Correzione errori contabili: novità introdotte dal D.Lgs. n.192/2025 correttivo dei decreti attuativi della riforma fiscale

A cura di Giuseppe Pigoli, Andrea Dell’Orto

Secondo l’OIC 29 e lo IAS 8 per errori contabili – da non confondere con cambiamenti di stima o di principi contabili – si intendono l’impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui vengono commessi, erano disponibili i dati e le informazioni per la sua corretta applicazione.

I summenzionati principi introducono, inoltre, una distinzione tra errori contabili rilevanti, cioè tali da influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio ed errori non rilevanti, la cui definizione può essere ricavata per differenza.

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2025 è stato pubblicato il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, terzo decreto correttivo della riforma fiscale che introduce modifiche al trattamento fiscale della correzione degli errori contabili, disciplina originariamente prevista dal D.L. 73/2022. Le nuove disposizioni troveranno applicazione per le correzioni rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

In sintesi, la norma vigente, ispirata a un allineamento della disciplina fiscale alle risultanze contabili, stabilisce, per i soggetti che adottano il c.d. “principio di derivazione rafforzata” e sottopongono il bilancio a revisione legale, la rilevanza fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale, a seconda della rilevanza dell’errore) nell’esercizio in cui viene operata la correzione, senza che sia necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa con riguardo al periodo d’imposta in cui veniva commesso l’errore.

Il Decreto correttivo IRPEF-IRES, all’art. 4, comma 1, lett. b), interviene in modo risolutivo sulla disciplina fiscale della correzione degli errori contabili attraverso una modifica significativa del testo dell’art. 83, TUIR. In particolare, con l’aggiunta del comma 1-ter, il Legislatore ha voluto porre rimedio alle incertezze interpretative sorte in merito alla disciplina vigente, introducendo una disposizione specifica per il riconoscimento fiscale, ai fini IRES, degli errori contabili “non rilevanti”.

In relazione all’ambito soggettivo di applicazione, il decreto prevede la rilevanza fiscale, ai fini IRES e IRAP, delle poste correttive per (i) le società che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti, nonché per (ii) le società diverse da quelle a cui si applica la “derivazione rafforzata” qualora abbiano un bilancio soggetto a revisione legale (es. microimprese controllanti di società soggette a revisione legale), se sono soddisfatti i seguenti requisiti oggettivi e temporali:

  • si tratta di errori diversi da quelli iscritti in bilancio come “rilevanti”;
  • la correzione è stata effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui l’errore è stato commesso;
  • la correzione è stata effettuata prima che tali soggetti abbiano avuto formale conoscenza della data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

Di conseguenza, non rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione della nuova disposizione gli errori contabili rilevanti e quelli che, sebbene non rilevanti, non soddisfano i requisiti sopra menzionati per i quali, la relazione illustrativa precisa che, resta ferma la necessità di presentare – sussistendone tutti i relativi requisiti e nei termini disciplinati – le relative dichiarazioni integrative.

Il correttivo reca modifiche anche alle disposizioni che disciplinano la rilevanza fiscale ai fini IRAP della correzione di errori contabili.

La disciplina IRAP vigente, infatti, ripropone lo stesso trattamento previsto dall’art. 83 del TUIR in tema di rilevanza fiscale dei criteri di rilevazione temporale degli errori contabili.

Per questo motivo, l’art 4, comma 3, alle lettere a), b) e c) del correttivo modifica gli artt. 5,6 e 7 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, introducendo una disposizione puntuale per il riconoscimento fiscale, ai fini IRAP, degli errori contabili “non rilevanti” per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il bilancio di esercizio a revisione legale dei conti.

In particolare, vengono ribadite le condizioni già previste ai fini IRES e, quale ulteriore condizione, viene previsto che la rilevanza fiscale delle poste correttive “opera… soltanto se sia il valore della produzione netta, relativo al periodo d’imposta in cui è effettuata la correzione, sia quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali avrebbero dovuto essere correttamente rilevati non è negativo”.

Infine, per quanto attiene l’utilizzo dei crediti emergenti dalla correzione di errori a favore del contribuente, accogliendo l’osservazione del Senato, è stata ripristinata la possibilità di utilizzare immediatamente in compensazione i crediti derivanti da dichiarazioni integrative originate da errori contabili.

Per una discussione più approfondita:

Contatta Giuseppe Pigoli – Partner

Scopri di più da Tax and Legal Solutions | PwC Italia

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere