A cura di Paola Furiosi, Francesca Caliri e Cecilia Costanzi
Lo scorso 11 febbraio 2025 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2025/40 in materia di packaging e rifiuti da imballaggio, meglio noto con l’acronimo “PPWR” (Packaging and Packaging Waste Regulation), che sostituirà la Direttiva 94/62/CE, introducendo un impianto unitario, vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
La sua portata si preannuncia dirompente: esso non rappresenta un mero aggiornamento legislativo, ma un cambiamento radicale per l’industria europea, chiamata a ridurre in modo significativo la produzione di rifiuti da imballaggio attraverso il rispetto di obblighi di riutilizzo e riciclo, garantendo la sostenibilità degli imballaggi ed armonizzandone l’etichettatura.
Le nuove disposizioni saranno applicabili – in maniera graduale – una volta trascorso il periodo di transizione di 18 mesi previsto ex lege, ossia a partire dal 12 agosto 2026, con l’obiettivo di ridurre drasticamente il volume e l’impatto ambientale degli imballaggi entro il 2040.
Un nuovo approccio: ripensare la progettazione degli imballaggi
Il Regolamento stravolge la prospettiva tradizionale in materia di imballaggi: se, ab origine, l’attenzione si concentrava sulla gestione del packaging a valle (ossia, il suo smaltimento), oggi il focus si sposta a monte, nella fase di progettazione. A partire dal 2030, tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo dovranno essere riutilizzabili, riciclabili o compostabili, secondo criteri tecnici armonizzati.
Al riguardo, la progettazione finalizzata al riciclo degli imballaggi, denominata “Design4Recycling”, implica che sia posta particolare attenzione sia alla riutilizzabilità sia alla riciclabilità dei materiali impiegati. Riutilizzabilità e riciclabilità saranno verificate tramite appositi indicatori di performance, volti non soltanto a determinare la possibilità di commercializzare i prodotti, ma che incideranno – a livello economico – sulla filiera produttiva.
Gli imballaggi meno sostenibili saranno, infatti, assoggettati a contributi eco-modulati più elevati e, viceversa, lo smaltimento dei packaging di qualità superiore e più facilmente riciclabili comporterà una riduzione dei costi: il fine che si intende perseguire è, dunque, quello di penalizzare scelte aziendali poco virtuose.
Dalla lotta allo spreco alla chiarezza obbligatoria di etichettatura
Ulteriore punto cardine del nuovo regime è la lotta al cosiddetto “overpackaging”, a fronte del quale il peso ed il volume degli imballaggi dovranno essere ridotti al minimo necessario a garantire la funzionalità del prodotto.
Tali nuove disposizioni incideranno su molteplici e diverse industry (tra cui tessile, alimentare, cosmesi, farmaceutica, logistica) ed implicheranno – inter alia – l’inammissibilità di apportare al packaging elementi estetici come doppie pareti o fondi rialzati, concepiti per aumentare artificialmente il volume percepito.
Ancora, per quanto concerne la comunicazione ambientale, il Regolamento si conforma alla strategia di intervento dell’Unione Europea per contrastare il greenwashing, limitando severamente le dichiarazioni ambientali relative agli imballaggi: di conseguenza, le imprese potranno vantare performance “green” soltanto ove superiori agli standard minimi previsti dal Regolamento medesimo e supportate da una dichiarazione tecnica conforme.
La responsabilità estesa del produttore
Il PPWR rafforza in modo sistematico anche la responsabilità estesa del produttore (o Extended Producer Responsibility, “EPR”), principio già noto a livello europeo e che attribuisce ai produttori la responsabilità finanziaria ed organizzativa della gestione dei packaging immessi sul mercato, dalla fase di progettazione fino a quelle di raccolta, riciclo e smaltimento dei rifiuti di imballaggio.
Nel dettaglio, le nuove disposizioni prevedono che chi immetterà imballaggi sul mercato europeo (con obblighi estesi anche ad importatori e distributori) dovrà iscriversi ad un registro nazionale, fornendo informazioni dettagliate sulle quantità e sui materiali utilizzati, e che i produttori possano adempiere ai propri obblighi sia individualmente sia aderendo a sistemi collettivi, come consorzi o organismi di gestione riconosciuti e sottoposti a controlli dalle autorità competenti.
L’obiettivo è chiaro: prevenire e ridurre la produzione di rifiuti di imballaggio, promuovere soluzioni innovative e sostenibili, e garantire che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti da chi immette gli imballaggi sul mercato, in linea con il principio “chi inquina, paga”.
Compliance legale: dal dovere alla strategia
Il quadro regolatorio qui delineato non si limita a stabilire nuovi obblighi, ma induce le imprese a ripensare il packaging come elemento centrale della propria strategia aziendale e reputazionale.
Dal punto di vista operativo, alle imprese sarà richiesto di implementare sistemi informativi voltia tracciare la composizione degli imballaggi, monitorare le percentuali di materiale riciclato e gestire la documentazione richiesta per garantire la compliance, che dovrà essere completa, accessibile e verificabile per almeno 5 anni (fino a 10 anni in caso di packaging riutilizzabile).
I contratti con fornitori, trasportatori e partner logistici dovranno, poi, essere rivisti per allocare chiaramente rischi e responsabilità. Inoltre, sarà opportuno pianificare sessioni di formazione interna per aggiornare il personale sulle nuove procedure di progettazione, etichettatura e gestione documentale.
In quest’ottica, la sfida rappresenta anche un’opportunità. Anticipare i requisiti, innovare, differenziarsi: il packaging, da semplice contenitore, diventa il primo biglietto da visita della sostenibilità d’impresa, consentendo di posizionarsi come protagonista nella nuova economia circolare europea.
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