A cura di Davide Accorsi e Martina Toscano
Con la risposta a interpello n. 193 del 2025, l’Agenzia delle entrate è tornata a pronunciarsi in merito al tema dell’intervento di una stabile organizzazione ai fini IVA di un soggetto non residente in Italia.
Come già chiarito in precedenti risposte, l’Agenzia conferma la possibilità che la stabile organizzazione sia debitrice d’imposta in Italia per cessioni di beni che, al momento della spedizione ad un cliente italiano, non si trovano nel territorio dello Stato (i.e., cessioni intraunionali effettuate in altro Stato membro dell’Unione europea).
In tal caso, in base ai chiarimenti forniti, la stabile organizzazione italiana dovrebbe contabilizzare un acquisto intraunionale assimilato in Italia seguito da una cessione locale soggetta ad IVA. Questa interpretazione potrebbe determinare dei disallineamenti rispetto a quanto previsto dallo Stato membro dell’Unione europea dal quale i beni sono spediti, il quale potrebbe considerare la cessione intraunionale come effettuata dalla casa madre direttamente nei confronti del cliente italiano[1].
L’Agenzia, inoltre, conferma che la stessa stabile organizzazione possa essere debitrice d’imposta in alcune cessioni e non in altre in base all’attività effettivamente svolta con riferimento alle singole cessioni.
L’elemento di maggiore interesse nella risposta riguarda la possibilità che la stabile organizzazione intervenga ai fini IVA in acquisti strettamente connessi a vendite per le quali la stabile organizzazione ha un ruolo materiale e, pertanto, sia debitrice d’imposta in Italia.
Sul punto, l’Agenzia delle entrate precisa che tale valutazione dovrebbe essere condotta caso per caso, tenendo conto della natura e dell’effettività del ruolo assunto dalla stabile organizzazione nella fase di acquisto. Di conseguenza, non può essere data per certa la partecipazione della stabile organizzazione negli acquisti connessi a operazioni di vendita in cui essa ha un coinvolgimento materiale, in quanto tale conclusione non si basa sulla natura e funzione del prodotto acquistato[2].
Il caso analizzato riguarda una società stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia con una stabile organizzazione ai fini IVA in Italia. Quest’ultima ha 16 dipendenti che si occupano della vendita dei macchinari distribuiti dalla casa madre, nonché di assistenza alla clientela.
I macchinari, che vengono spediti da altro Stato membro dell’Unione europea direttamente a clienti soggetti passivi italiani, possono essere distinti in due segmenti: X1 e X2[3]. Con riferimento all’attività relativa ai macchinari del segmento X1, l’istante chiarisce che opera secondo criteri che “presuppongono l’intervento ampio e autonomo della stabile organizzazione”, mentre con riferimento all’attività relativa ai macchinari del segmento X2, l’istante chiarisce che essa è “svolta esclusivamente dalla Casa madre e non prevede alcun coinvolgimento della stabile organizzazione”.
L’Agenzia delle entrate, dopo aver ripercorso le norme di riferimento e aver richiamato i principali documenti di prassi inerenti al tema[4], chiarisce che:
- la stabile organizzazione interviene nelle vendite relative al segmento X1, in particolare per i seguenti motivi riferibili al personale in Italia: “i) autonomia nella gestione dei rapporti con la clientela, ivi compresa la facoltà di preparare e presentare proposte contrattuali senza ulteriori revisioni da parte del settore competente; ii) discrezionalità, sia pure in linea con il piano di campagna/attività EMEA, nella pianificazione e realizzazione di attività di marketing; iii) gestione e coordinamento delle attività pre e postvendita all’interno dell’organizzazione nonché definizione delle strategie di crescita all’interno della divisione; iv) autorizzazione di prezzi e sconti”;
- al contrario la stabile organizzazione non interviene nelle vendite relative al segmento X2, “in quanto di esclusiva pertinenza della Casa madre”.
Infine, con riferimento agli acquisti ed importazioni relativi al segmento X1, effettuati in Italia “grazie all’attività negoziale condotta esclusivamente dalla Casa madre presso fornitori nazionali ed extraUE”[5], l’Agenzia delle entrate ritiene che non vi sia intervento della stabile organizzazione, in quanto “il personale della stabile organizzazione italiana […] si occupa meramente della ”valutazione del costo della fornitura e del calcolo della redditività”, del ”coordinamento dei fornitori e dei relativi processi di acquisto e conformità legati al marketing” e dell’aggiornamento del magazzino.
Pur trattandosi di compiti diretti alla individuazione di possibili fornitori e alla valutazione della convenienza economica dell’acquisto di un componente e/o bene finito, essi si pongono su un piano certamente distinto dalle attività funzionali alla negoziazione e conclusione di una intesa contrattuale o da quelle connesse all’esecuzione dei contratti”.
Da ultimo, l’Agenzia delle entrate si sofferma sugli adempimenti IVA in capo all’istante in Italia, chiarendo che essa dovrà tenere registri distinti per le operazioni in cui la stabile organizzazione interviene, da quelle in cui non interviene e dovranno essere compilati due moduli separati della dichiarazione annuale IVA per rilevare tale separazione, per quanto le operazioni concorreranno congiuntamente alla liquidazione mensile del soggetto.
Esemplificando, nel caso in cui nel mese di agosto 2025, l’istante effettuasse acquisti locali e importazioni relativi al segmento X1 per 100 euro, nonché effettuasse vendite relative allo stesso segmento X1 con spedizione direttamente da altro Stato membro dell’Unione europea ad un cliente in Italia per 150 euro ed, inoltre, effettuasse vendite relative al segmento X2 per 200 euro anche in questo caso con spedizione direttamente da altro Stato membro dell’Unione europea ad un cliente in Italia si avrebbe la seguente situazione ai fini IVA in Italia, assumendo che l’aliquota applicabile sia quella ordinaria del 22% e che la stabile organizzazione intervenga esclusivamente nelle vendite del segmento X1:
- registro acquisti locali e importazioni (non di pertinenza della stabile organizzazione): 100 euro (base imponibile), 22 euro (IVA a credito);
- registro acquisti intraunionali (di pertinenza della stabile organizzazione): 150 euro (base imponibile[6]), 33 euro (IVA a credito e debito per l’inversione contabile relativa all’acquisto intraunionale assimilato);
- registro vendite (di pertinenza della stabile organizzazione): 150 euro (base imponibile), 33 euro (IVA a debito).
La liquidazione dell’istante per il mese di agosto sarà pertanto pari a 11 euro a debito. Le operazioni relative al registro di cui al suddetto numero 1) saranno riportate in un modulo separato della dichiarazione IVA annuale rispetto a quelle relative ai registri di cui ai suddetti numeri 2) e 3). Seguendo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, le operazioni relative alle vendite del segmento X2 sono riportate in Italia come acquisti intraunionali direttamente dal cliente e non confluiscono né nei registri, né nella dichiarazione IVA della stabile organizzazione.
Graficamente la medesima situazione può essere rappresentata come segue:

La questione che potrebbe porsi è quali sarebbero le conseguenze se i documenti doganali e le fatture relative al suddetto numero 1) fossero riportati nei registri e nello stesso modulo della dichiarazione annuale IVA in cui sono riportate le operazioni relative alla stabile organizzazione. A parere di chi scrive, la violazione dovrebbe essere di natura formale, senza effetti sul diritto alla detrazione dell’IVA. Le recenti interpretazioni dell’amministrazione fiscale in tema di registrazione dei documenti di acquisto e diritto alla detrazione IVA potrebbero lasciare però aperti alcuni dubbi[7].
[1] A tal proposito, si veda la nostra precedente newsletter a questo link.
[2] Di seguito ci si focalizzerà sulle implicazioni pratiche dell’interpretazione dell’Agenzia delle entrate, rinviando a successive occasioni ulteriori approfondimenti sul fondamento di tale interpretazione, che solleva qualche perplessità non solo per il rilevato aspetto (quello per cui, ad avviso della Commissione europea, appare in realtà in ogni caso configurabile una cessione intraunionale diretta nei confronti del cliente italiano), ma pure per il riferimento al concetto di intervento anche nelle operazioni di acquisto (laddove nella normativa unionale tale concetto appare riferito solo alle operazioni attive), in particolare nel caso in cui la territorialità e il debitore d’imposta non venga modificato dall’eventuale coinvolgimento della stabile organizzazione in qualità di cliente.
[3] Il caso è più complesso e prevede diverse divisioni: Delta, Delta 1 e Delta 2 e la sottodivisione nei segmenti X1 e X2 riguarda solo la divisione Delta 1; per esigenze di semplificazione si riporta esclusivamente la divisione relativa ai due segmenti, in quanto sufficiente per un sintetico commento in merito all’intervento della stabile organizzazione.
[4] L’Amministrazione fiscale si riferisce in particolare agli articoli 17, quarto comma, del d.P.R. 633/1972, 192bis della direttiva 2006/112/EC e 53 del regolamento (UE) 282/2011, nonché alle risposte ad interpello n. 52/2021, 57/2023, 336/2023 e 374/2023.
[5] L’istante riferisce che sporadicamente essa effettua acquisti di beni da fornitori italiani ovvero importazioni di prodotti relativi al segmento X1, trasportati direttamente dal fornitore al cliente finale nazionale nel territorio dello Stato.
[6] La base imponibile degli acquisti intraunionali assimilati non dovrebbe essere uguale al prezzo di vendita, ma “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni” in base all’articolo 43, quarto comma, D.L. 331/1993.
[7] Si veda la risposta ad interpello n. 115 del 2025 e, per un commento, questo link.
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