A cura di Marzio Scaglioni e Leila Rguibi
Negli ultimi anni, la gestione fiscale delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti è diventata un tema sempre più centrale per imprese e lavoratori. L’evoluzione tecnologica, con l’ingresso massiccio di veicoli elettrici e ibridi plug-in nei parchi auto aziendali, e le recenti modifiche normative hanno scaturito nuovi dubbi interpretativi che, di volta in volta, l’Agenzia delle Entrate è chiamata a dirimere.
In tal senso, due recenti risposte dell’Agenzia delle Entrate (la n. 233/2025 e la n. 237/2025) fissano alcuni punti importanti su alcuni aspetti pratici che interessano da vicino aziende, HR e consulenti del lavoro.
In particolare, nell’ambito dei suddetti interpelli le Società istanti chiedono all’AdE chiarimenti sulla determinazione del fringe benefit auto nell’ipotesi in cui i lavoratori dipendenti partecipino al costo sostenuto dalla Società per l’acquisto di optional aggiuntivi richiesti sui veicoli aziendali (risposta n. 233/2025) o per la ricarica elettrica dell’auto (risposta n. 237/2025).
In entrambi i casi, la risposta dell’AdE è conservativa ed è giustificata alla luce delle seguenti considerazioni:
- la determinazione dell’importo del fringe benefit è del tutto forfettaria e “prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI”;
- il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, ad esempio, l’immobile per custodire il veicolo, etc. Tali beni e servizi andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a contribuzione e tassazione;
- infine, la disposizione contenuta nell’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, nella parte in cui prevede che il valore dei veicoli concessi ad uso promiscuo è assoggettato a tassazione “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente”, deve intendersi riferita non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l’uso a fini personali del veicolo stesso, e determinate sulla base delle tabelle ACI.
Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia conclude che qualora la Società datrice di lavoro trattenga ai dipendenti delle somme per la richiesta di optional aggiuntivi da installare sui veicoli aziendali, o per il costo dell’energia elettrica connesso all’uso privato dell’auto, le stesse non potranno essere portate in diminuzione del valore del fringe benefit determinato sulla base delle Tabelle ACI, ma dovranno essere trattenute dall’importo netto della retribuzione.
In conclusione, in un contesto in continua evoluzione, la corretta applicazione delle regole fiscali sul fringe benefit auto è fondamentale per evitare contestazioni e ottimizzare la gestione del personale. Per ogni dubbio o approfondimento, il confronto con il consulente del lavoro resta la strada migliore per orientarsi tra le novità normative e le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate.
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