A cura del team Corporate&Compliance
A far data dal 31 ottobre 2025 è entrato in vigore il Decreto-Legge n. 159 (di seguito, il “Decreto-Legge”), in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e di protezione civile.
Il Decreto-Legge aggiorna quanto già previsto dalla Legge di Bilancio 2025 e introduce alcune importanti novità operative. In particolare, la Legge di Bilancio 2025 aveva esteso l’obbligo – già precedentemente previsto dall’articolo 5 c. 1 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012 n. 179 per tutte le società – di dotazione di un domicilio digitale (PEC) “alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (i.e. 1° gennaio 2025) nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria”.
In attesa di eventuali ed ulteriori specificazioni da parte del sistema camerale per le indicazioni operative sulle modalità di comunicazione e sugli adempimenti richiesti, il nuovo Decreto-Legge 159/2025 prevede alcune precisazioni operative.
In particolare, l’art. 13, c. 3, del Decreto-Legge specifica che:
- L’obbligo di comunicazione della PEC ricade sull’amministratore unico o sull’amministratore delegato o, in mancanza, sul Presidente del consiglio di amministrazione (“All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole «nonché agli amministratori» sono sostituite dalle parole «nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione”);
- l’obbligo di indicare la PEC personale dell’amministratore va assolto – per le imprese già iscritte nel registro imprese – entro il termine perentorio del 31 dicembre 2025; l’adempimento va effettuato anche in occasione del conferimento o del rinnovo dell’incarico di amministratore (“Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico”);
- la PEC deve essere esclusivamente personale, non può essere coincidente con quella dell’impresa (“Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa”);
- la sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di mancata comunicazione entro il termine perentorio va da Euro 206,00 a Euro 2.064,00 (“in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale di cui al comma 5 si applica l’articolo 16 comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”).
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