Legge di bilancio 2026: principali novità per le imprese in materia di Imposte dirette

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A cura del TRS Team

Il 30 dicembre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di bilancio 2026, L. 30 dicembre 2025 n. 199 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” (G.U. Serie Generale n. 301 del 30.12.2025 – Suppl. Ordinario n. 42/L), entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2026.

Di seguito una breve illustrazione delle principali novità introdotte in tema di imposte sul reddito delle società commerciali e industriali:

Eliminazione rateizzazione plusvalenze – Art. 1 co. 42 – 43

È stata apportata una importante modifica all’art. 86 co. 4 del TUIR, prevedendo che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell’art. 87 del TUIR (Participation Exemption), concorrano a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state “realizzate”.

A differenza, invece, delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione d’azienda o rami d’azienda per le quali rimane la facoltà di rateizzazione fino a un massimo di cinque periodi d’imposta, a condizione che l’azienda o il ramo d’azienda siano stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni.

La disposizione in commento trova applicazione per le plusvalenze realizzate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (dal 2026 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).

Si segnala che, con riferimento alla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, occorre assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Imposta sostitutiva per l’affrancamento delle riserve di patrimonio netto in sospensione d’imposta – Art. 1 co. 44 – 45

Si ripropone l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 che residuano nel bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2025, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (i.e. 24%) e dell’IRAP (i.e. 3,9%) nella misura del 10%.

Tale norma si rivolge a coloro che possono valutare nel medio termine la distribuzione di tali riserve in sospensione d’imposta (e.g. quelle riserve che in caso di distribuzione concorrono a formare reddito imponibile) ai propri soci.

Si precisa che l’assolvimento dell’imposta sostitutiva non elimina eventuali vincoli civilistici connessi alla distribuibilità stessa.

In base a quanto previso dalla Legge di bilancio 2026, l’imposta sostitutiva deve essere liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui:

  • la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025;
  • e le altre entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dei tre esercizi successivi.

Modifica al regime di esclusione parziale di dividendi e plusvalenze – Art. 1 co. 51 – 54

La Legge di bilancio 2026 è intervenuta sull’art. 89 del TUIR, modificando la disciplina che prevede l’esclusione dal reddito del 95% dei dividendi percepiti dalle società di capitali ed enti commerciali.

Nello specifico, viene introdotto un nuovo requisito minimo di partecipazione, il quale richiede che per beneficiare della suddetta esclusione, è ora necessario possedere:

  1. una partecipazione diretta nel capitale della società erogante almeno pari al 5%;
  2. oppure una partecipazione con valore fiscale di almeno 500.000 euro.

Viene specificato, inoltre, che nel calcolo della soglia del 5% occorre considerare anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, come previsto dall’articolo 2359, primo comma del Codice civile.

Ciò significa che, per le società di capitali ed enti commerciali che detengono partecipazioni nel capitale della società erogante inferiori al 5% o con valore fiscale inferiore a 500.000 euro, l’importo dei dividendi sarà integralmente imponibile.

In aggiunta, gli stessi requisiti partecipativi devono essere rispettati dalle società ed enti non residenti affinché possano beneficiare della ritenuta a titolo d’imposta nella misura ridotta dell’1,20% sui dividendi di fonte italiana (in caso contrario, rimane la possibilità di fare valere le ritenute nella misura prevista dalle Convenzioni).

La Legge di bilancio ha, inoltre, modificato l’art. 87 del TUIR in tema di esenzione delle plusvalenze (PEX), richiedendo anche in questo caso, il possesso di una partecipazione diretta nel capitale della società erogante almeno pari al 5% oppure una partecipazione con valore fiscale di almeno 500.000 euro, oltre che i requisiti già previsti dallo stesso art. 87 co. 1 del TUIR (ovvero ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, residenza fiscale della società partecipata in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata, esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale).

Occorre sottolineare, infine, che la novità legata all’entità della partecipazione si applica alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dall’1.1.2026 nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote, di strumenti finanziari similari alle azioni e di contratti di associazione in partecipazione acquisiti o sottoscritti dall’1.1.2026.

Deroga sulla valutazione titoli iscritti nell’attivo circolante per soggetti OIC – Art. 1 co. 65 – 67

Per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali e per le imprese del settore assicurativo (per le quali le modalità attuative sono stabilite dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) viene confermata, anche per gli esercizi 2025 e 2026, la possibilità di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio, in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, ad eccezione delle perdite di carattere durevole.

Per tali imprese sussiste, tuttavia, l’obbligo di destinare a riserva indisponibile (i.e. non distribuibile ai soci e non utilizzabile per copertura perdite) utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.

In pratica, i titoli iscritti nell’attivo circolante possono essere valutati in base al loro valore di iscrizione risultante dal bilancio precedente, con l’obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.

Inoltre, viene stabilito che, qualora gli utili di esercizio risultino di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva dovrà integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

Modifiche alla deducibilità delle quote di ammortamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno determinato l’iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA) Art. 1 co. 77

La Legge di bilancio 2026 introduce ulteriori modifiche alla disciplina della deducibilità delle quote di ammortamento pregresse (i.e. non ancora dedotte fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017) relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA).

Nello specifico, la Legge ha disposto il differimento di una parte della quota deducibile per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2027 – pari a 12,36% – prevedendone la deduzione in due quote di pari importo negli esercizi successivi, ovvero il 6,18% nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2028, e il restante 6,18% nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2029.

Per effetto di tali modifiche, quindi, la deducibilità (ai fini IRES e IRAP) sarà la seguente:

  • 0% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2025;
  • 3,25% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2026;
  • 8,22% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2027;
  • 19,76% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2028;
  • 19,77% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2029.

Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti – Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro – Art. 1co. 116

È previsto, per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, il divieto di compensazione di debiti e crediti tributari anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d’imposta. 

La Legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro, a partire dalle compensazioni eseguite dall’1.1.2026,

Tale divieto non opera se:

  • è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo;
  • viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli.

La compensazione è vietata anche per l’eccedenza, quindi ad esempio se ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo.

Ambito applicativo

La compensazione vietata è quella “orizzontale” (ossia tra debiti e crediti tributari di natura diversa; e.g. IVA con IRES) nel modello F24, rimanendo possibile la c.d. “compensazione verticale” (ossia tra debiti e crediti tributari della stessa natura; e.g. IRES con IRES).

Il divieto riguarda anche la compensazione di crediti agevolativi, da indicare nel quadro RU del modello REDDITI come il credito per ricerca e sviluppo e i crediti derivanti da detrazioni edilizie ex art. 121 del D.L. n. 34/2020.

Rimane possibile la compensazione di crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL. Tuttavia, laddove operi il descritto divieto di compensazione, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti INPS o INAIL sia crediti per i quali opera l’inibizione alla compensazione.

Deducibilità dei costi da piani di stock option – Art. 1 co. 131 lett. b

La legge è intervenuta sul trattamento fiscale delle operazioni con pagamento basato su azioni, estendendo ai piani di stock option e stock grant regolati per cassa (cash-settled) la disciplina di cui all’articolo 95, comma 6-bis, del TUIR, fino ad ora riservata alle operazioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale (equity-settled), secondo cui i relativi costi sono deducibili soltanto al momento, e nella misura, dell’effettiva assegnazione ai beneficiari.

La norma, quindi, stabilisce che la deduzione di tale onere avviene non “per competenza” ma “per cassa”, ossia al momento dell’effettiva assegnazione degli strumenti finanziari.

In altri termini, la deduzione del costo connesso ai piani di stock option cash-settled a favore di dipendenti, collaboratori e dirigenti è differita fino al momento dell’esercizio delle opzioni concesse (i.e. al momento dell’effettivo pagamento dei costi in esame), facendo coincidere tale deduzione con l’insorgere del presupposto imponibile IRPEF in capo al beneficiario, a partire dai piani deliberati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025.

Tali disposizioni in esame si applicano ai soggetti IAS/IFRS, ma valgono anche per i soggetti OIC adopter che, come consentito dall’OIC 11, utilizzano l’IFRS 2 per contabilizzare le operazioni in questione.

Deducibilità del costo dei marchi, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita – Art. 1 co. 131 lett. c

La Legge ha modificato, per l’anno 2026, il regime di deducibilità fiscale dei marchi, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita da parte dei soggetti IAS/IFRS adopter.

Si tratta di un’anticipazione delle disposizioni connesse alla riforma tributaria del reddito d’impresa, avviata con L. n. 111/2023.

In particolare, viene stabilito che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, la deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita iscritti, o dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali, iscritti nel medesimo periodo d’imposta, in deroga all’art. 103 co. 3-bis del TUIR, è ammessa in misura non superiore a 1/18 del loro valore, a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a Conto Economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi, superando la precedente deduzione extracontabile (i.e. a prescindere dall’imputazione a Conto Economico).

Infatti, secondo lo IAS 38, l’avviamento, così come i marchi e le altre attività immateriali, se a vita utile indefinita, non sono assoggettati ad ammortamento contabile – a differenza di quanto avviene per i soggetti che adottano gli OIC – ma devono essere sottoposti almeno annualmente all’impairment test.

Tale procedura impone di rilevare una svalutazione quando il valore contabile dell’attività eccede il suo valore recuperabile; la perdita da “impairment”, che riduce il valore dell’attività immateriale, è registrata nel conto economico.

Alla luce del nuovo regime, la deduzione fiscale dei costi relativi agli intangibles potrà, quindi, essere effettuata entro il limite massimo di 1/18 del loro valore, solo a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi – a titolo di svalutazione – e fino a concorrenza degli stessi.

Le quote (di costo) non dedotte prima della svalutazione potranno essere recuperate negli esercizi successivi, nel rispetto del limite annuale di deducibilità (1/18), fino al completo assorbimento dell’importo complessivo della svalutazione.

Prima dell’intervento normativo in oggetto, invece, per i soggetti IAS/IFRS adopter, la deduzione del costo dei marchi d’impresa e dell’avviamento era ammessa in via extra-contabile, indipendentemente dall’imputazione al conto economico, e sempre nel limite massimo di 1/18 del valore.

Si segnala, infine, che le nuove regole non incidono sulla deduzione extracontabile delle attività immateriali già iscritte in bilancio, che restano soggette al regime previgente.

Buoni pasto elettronici – Incremento esenzione – Art. 1 co. 14

È stata incrementata, da 8 a 10 euro, la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici.

Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.

Il nuovo limite di esenzione si applica ai buoni pasto elettronici assegnati a decorrere dal 1.1.2026.

Tobin tax – Art.1 co. 29

La Leggedispone il raddoppio delle aliquote proporzionali relative alla cd. “Tobin tax”, di cui all’art. 1 co. 491 – 495 della L. n. 228/2012.

Tale imposta riguarda le transazioni finanziarie (escluse le transazioni infragruppo) relative alle seguenti fattispecie:

  1. il trasferimento di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi;
  2. i contratti derivati;
  3. le operazioni ad alta frequenza.

In particolare, la Legge di bilancio 2026 ha raddoppiato la misura delle aliquote applicabili con riferimento alla prima fattispecie (imposta sui trasferimenti di azioni e strumenti finanziari partecipativi) e alla terza fattispecie sopra elencate (operazioni ad alta frequenza), mentre lascia invariata la misura dell’imposta sui derivati.

Si riportano di seguito le variazioni delle aliquote medesime:

  • per i trasferimenti che non avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, l’aliquota aumenta dallo 0,2% allo 0,4%;
  • per i trasferimenti in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, l’aliquota aumenta dallo 0,1% allo 0,2%;

per le operazioni ad alta frequenza l’aliquota aumenta dallo 0,02% allo 0,04%.

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