A cura di Luca Lavazza, Pier Francesco Berardinelli, Giorgio Sapia
Il settore della logistica e dei trasporti è stato recentemente oggetto di particolare attenzione da parte delle Procure della Repubblica di diverse città italiane e del Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate, che hanno intercettato una serie di comportamenti fraudolenti ai fini fiscali e contributivi. Tra le principali criticità, è emerso che molti prestatori di servizi tendevano ad incassare l’IVA addebitata ai propri committenti, senza poi effettuare i dovuti versamenti dell’imposta all’Erario.
Al fine di prevenire tale fenomeno e di tutelare i committenti che versavano regolarmente l’IVA ai propri fornitori, la Legge di Bilancio 2025[1] ha introdotto un regime IVA opzionale con regole speciali di versamento dell’imposta.
In particolare, in attesa dell’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea all’estensione del meccanismo del reverse charge e con riguardo alle prestazioni rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e logistica, il prestatore e il committente possono accordarsi affinché il pagamento dell’IVA relativa a tali prestazioni sia effettuato direttamente dal committente all’Erario in nome e per conto del prestatore, il quale rimane solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. L’adesione al regime speciale si realizza con la trasmissione telematica da parte del committente del “Modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica” (di seguito “Comunicazione”), approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 309107/2025, pubblicato il 28 luglio 2025. La trasmissione telematica deve obbligatoriamente avvenire per mezzo del software “Comunicazione Reverse Charge Settore logistica”, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Nel modello è prevista l’indicazione dei dati relativi alle parti e al contratto per il quale è esercitata l’opzione, che ha durata triennale a partire dalla data di trasmissione della Comunicazione. In presenza di più contratti tra le stesse parti, è possibile presentare una sola Comunicazione compilando più moduli per indicare i dati relativi a ciascun contratto stipulato e assoggettato al regime speciale.
Con riguardo alle modalità di fatturazione e per mezzo di una FAQ del 10 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il prestatore ha l’obbligo di emettere fattura indicando imponibile, aliquota e imposta, inserendo l’annotazione “Opzione IVA a carico del committente ex articolo 1, comma 59, legge n. 207 del 2024”. Inoltre, “qualora le parti, ai fini gestionali, lo ritengano utile”, è possibile valorizzare i campi 2.1.3.2 (con il valore predefinito “RCLogistica”), 2.1.3.5 (con il numero del protocollo telematico della Comunicazione) e 2.1.3.3. (con la data corrispondente). Alla luce dei chiarimenti forniti per mezzo della successiva FAQ del 15 ottobre 2025, nel caso in cui il prestatore faccia ricorso ai documenti IVA precompilati, tali campi devono essere compilati al fine di una corretta imputazione dell’imposta nei suddetti documenti.
Con riferimento agli obblighi di registrazione, il prestatore deve annotare le fatture emesse in regime di opzione in modo distinto nel registro IVA vendite, riportando separatamente l’IVA che, non essendo incassata e versata all’Erario, non concorre né alla liquidazione periodica, né a quella annuale del prestatore medesimo. Per quanto riguarda il committente, permane l’obbligo di registrare le fatture nel registro IVA acquisti al fine di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA versata in nome e per conto del prestatore.
L’onere traslato in capo al committente è, dunque, esclusivamente il versamento dell’IVA, senza possibilità di compensazione, da eseguire in nome e per conto del prestatore entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore. Il versamento deve essere eseguito tramite modello F24, utilizzando il codice tributo “6045”, istituito con la Risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025. In aggiunta, con la Risoluzione n. 53/E del 7 ottobre 2025 è stato istituito il codice identificativo “66”, denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica”, da indicare nel modello F24 unitamente al codice fiscale del prestatore (o subappaltatore), rispettivamente nelle sezioni “codice identificativo” e “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”. Ne deriva che appare possibile effettuare un pagamento cumulativo dell’IVA dovuta mensilmente per ciascun fornitore, ma non un unico pagamento per più fornitori.
Nonostante i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, permangono dubbi sulla data di riferimento per determinare la scadenza del versamento. Ragionevolmente, la data di emissione dovrebbe essere quella indicata nel campo “Data” della fattura elettronica. Tuttavia, tale conclusione sembra esporre il committente ad un rischio di sanzioni sostanziali nell’ipotesi in cui il fornitore trasmetta tardivamente la fattura al Sistema di Interscambio ovvero in alcuni casi di scarto da parte dello SdI[2]. Appare dunque fondamentale monitorare attentamente il flusso passivo e tutelarsi sul piano contrattuale.
PwC TLS è a disposizione per assistere le società operanti nel settore dei trasporti e della logistica ai fini della stesura dell’accordo di esercizio congiunto dell’opzione, della compilazione e della trasmissione telematica delle Comunicazioni, dell’individuazione dei rischi fiscali in capo alle parti e di ogni altra attività di assistenza fiscale.
[1] Legge n. 207 del 30 dicembre 2024.
[2] La questione assume rilevanza nel caso in cui una fattura venga trasmessa a SdI nel corso del mese successivo a quello indicato nella data del documento: ad esempio, qualora una fattura, emessa in seguito all’adesione al regime transitorio, indicasse come data documento il 28 novembre 2025 e fosse trasmessa a SdI il 3 dicembre 2025, si porrebbe il tema se il termine per il versamento dell’IVA da parte del committente in nome e per conto del prestatore sia il 16 dicembre 2025 o il 16 gennaio 2026.
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