A cura di Stefano Cancarini e Laura Colombo
Martedì 9 settembre il Parlamento ha dato il via libera definitivo a nuove misure per prevenire e ridurre i rifiuti alimentari e tessili in tutta l’Unione Europea. Si tratta di un passo fondamentale verso la sostenibilità dei settori alimentare e tessile, che oggi rappresentano due dei segmenti caratterizzati dal maggior sfruttamento intensivo di risorse, con importanti esternalità negative ambientali e sociali che vanno ben oltre i confini dell’Unione.
In particolare, per quanto concerne il settore alimentare, il legislatore europeo pone come obiettivo la riduzione dello spreco nelle fasi di produzione, lavorazione e distribuzione dei prodotti, nel commercio al dettaglio, nella ristorazione ed ambito domestico. A tal fine gli Stati Membri dovranno sviluppare e supportare comportamenti virtuosi, anche tramite campagne di sensibilizzazione, identificare le inefficienze nelle catene di approvvigionamento e supportare la cooperazione fra gli attori della filiera, assicurando una distribuzione equa di costi e benefici. Non solo, dovranno inoltre incoraggiare le iniziative di donazione dei prodotti alimentari e facilitare l’accesso ad opportunità di finanziamento per le piccole e medie imprese.
La direttiva pone chiaramente gli obiettivi da raggiungere a livello nazionale entro il 2030: riduzione dello spreco alimentare nella fase di produzione e lavorazione dei prodotti di almeno il 10% rispetto ai dati registrati nel 2020 e riduzione dello spreco alimentare pro capite del 30%, nel commercio al dettaglio, nella ristorazione ed anche in ambito domestico.
Per quanto concerne invece il settore tessile, oltre ad incentivare la raccolta differenziata e la riduzione dei tessuti sintetici – causa della dispersione delle microplastiche -, la direttiva introduce il principio della “responsabilità estesa del produttore”, con l’obiettivo di rendere gli operatori responsabili nel favorire l’economia circolare del riuso e del riciclo dei prodotti, e con particolare attenzione rispetto alla limitazione del fenomeno del fast fashion e dell’ultra fast fashion.
A questo proposito, per “produttore” si intende il fabbricante, ma anche l’importatore e il distributore di prodotti tessili e calzature, includendosi abbigliamento e accessori, cappelli e calzature ma anche coperte, tende, biancheria da letto e da cucina. Il regime sarà più leggero per microimprese e lavoratori autonomi che trattano prodotti personalizzati e in quanto tali rappresentano un segmento virtuoso del mercato.
La responsabilità del produttore si declina negli obiettivi che devono essere garantiti dagli Stati Membri entro 30 mesi dall’entrata in vigore della direttiva: far sì che i produttori, tramite apposite organizzazioni, partecipino al finanziamento dei costi per la raccolta, cernita e lavorazione dei tessuti per il riuso e riciclo, dei costi di ricerca e sviluppo delle tecnologie del riciclo e dei costi per la divulgazione dei temi della gestione responsabile dei tessuti nei confronti del pubblico dei consumatori. Gli Stati Membri dovranno altresì costituire appositi registri, in cui i produttori dovranno iscriversi per ogni stato nel quale intendano commercializzare i propri prodotti.
I legislatori nazionali dispongono ora di 20 mesi per dare attuazione dei principi generali espressi nella direttiva. Al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi fissati a livello europeo sarà, quindi, fondamentale valutare nel concreto le misure che i singoli Stati Membri decideranno di adottare.
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