”
Attraverso la risposta ad interpello n. 167 dello scorso 23 giugno l’Agenzia delle Entrate ha affermato che non è più possibile rinunciare al beneficio della c.d. “Tremonti Ambientale”, essendo ormai da tempo scaduto il termine per la definizione ai sensi del D.L. 124/2019, nonchè i termini di decadenza ai sensi dell’art. 43 del DPR 600/1973.
Secondo l’interpello non sarebbe possibile neppure rinunciare alle perdite fiscali derivanti da “Tremonti Ambientale” della società incorporata omettendo di riportare a nuovo le perdite medesime.
L’interpello si riferisce ad un contribuente che voleva rinunciare al beneficio fiscale al fine di conservare il diritto di fruire delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE e non cumulabili con altri incentivi (nel caso di specie il IV Conto Energia) e interpellava l’Agenzia per avere chiarezza sulle procedure da seguire, sia per i risparmi di imposta ottenuti che per le perdite fiscali non ancora fruite e derivanti proprio dall’incentivo in parola.
L’istante supportava le proprie ragioni richiamando una recente risposta pubblicata il 27 marzo 2024 sul proprio sito internet istituzionale, con cui il GSE ha affermato che, in caso di restituzione del beneficio fiscale della Tremonti Ambiente avvenuto anche in data successiva alla Definizione ex articolo 36 (i.e., 31 dicembre 2020), e attestata dall’Agenzia delle entrate, l’operatore potrà ottenere la riammissione alle tariffe incentivanti per quanto qui di interesse – del IV Conto Energia (di seguito, ”FAQ del GSE”).
Al riguardo, l’Agenzia sottolinea che il GSE non è il soggetto competente a pronunciarsi in merito alle procedure e ai termini relativi alla restituzione dei benefici della Tremonti Ambiente “in quanto si tratta di questioni meramente fiscali e di competenza della scrivente Agenzia (come, peraltro, riconosce la stessa Istante formulando l’istanza di interpello qui in esame e rivolgendo alla scrivente il quesito sopra riportato). Inoltre, si ricorda che le risposte alle FAQ svolgono una funzione eminentemente pratica e non possono «essere assimilate a una fonte del diritto”.
Le posizioni soggettive e i bonus edilizi. Criteri di trasferimento in caso di scissione
Con la risposta ad interpello n. 82, pubblicata il 27 marzo scorso l’Agenzia è tornata ad affrontare il tema dei crediti di imposta come posizioni soggettive da ripartire tra scissa e beneficiarie nell’ambito della scissione.
In tale contesto, la conclusione raggiunta è che i crediti d’imposta della società scissa derivanti da bonus edilizi (i.e. Ecobonus e Superbonus) rappresentano un autonomo elemento del patrimonio dell’ente, che, come tale, può essere ripartito a discrezione delle parti coinvolte.
L’Agenzia dapprima richiama il principio secondo cui il criterio di riparto delle posizioni soggettive tra i soggetti partecipanti a una scissione è basato su una regola generale di ripartizione proporzionale, sulla base delle quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste per effetto della scissione, ricordando che tale regola può essere derogata in presenza di una connessione specifica, individuale o per insiemi, fra una singola posizione soggettiva e i suoi corrispondenti elementi patrimoniali interessati dalla scissione (cfr. risposta a interpello pubblicata sub n.635 del 2020).
L’agenzia richiama inoltre la risoluzione 19 marzo 2002, n. 91/E, secondo cui “con la locuzione ”posizione soggettiva” «il legislatore ha indubbiamente inteso ricomprendere, entro la sfera di applicazione della norma, ogni situazione giuridica attiva e passiva generata dalla normativa sulle imposte dirette in capo alla scissa e cioè non solo i crediti e i debiti d’imposta di questa società, ma anche tutte quelle situazioni di potere e di dovere che avrebbero spiegato effetto nell’attività di misurazione del reddito della scissa nei periodi d’imposta successivi alla scissione»”.
Diversamente, qualora tali crediti non siano riconducibili alle ”posizioni soggettive”, essi dovranno ritenersi liberamente disponibili dalle parti, secondo quanto stabilito nel progetto di scissione.
A quest’ultima categoria risulterebbero riconducibili i crediti oggetto dell’interpello. Infatti:
- Sono puntualmente determinati e spettanti, e manca una disposizione volta a rideterminarli o limitarli in determinate fattispecie
- non incidono sulle ordinarie modalità di determinazione del reddito imponibile e delle imposte sul reddito delle società coinvolte nell’operazione straordinaria
Certificati verdi e attività agricola: la Cassazione si pronuncia sui limiti del reddito agrario e delle attività agricole connesse
La Cassazione (sentenza 4130/2025) stabilisce che i ricavi da accordi tra imprese agricole e centrali industriali per la valorizzazione energetica e l’ottenimento di certificati verdi non sono reddito agrario, ma commerciale.
Il caso si riferisce ad un contratto tra un’impresa agricola ed una società industriale e aveva ad oggetto la natura tributaria dei ricavi derivanti dalla cessione di energia termica prodotta da una centrale di cogenerazione ai fini dell’ottenimento di certificati verdi.
Alla base della decisione, la considerazione dei giudici che l’attività agricola deve essere individuata applicando in modo rigoroso l’art. 32 del TUIR, così come l’art. 2135 del Codice Civile. Pertanto, ad avviso della Corte, l’attività agricola deve fondarsi su un ciclo biologico mentre i proventi da sinergie industriali sono tassati come reddito d’impresa.
Nel caso di specie, la Corte non ha ravvisato l’esistenza di un’attività “connessa” ai sensi del terzo comma dell’art. 2135 c.c., poiché mancava sia il requisito soggettivo (esercizio da parte della società agricola a vantaggio della produzione agricola) sia quello oggettivo (utilizzo prevalente di proprie risorse ai fini della produzione agricola). Al contrario, i giudici hanno ritenuto che l’attività agricola fosse strumentale a uno scopo industriale.
Impianti agrivoltaici: tassazione per l’energia elettrica prodotta e venduta da società agricola
La produzione e cessione di energia elettrica da impianto agrivoltaico operato da società agricola non può essere sempre considerata attività connessa produttiva di reddito agrario: lo afferma l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 61 del 4 marzo 2025.
Trovando applicazione le medesime regole e criteri previste per gli impianti fotovoltaici, occorre distinguere la produzione come segue: i) la produzione e cessione di energia elettrica da impianti agrivoltaici per la parte generata dai primi 260.000 kwh annui, saranno sempre considerate attività connesse e produttive di reddito agrario mentre ii) , per la parte eccedente tale limite, saranno assoggettate alla tassazione forfetaria (25%) prevista dall’art. 1, comma 423, legge n. 266/2005 al ricorrere dei requisiti, ossia della connessione all’attività agricola principale come chiarito dalla Circolare 32/E del 6 luglio 2009.
La citata circolare riconduceva la connessione a tre ordine di requisiti: i) produzione di energia attraverso impianti con integrazione architettonica o parzialmente integrati (art. 2 del D.M. 19 febbraio 2007 ad esempio, serre, capannoni, strutture per ricovero animali o attrezzature); ii) svolgimento di attività agricole da cui derivi un volume d’affari superiore a quello della produzione e cessione di energia fotovoltaica eccedente il predetto limite; iii) entro il limite di 1 MW per azienda, l’imprenditore agricolo, per ogni 10 KW di potenza installata in eccesso rispetto alla franchigia, dimostri di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.
In assenza di alcuno di detti requisiti, le attività di produzione e cessione di energia agrivoltaica prodotta oltre il predetto limite (di 260.000 kwh annui) saranno assoggettate al regime ordinario del reddito d’impresa.
Biogas, stop alle liti circa la tassazione della quota incentivante della tariffa omnicomprensiva
Sembrano trovare una conclusione i contenziosi circa l’assoggettamento a tassazione della componente incentivante inclusa nella tariffa omnicomprensiva riconosciuta dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) per impianti di biogas.
La questione riguarda la disciplina applicabile ai fini delle imposte dirette con riferimento alla tariffa onnicomprensiva istituita dalla l. 244/2007 e dal DM 18 dicembre 2008. La predetta tariffa consiste in un corrispettivo riconosciuto al produttore di energia elettrica ricavata da fonti rinnovabili per la relativa immissione in rete.
Le incertezze relative al biogas derivano dal fatto che in questo caso, a differenza dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici (per i quali l’incentivo è riconosciuto separatamente dal prezzo dell’energia), ad avviso dell’Agenzia non sarebbe attribuita una tariffa in cui si possa distinguere la componente incentivante e quella corrispettiva e quindi l’intera quota deve considerarsi base imponibile. Al contrario, i contribuenti hanno sempre sostenuto si possano identificare la quota incentivante e la quota corrispettiva attraverso il calcolo della differenza tra il prezzo dell’energia individuato dal GSE e quello della tariffa.
Nei mesi scorsi, il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha annunciato che l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto istruzioni precise per non avanzare nuove pretese impositive e per chiudere i contenziosi esistenti, segnando una svolta importante per i produttori agricoli.
Tali chiarimenti, sebbene informali, sono in linea con parte della giurisprudenza più recente sull’argomento (CGTI Pavia, sez. 1, n. 293-2024; CGTII Lombardia, sez. 9, n. 143-2025). Altra parte della giurisprudenza ha invece seguito l’interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria (CGTI Firenze, sez. 2, n. 224-2024; CGTI Firenze, sez. 1, n. 479-2023; CGTII Lombardia, sez. 2, n. 2662-2023). Si veda al riguardo anche le nostre precedenti newsletter.
Imposta di registro e iva sui preliminari di vendita
La Cassazione (ordinanza 17957 depositata il 2 luglio scorso) ha ribadito che, per i contratti preliminari con acconti imponibili a IVA, si applica l’imposta di registro fissa sia sul contratto che sugli acconti, secondo il principio di alternatività IVA-registro. La decisione si riferisce a casistiche occorse prima dell’entrata in vigore delle nuove regole del D. Lgs. 139/2025 e sembra discostarsi da quanto affermato in precedenza (Cass 27093/2024) in relazione alla tassazione unitaria della sequenza preliminare-definitivo.
A seguito dell’introduzione del richiamato D. Lgs 139/2025, è prevista invece un’imposta proporzionale dello 0,5% su caparre e acconti non soggetti a IVA, oppure la minore imposta dovuta per il contratto a titolo definitivo.
Imposta di registro sul trasferimento dei diritti edificatori
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 14 marzo 2025 è intervenuta sull’imposizione indiretta del trasferimento dei diritti edificatori comunque denominati, ai quali si applica l’imposta di registro proporzionale al 3 per cento e l’imposta ipotecaria di 200 euro.
Il chiarimento fa seguito all’intervento dell’articolo 2, comma 1, lettera ff), Dlgs n. 139/2024 che ha modificato l’articolo 9 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr n. 131/1986 (Tur), includendo i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati nella categoria degli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale non altrove indicati, in adesione all’orientamento espresso dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16080/2021.
Invece, in attuazione del principio di alternatività Iva – registro (disciplinato dall’articolo 40 del DPR 131/1986), l’atto di cessione di cubatura soggetto a Iva, sconta l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.
Contributo di solidarietà 2023, ulteriori chiarimenti sul limite del patrimonio netto
Con il principio di diritto n.5 del 3 giugno 2025 l’Agenzia ritorna sull’identificazione del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, il cui 25% costituisce il valore massimo del contributo.
Si ricorderà che il contributo di solidarietà (Legge di bilancio 2023, articolo 1, commi 115-119). è dovuto per un ammontare pari al minor valore tra l’importo teorico del contributo e il 25% dell’ammontare di patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio relativo all’anno 2021.
Al riguardo, sempre con riferimento ai derivati, l’Agenzia con la risposta 339 del 2023 aveva chiarito che il patrimonio netto da considerare ai fini del limite del contributo di solidarietà non debba essere inciso dal valore della “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”.
Orbene, in tale contesto, l’Agenzia in quest’ultima occasione asserisce che le valutazioni al fair value positive e negative dei derivati speculativi rappresentano utili/perdite che concorrono direttamente alla determinazione del risultato di esercizio e, dunque, della consistenza del patrimonio netto, non essendo ”componenti temporanee per natura” come le riserve per operazioni di copertura. In altre parole, le valutazioni al fair value dei derivati speculativi rappresentano utili/perdite espressivi degli extraprofitti sono quindi rilevanti per determinarne l’importo massimo del tributo in oggetto.
Interessi passivi su mutui ipotecari: chiarimenti in caso di concessione di diritto di superficie
Secondo una recente risposta ad interpello (n. 110 del 16 aprile 2025) non è consentita la deduzione integrale degli interessi passivi su mutui garantiti da ipoteca accesi da società immobiliari di gestione contratti per comprare terreni sui quali si costituisce il diritto di superficie. Ciò in quanto l’integrale deducibilità si applicherebbe agli immobili destinati alla locazione (Legge 244/2007, art. 1, c. 36).
Il quesito era stato posto da una Srl, parte di un gruppo che acquista terreni per operatori di impianti solari, ha sottoscritto contratti preliminari per l’acquisto di terreni in Italia da finanziarsi con prestiti garantiti da ipoteca sui terreni.
Nella risposta richiamata, l’Agenzia delle entrate ricorda preliminarmente le regole generali di deducibilità ai fini IRES degli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti dalle società per l’attività d’impresa (art. 96 del TUIR) che prevede un limite annuo alla deducibilità degli interessi, prevedendo che l’eventuale eccedenza sia dedotta negli anni successivi al verificarsi delle condizioni. L’Agenzia prosegue commentando l’esclusione dalla limitazione anzi detta introdotta dalla la Legge 244/2007, art. 1, c. 36 per le società immobiliari di gestione, ossia le “società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare”, le quali – per essere così qualificate – devono avere un attivo patrimoniale composto per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e ricavi da canoni di locazione per almeno due terzi del totale.
Per l’integrale deduzione nell’esercizio è necessario che gli interessi siano relativi all’acquisto o costruzione degli immobili e che il mutuo ipotecario riguardi gli stessi immobili concessi in locazione. L’Agenzia, quindi, non concorda con la tesi del contribuente che sosteneva che i diritti di superfice possono essere considerati equiparabili a contratti di locazione.
Le argomentazioni dell’Agenzia includono il richiamo alla circolare n. 37/2009, con cui ha anche chiarito che la deroga è applicabile sia agli immobili patrimoniali che a quelli strumentali, purché destinati a locazione.
Tosap. Riduzione applicabile alle società della filiera del sistema elettrico nazionale
La Cassazione con cinque ordinanze (769, 771, 773, 774 e 775/2025), ha concluso, per la prima volta, che le società del settore elettrico possono applicabile la disposizione “agevolativa” in tema di TOSAP prevista dal D.Lgs 446/1997 (art. 63, c. 2, lettera f), dal momento che svolgono attività strumentale alla erogazione di un pubblico servizio.
Queste ordinanze sono in controtendenza rispetto al precedente orientamento (ordinanze n. 13142 e 13332 del 2022 e n. 16539/2017).
Le pronunce originano da contenziosi attivati da enti locali che ritenevano il regime di favore non estensibile alle occupazioni poste in essere con impianti privati.
Degno di nota che la corte di Cassazione abbia riconosciuto che il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi debba essere inteso in senso unitario, in quanto la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi (di produzione, di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione) tra loro connesse.
Installazione impianti agrivoltaici e reverse charge: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con risposta ad istanza di interpello n. 156 del 16 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul trattamento IVA applicabile all’installazione di impianti agrivoltaici avanzati.
Il quesito era volto a sapere se, per l’installazione di tali impianti — destinati a integrare la produzione agricola con quella energetica — fosse applicabile il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) previsto dall’art. 17, sesto comma, lett. a-ter) del DPR 633/1972, già applicato in passato dall’istante a un impianto fotovoltaico integrato su serre.
L’Agenzia ha chiarito che il reverse charge si applica solo alle installazioni effettuate su “edifici”, così come definiti dalla prassi, incluse pertinenze strettamente funzionali.
Di conseguenza, gli impianti agrivoltaici installati su terreno agricolo — non integrati né serventi a edifici — restano esclusi da tale regime.
Rimborso IVA per impianti fotovoltaici realizzati in economia dal Gruppo IVA
Con la risposta all’interpello n. 155 del 12 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Gruppo IVA, in quanto soggetto passivo unitario ai fini dell’IVA, può essere assimilato a chi realizza direttamente, senza affidamento a terzi, un impianto fotovoltaico da utilizzare come bene strumentale per la produzione di energia destinata alla vendita.
Se è possibile individuare con precisione, per ciascun impianto realizzato, i costi sostenuti dal Gruppo IVA per l’acquisto di beni e servizi inerenti alla progettazione, alla costruzione e alla manutenzione, la relativa eccedenza a credito dell’IVA può essere richiesta a rimborso dal Rappresentante di gruppo.
Questa possibilità si fonda sull’interpretazione dell’articolo 30, lettera c), del decreto IVA, che prevede il rimborso dell’IVA limitatamente a quella relativa all’acquisto di beni ammortizzabili. In linea con il principio di soggettività unitaria, il Gruppo IVA risponde direttamente degli obblighi e dei diritti in materia di IVA, attraverso il proprio rappresentante. Tale impostazione è stata confermata dalla risoluzione n. 20/E del 26 marzo 2025, che recepisce l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13162 del 14 maggio 2024. In tale circostanza, i giudici hanno riconosciuto una sostanziale equivalenza tra detrazione e rimborso dell’IVA, estendendo il concetto di “acquisto” anche alla disponibilità giuridica dei beni, come nel caso di contratti di locazione o comodato. Ferma restando la necessaria strumentalità dei beni all’attività economica, la normativa può essere applicata anche ai beni che, pur non essendo formalmente ammortizzabili, sono destinati all’impresa come investimenti di medio-lungo periodo. Di conseguenza, l’IVA relativa a opere di miglioramento, trasformazione o ampliamento su beni di terzi può essere rimborsata qualora siano soddisfatti tutti i requisiti previsti, con particolare attenzione alla durata del possesso e alla funzione strumentale del bene.
Sentenza Corte costituzionale n. 43/2025: l’addizionale accise sull’energia elettrica non è compatibile con diritto unionale per carenza di finalità specifica
Con la sentenza n. 43/2025, depositata il 15 aprile 2025, la Corte costituzionale ha stabilito che l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica (abrogata nel 2012) non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell’Unione europea, in quanto la norma istitutiva prevedeva solo una generica destinazione del gettito in favore delle province.
La Corte ha sottolineato che la suddetta conclusione è in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto la finalità dell’imposta non distinguibile dalla generica finalità di bilancio.
La Corte Costituzionale ha considerato anche gli effetti di una recente sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C-316/22 – Gabel Industria Tessile SpA e Canavesi Spa – 11 aprile 2024). Tale sentenza, pur confermando che i giudici nazionali non possono disapplicare, nell’ambito di controversie tra privati, le norme interne contrastanti con le direttive UE, ha stabilito che i clienti dei servizi di fornitura di energia elettrica devono poter agire direttamente contro lo Stato per il rimborso di imposte indebite, anche in caso di impossibilità giuridica nei confronti del fornitore.
Tuttavia, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che dichiara incostituzionale l’addizionale accise sull’energia elettrica, i clienti potranno chiedere il rimborso direttamente ai fornitori e quest’ultimi potranno, poi, rivalersi sullo Stato, considerato l’effetto retroattivo (i.e. ex tunc) della pronuncia della Corte, salvo per i rapporti esauriti.
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