Legge Bilancio 2026 – Principali novità payroll ed employment

Legge di Bilancio 2026

A cura di Francesca Tironi, Marzio Scaglioni, Giulia Spalazzi, Leila Rguibi , Antonio Giardina, Alessia Brambilla 

In data 30 Dicembre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 la legge di bilancio n. 199/2025 (”Legge di Bilancio 2026”), che disciplina il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.  

Le novità sono contenute nei 973 commi dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026. 

Nel presente articolo si riporta una sintesi esemplificativa e non esaustiva delle principali novità giuslavoristiche e di natura payroll ivi contenute. Si rammenta altresì che alcune delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 saranno soggette a Decreti attuativi e/o Circolari interpretative e operative da parte delle diverse autorità del lavoro nonché dei necessari aggiornamenti tecnici degli applicativi payroll. 

Innalzamento soglia di esenzione dei buoni pasto elettronici 

Il comma 14 della Legge di Bilancio 2026 introduce un’importante novità in tema di trattamento fiscale dei buoni pasto elettronici. In particolare, viene elevata la soglia di esenzione fiscale dei buoni pasto elettronici portandolo dai precedenti 8 euro a 10 euro per ciascun buono pasto elettronico. L’ eventuale valore eccedente i 10 euro per ciascun buono pasto elettronico continuerà a essere considerato reddito imponibile e, di conseguenza, soggetto a tassazione e contribuzione previdenziale.  

Estensione del congedo parentale  

Il comma 219 introduce significative modifiche agli articoli 32, 33, 34 e 36 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ovvero il decreto legislativo 151/2001. In particolare, la Legge di Bilancio 2026 estende il periodo entro cui i genitori possono usufruire del congedo parentale, portando il limite d’età del figlio da 12 a 14 anni. Restano invariati sia la durata complessiva del periodo di congedo spettante ai genitori sia le condizioni economiche già previste dalla normativa vigente.  

Congedo per malattia dei figli 

La Legge di Bilancio 2026, al comma 220, modifica parzialmente la disciplina del congedo per malattia dei figli, modificando la previsione contenuta nell’articolo 47, comma 2 del decreto legislativo 151/2001. 

Le nuove disposizioni prevedono il raddoppio dei giorni annui di assenza dal lavoro (non retribuita) riconosciuti ai genitori per assistere i figli malati, che passano dai precedenti 5 giorni a 10 giorni per ciascun anno solare. Inoltre, in linea con l’estensione già prevista per il congedo parentale, i genitori lavoratori potranno usufruire di tale congedo fino al compimento del quattordicesimo anno di età dei figli, innalzato rispetto al precedente limite di 8 anni.   

Le modalità di fruizione del congedo per malattia dei figli restano soggette alle condizioni previste dalla normativa vigente.  

Priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 

I commi dal 214 al 218 della Legge di Bilancio 2026 introducono una misura a favore delle lavoratrici e dei lavoratori con almeno 3 figli conviventi, i quali hanno diritto alla priorità nella richiesta di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (sia orizzontale che verticale), o, in alternativa, nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di rapporto già a tempo parziale, a condizione che la riduzione dell’orario sia almeno pari al 40%. La richiesta può essere fatta fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, oppure senza limiti di età se tra i figli vi sono persone con disabilità. 

Nel caso in cui il datore di lavoro accolga la richiesta, purché non si verifichi una diminuzione del monte orario complessivo aziendale, è previsto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla trasformazione del contratto o dalla rimodulazione dell’orario, un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), fino a un importo massimo di 3.000 euro annui, riparametrati su base mensile. Rimane invariata l’aliquota di computo ai fini delle prestazioni pensionistiche. 

Le modalità operative e attuative della misura dovranno essere definite da un decreto interministeriale da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026. 

Mantenimento in servizio 

Il comma 194 della Legge di Bilancio 2026 proroga per il 2026 la misura che incentiva il rinvio del pensionamento, già varata con la Legge di Bilancio 2023. I dipendenti che, entro il 31.12.2026, matureranno i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato potranno scegliere di restare in servizio. Optando per questa possibilità, il lavoratore potrà chiedere al proprio datore di lavoro di ricevere, direttamente in busta paga, una somma corrispondente alla quota di contribuzione previdenziale che sarebbe stata a suo carico e che, invece di essere versata all’ente previdenziale, verrà riconosciuta al lavoratore come importo netto.  

Versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS  

Il comma 203 introduce l’estensione dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS  sino ad oggi previsto per i datori di lavoro che abbiano raggiunto nel corso del 2006 o nel primo anno di attività la soglia dimensionale di 50 dipendenti. In particolare, la Legge di Bilancio 2026 estende il suddetto obbligo anche a tutte le aziende che raggiungono la dimensione aziendale sotto specificata in data successiva al primo anno di attività. Per gli anni 2026 e 2027, l’obbligo si applica solo ai datori di lavoro con almeno 60 dipendenti di media annua a decorrere dal 1.01.2032, la soglia sarà definitivamente abbassata a 40 addetti di media annua. 

Destinazione del TFR e previdenza complementare  

I commi 204 e 205 modificano profondamente, con efficacia dal 1.07.2026, il meccanismo di destinazione del TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato. Introducendo il sistema dell’adesione automatica alla previdenza complementare, l’iscrizione alla forma pensionistica collettiva prevista dai contratti collettivi avviene automaticamente al momento dell’assunzione. Il lavoratore mantiene, in ogni caso, il diritto di rinunciare all’adesione automatica entro 60 giorni dall’assunzione, potendo sia optare per una diversa forma di previdenza complementare sia scegliere di mantenere il TFR in azienda. I datori di lavoro sono tenuti a fornire specifiche informazioni ai lavoratori contestualmente all’assunzione, per garantire la piena consapevolezza delle nuove opzioni e dei relativi termini. In aggiunta, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, è previsto l’incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali. 

Estensione dei contratti a termine per la sostituzione in maternità 

Il comma 221 introduce la possibilità di estendere la durata dei contratti a tempo determinato, inclusi quelli in somministrazione, stipulati per sostituire lavoratrici in congedo di maternità o parentale ai sensi del D.Lgs. 151/2001.  In particolare, l’estensione consiste nel prevedere un aggiuntivo periodo di affiancamento tra la lavoratrice sostituita e chi la sostituisce, purché la durata non ecceda il compimento del primo anno di età del bambino.  

Riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo scaglione IRPEF 

Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell’imposizione fiscale nei confronti del c.d. “ceto medio”. 

L’articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente: 

  • 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro; 
  • 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;  
  • 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro. 

Il risparmio fiscale massimo derivante dall’intervento in esame è quindi pari a 440 euro. La suddetta riduzione si applica a regime a decorrere dal periodo d’imposta 2026. 

Detrazioni IRPEF per oneri – Spese sostenute dall’1.1.2026 – Riduzione di 440 euro per i possessori di redditi superiori a 200.000 euro 

Per “neutralizzare” il risparmio fiscale massimo derivante dalla riduzione dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, dal periodo d’imposta 2026, in capo ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione di 440 euro dell’importo della detrazione d’imposta per determinati oneri detraibili. 

Detassazione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili  

Sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sono previste le seguenti novità: 

  • riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 5% all’1% per gli anni 2026 e 2027 e contestuale incremento del limite di importo complessivo entro cui è possibile applicare l’imposta sostitutiva; 
  • proroga per il 2026 dell’agevolazione prevista per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione del premio di risultato. 

Riduzione dell’imposta sostitutiva 

L’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme riconosciute a titolo di partecipazione agli utili, ai sensi dell’art. 1 co. 182 ss. della L. 28.12.2015 n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, viene ridotta dal 5% all’1% entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro; rimangono invariati tutti gli altri parametri di legge.  

Proroga dell’agevolazione per i dividendi 

L’agevolazione fiscale contenuta nell’art. 6 co. 1, terzo periodo, della L. 76/2025 si applica anche nel 2026 (l’agevolazione era limitata, inizialmente, al solo anno 2025). L’agevolazione prevede che i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare. 

Imposta sostitutiva sugli incrementi contrattuali 

Viene introdotta, per il solo anno 2026, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali (regionali e comunali), pari al 5%, sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi della contrattazione collettiva. Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva. 

L’imposta sostitutiva si applica sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dall’1.1.2024 al 31.12.2026. 

L’imposta sostitutiva sugli incrementi dei rinnovi contrattuali trova applicazione per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 33.000 euro nel 2025. 

Imposta sostitutiva sul lavoro festivo, notturno e altri trattamenti accessori  

Viene introdotta, per il solo anno 2026, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali (regionali e comunali), pari al 15%, su specifici trattamenti accessori previsti per i dipendenti del settore privato. Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva. 

L’imposta sostitutiva viene applicata dal sostituto d’imposta del settore privato sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di: 

  • maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’art. 1 co. 2 del DLgs. 66/2003 e dei CCNL; 
  • maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL; 
  • indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL. 

Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. 

Sono escluse dall’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva sul trattamento accessorio le attività rientranti nel trattamento integrativo speciale previsto per il settore turismo 

L’imposta sostitutiva trova applicazione in favore dei lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro. 

I compensi in questione possono essere assoggettati a imposta sostitutiva nel limite annuo di 1.500 euro. 

Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente. 

Addizionale IRPEF del 10% su bonus e stock option dei dirigenti e amministratori del settore finanziario – Esclusione 

Viene introdotta una specifica ipotesi di esclusione dagli obblighi di prelievo dell’addizionale IRPEF del 10% sui compensi a titolo di bonus e stock option dei dirigenti e amministratori del settore finanziario, di cui all’art. 33 del DL 78/2010. 

In particolare, l’addizionale non si applica se il soggetto (società o ente) che corrisponde tali remunerazioni variabili versa in favore di enti del Terzo settore una somma almeno pari al doppio dell’addizionale totale altrimenti dovuta. 

In sostanza, la norma traslerebbe il prelievo che graverebbe sul dirigente o amministratore sulla società o ente che paga le remunerazioni. 

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alla disciplina del 10% che è stata soggetta a svariati interventi interpretativi da parte della giurisprudenza. 

Regime fiscale dei neo-residenti – Aumento dell’imposta sostitutiva 

Viene ulteriormente aumentata la misura dell’imposta sostitutiva prevista per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e optano per il regime dei neo-residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR. L’importo dell’imposta forfetaria generalmente prevista viene infatti aumentato da 200.000 a 300.000 euro, mentre viene incrementato da 25.000 a 50.000 euro l’importo dell’imposta prevista per i familiari. 

Le nuove misure si applicano ai soggetti che, dall’1.1.2026, hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza civilistica ai sensi dell’art. 43 c.c. 

Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti – Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro 

Tale disposizione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2024, la quale ha previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d’imposta. 

La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare tale divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro. 

Tale divieto non opera se: 

  • è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo; 
  • viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli. 

È utile ricordare che tale preclusione non si applica alla compensazione dei crediti relativi a:  

  • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;  
  • contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;  
  • premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.  

Incentivo all’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato nel 2026 

I commi 153 – 155 della legge di bilancio 2026 hanno previsto lo stanziamento di risorse per l’introduzione di un incentivo all’assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per l’anno 2026 in favore dei datori di lavoro privati (l’incentivo riguarda anche le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato). 

In particolare, le risorse finanziarie stanziate riguardano l’introduzione di un incentivo all’assunzione al fine di: 

  • incrementare l’occupazione giovanile stabile; 
  • favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate; 
  • sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica; 
  • contribuire alla riduzione dei divari territoriali. 

L’incentivo consiste in un esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (escluso INAIL) per un periodo massimo di 24 mesi. 

Gli interventi specifici, i relativi requisiti e le condizioni necessarie per garantire i limiti di spesa sono subordinati all’emanazione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

Incentivo per l’assunzione di lavoratrici madri 

Viene introdotto a regime, dal 2026, un incentivo per i datori di lavoro privati che assumono donne con le seguenti caratteristiche: 

  • madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni; 
  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. 

L’incentivo riguarda le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, o a tempo indeterminato. Sono altresì agevolabili le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Dall’altro lato, sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. 

L’incentivo consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile (sono esclusi dall’esonero i premi e contributi dovuti all’INAIL). 

La durata dell’agevolazione è di: 

  • 12 mesi dalla data dell’assunzione, se questa è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione; 
  • un massimo di 18 mesi dalla data dell’assunzione con contratto a tempo determinato, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato; 
  • 24 mesi dalla data dell’assunzione, se questa è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

Per l’effettiva operatività dell’esonero contributivo sarà, pertanto, necessario attendere le istruzioni dell’INPS, che dovrà indicare le modalità e la decorrenza delle istanze di agevolazione presentate dai datori di lavoro. 

Per qualsiasi approfondimento:

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