Rassegna di aggiornamento su temi fiscali rilevanti per il settore Energy e Utilities – Febbraio 2026

Rassegna di aggiornamento su temi fiscali rilevanti per il settore Energy e Utilities - Febbraio 2026

A cura di Maurizio Pavia, Francesco Pizzo, Piera Penna

Il “Decreto Bollette” e l’incremento dell’IRAP

Il Consiglio dei Ministri si è riunito lo scorso mercoledì 18 febbraio 2026 approvando un decreto-legge,(c.d. “Decreto Bollette” D.L. 21/2026) che introduce misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche, di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico.

Tante sono le misure che impattano il settore. Per quanto attiene più specificatamente i temi fiscali si sottolinea che la novità più importante introdotta rispetto alle precedenti bozze è un aumento del 2% dell’aliquota IRAP per le società che operano prevalentemente nel settore energetico. La misura è prevista per i periodi di imposta 2026 e 2027 (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) per imprese la cui attività presenta un codice ATECO incluso tra quelli previsti nell’allegato al decreto medesimo.

Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando l’aliquota maggiorata.

Il decreto legge è stato pubblicato lo scorso 20 febbraio ed entrato in vigore il giorno successivo, deve essere convertito in Legge nei successivi 60 giorni.

Produttori di energia da fonte rinnovabile: secondo il Consiglio di Stato il CUP risulta dovuto nella misura forfettaria di 800 euro

La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 542/2026 è intervenuta in tema di Canone Unico Patrimoniale (“CUP”), inserendosi nel solco di precedenti sentenze della Sezione VII del Consiglio di Stato (8062/2025 e 9447/2025) richiamate anche dalla sentenza in esame, concludendo che 800 euro è la misura massima applicabile ai soggetti che operano nella generazione di energie elettrica da fonti rinnovabili.

Ricordiamo brevemente che il CUP è stato istituito da dai cc. 816 e ss della legge 160 del 2019 che ha accorpato più tributi locali ed ha previsto che esso si applichi per l’occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché per la diffusione di messaggi pubblicitari.

La disciplina generale prevede per cavi e condutture un canone determinato secondo tariffe e con un importo minimo di 800 Euro. Tale disciplina è stata integrata – inter alia – da una norma di interpretazione autentica.

La sentenza in commento precisa che “l’art. 5, comma 14-quinquies, del   d.l. n. 146/2021, inserito dalla legge di conversione n. 215/2021, ha stabilito che il comma 831 dell’art. 1 della l. n. 160/2019 (il quale detta una disciplina speciale in materia di pagamento del CUP per le occupazioni permanenti di suolo pubblico mediante cavi e condutture effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità) “si interpreta nel senso che: […] b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro”.

Disponibili le modalità operative per la rinuncia alla Tremonti Ambiente 

Il GSE ha pubblicato le modalità operative per sanare eventuali comportamenti che contravvengono al divieto di cumulo tra Tremonti Ambiente e Conto Energia (III, IV e V Conto Energia), la cui possibilità era stata recentemente introdotta dall’Art. 43 della Legge 182/2025. Sul punto si veda la nostra newsletter.

Il documento del GSE fissa il termine perentorio del 9 marzo 2026 per l’invio dell’stanza via PEC unitamente ad istruzioni operative, tra cui indirizzo del destinatario ed oggetto dell’email e documentazione da allegare.

Importante ricordare che la richiesta deve essere corredata anche da una attestazione asseverata da professionisti indipendenti autorizzati al rilascio del visto di conformità di cui al d.lgs. 241/1997.

Nel caso in cui l’Istanza sia presentata in pendenza di contenziosi, amministrativi o tributari, lo stesso soggetto è tenuto a depositarla in giudizio, al fine di consentire al Giudice la sospensione del processo.

Accisa sul gas naturale – Pubblicato in G.U. il decreto attuativo

Il 5 gennaio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 29 dicembre 2025, recante “Modalità di applicazione dell’accisa sul gas naturale” di cui agli articoli 26, 26-bis, 26-ter e 26-quater, in attuazione dell’art. 26-quinquies del Testo Unico delle Accise. 

Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo introdotto dal d. lgs. n. 43/2025 e si prefigge come obiettivo quello di dare attuazione alla revisione del sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell’imposta.

Di seguito, si riportano le principali novità introdotte dal suddetto Decreto con riferimento alle autorizzazioni, ai versamenti, alle modalità operative per i casi d’uso fuori campo, per i casi d’uso promiscuo e all’utilizzo della PEC.

Autorizzazioni e cauzione preventiva

I soggetti obbligati devono denunciare preventivamente la propria attività all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente.  Inoltre, devono prestare una cauzione pari al 15% dell’accisa annua stimata. 

I soggetti obbligati dovranno adeguare l’importo della cauzione prestata in modo che la stessa non sia inferiore alla media aritmetica dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. 

Comunicazioni mensili

A partire dal 1° aprile 2026, i venditori devono comunicare all’Ufficio di competenza, in forma esclusivamente telematica ed entro la fine di ciascun mese solare, i dati relativi ai quantitativi di gas mensilmente fatturati, in relazione a ciascun ambito territoriale, nel mese precedente. 

    Versamenti e dichiarazioni 

    Viene istituito un meccanismo di versamento dell’accisa basato su rate di acconto mensili calcolate, per i venditori, sull’accisa dovuta per i quantitativi di gas naturale fatturati nel mese solare precedente e, per gli autoconsumatori, sui quantitativi di gas naturale consumati nel mese precedente.

    La liquidazione avviene in forma telematica tramite una dichiarazione semestrale, da presentare entro il 30 settembre per il primo semestre (i.e., 1° gennaio – 30 giugno) ed entro il 31 marzo dell’anno successivo per il secondo semestre (i.e., 1° luglio – 31 dicembre). 

    Casi di esclusione dall’applicazione delle accise 

    Per i casi di esclusione dall’applicazione delle accise (e.g. usi metallurgici, mineralogici, etc.), la documentazione prodotta dal consumatore richiedente l’agevolazione deve essere trasmessa, entro 30 giorni, alla dogana di competenza da parte del venditore.

    Uso promiscuo del gas naturale 

    Per i casi di uso promiscuo del gas naturale, il consumatore finale può richiedere al venditore l’applicazione di aliquote accisa afferenti ai differenti impieghi l’esenzione o l’esclusione dall’applicazione dell’accisa. A tale riguardo, il consumatore finale dovrà fornire al fornitore, in aggiunta alla c.d. autocertificazione, anche una relazione tecnica di un soggetto abilitato che confermi le percentuali di impiego del gas nei vari usi.

    La documentazione prodotta dal consumatore richiedente l’agevolazione deve essere trasmessa, entro 30 giorni, alla dogana di competenza, da parte del venditore.   

    Utilizzo della PEC 

    Ad eccezione delle comunicazioni mensili e delle dichiarazioni semestrali, ogni atto da presentare all’Agenzia delle dogane ai fini del decreto sarà da trasmettere tramite PEC.

    Infine, le disposizioni transitorie prevedono l’obbligo di adeguamento della cauzione a partire dal 1° aprile 2026 e la conferma del trattamento per gli usi non domestici (tracciati come usi industriali nei contratti in essere al 31 dicembre 2025) da richiedere al consumatore finale mediante autocertificazione. 

    Raccolta rifiuti soggetta a IVA agevolata al 10%; gestione TARI assoggettata ad aliquota ordinaria

    Con la risposta n. 310 dell’11 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’aliquota IVA agevolata del 10% si applica esclusivamente alle attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani. Restano invece assoggettate all’aliquota ordinaria le prestazioni relative alla gestione della TARI e ai rapporti con l’utenza, in quanto considerate attività autonome e non accessorie.

    Secondo l’Agenzia, neppure la presenza di un contratto unico di gestione dei rifiuti, né il perimetro unitario delineato dalle delibere ARERA e dal metodo tariffario MTR2, consentono di estendere l’aliquota ridotta alla gestione della tassa rifiuti. In caso di corrispettivo unico riferito a prestazioni soggette ad aliquote diverse, trova applicazione l’aliquota più elevata, salvo che i compensi siano distintamente indicati. 

    La gestione della TARI, infine, non può essere qualificata come accessoria al servizio di igiene urbana, servizio che secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, beneficia dell’aliquota ridotta al 10% in base a quanto stabilito dalla voce n. 127 – sexiesdecies, parte III, Tabella A, d.P.R. n. 633/1972, trattandosi di contro di un’attività amministrativa finalizzata alla riscossione del tributo e non funzionalmente indispensabile all’esecuzione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

    IVA e addizionale provinciale energia elettrica: ripetizione dell’indebito 

    Con la sentenza n. 43 del 15 aprile 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, prevista dal D.Lgs. n. 26/2007 e abrogata nel 2012.

    Secondo la Corte, la misura non rispettava il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell’Unione europea, poiché la norma istitutiva si limitava a destinare il gettito in modo generico alle province.

    Sulla scorta di tale pronuncia, la Corte di Cassazione (ord. n. 31169 del 28 novembre 2025) ha chiarito che l’IVA applicata su un tributo poi dichiarato incostituzionale è anch’essa indebitamente versata. Il cessionario può quindi chiedere al fornitore la restituzione dell’IVA addebitata in rivalsa, mediante azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.

    La possibilità di proporre tale azione di rimborso non viene meno neppure nel caso in cui il cessionario abbia già esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta o nel caso in cui l’IVA sia già stata utilizzata in detrazione dal cessionario, atteso che l’eventuale recupero dell’imposta indebitamente detratta compete all’Amministrazione finanziaria.

    Trattenute delle CER sugli importi GSE: operazioni fuori campo IVA 

    L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 22/2026, chiarisce che le somme trattenute dalle Comunità energetiche rinnovabili (CER) sugli incentivi destinati ai propri membri non rientrano nell’ambito di applicazione dell’Iva. 

    Queste trattenute, infatti, non rappresentano un compenso per servizi ulteriori né configurano uno scambio commerciale: servono esclusivamente a coprire le spese di gestione dell’ente e a mantenerne l’equilibrio economico, senza offrire ai soci vantaggi aggiuntivi rispetto allo scopo istituzionale della comunità. 

    Il caso esaminato riguarda un ente del Terzo settore, iscritto al Runts – Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, che svolge funzioni di supporto alla creazione e gestione delle CER. 

    Le comunità ricevono dal GSE vari contributi – come la tariffa premio sull’energia condivisa e il contributo Arera – che vengono poi distribuiti agli “autoconsumatori”.

    Poiché la gestione tecnica e amministrativa delle configurazioni di autoconsumo genera costi crescenti, l’ente intende trattenere una parte degli incentivi quando le quote associative non bastano a coprire le spese. L’Agenzia, però, precisa che tali importi non assumono natura commerciale: equivalgono, di fatto, a una riduzione preventiva delle somme da distribuire o al recupero delle quote associative e non rappresentano operazioni Iva. 

    In conclusione, le trattenute praticate dalle CER sugli incentivi GSE destinati ai soci sono escluse dal campo Iva poiché prive dei presupposti richiesti dalla normativa.

    La Cassazione interviene sul tema dell’IMU relative ad aree oggetto di concessione demaniale 

    La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 108/2026, depositata in cancelleria il 2 gennaio scorso, ha trattato il tema dell’IMU in presenza di concessione di bene demaniale.

    Centrale nella vicenda è il fatto che il concessionario avesse trasferito ad un terzo soggetto la gestione di parte dell’azienda mediante un affitto di azienda, autorizzato dal Comune concedente.

    La corte nella sentenza ha preliminarmente distinto l’affitto di ramo di azienda e la subconcessione di un locale demaniale in quanto contratti con causa diversa.

    La subconcessione si riscontra quando la cessione in uso al terzo è finalizzata all’interesse pubblico richiedendo al sub-concessionario obblighi comportamentali essenziali all’interno del contratto.

    Dirimente è la natura delle attività del terzo con riferimento ai beni, riscontrando la subconcessione nel caso in cui il terzo li utilizzi nello svolgimento di un’attività funzionalmente collegata a quella del concessionario, non di mero godimento del bene bensì un diritto conformato a quello dato al concessionario. Più precisamente “[…] il contratto fuoriesce dall’ambito dell’affitto, se il cessionario del godimento del bene non è solo tenuto a rispettare una specifica destinazione, ma anche ad attuarla, con un’attività indispensabile e comunque utile per l’impresa del cedente”.

    La Corte aggiunge che “Si è perciò in presenza di una sub-concessione, quando il bene compreso in area demaniale è concesso in godimento ad un terzo allo scopo che lo utilizzi per svolgere un’attività compresa tra quelle che il concessionario avrebbe altrimenti svolto lui direttamente, in quanto rappresentano una normale componente del servizio marittimo unitariamente inteso (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. 3, 17 gennaio 2007, n. 972)”.

    La Corte conclude quindi affermando che “Ed è proprio la “sostituzione” del sub-concessionario al concessionario nel godimento strumentale dei beni demaniali all’esclusivo scopo di contribuire, attraverso l’esercizio di attività accessorie e sussidiarie, alla gestione del servizio pubblico, che, segnando il discrimine dalla locazione (che pure sarebbe astrattamente ammissibile ex artt. 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e 695 cod. nav.), giustifica l’attribuzione di un diritto conformato (per il suo contenuto) a quello conferito ab origine in capo al concessionario (in termini: Cass., Sez. Un., 4 luglio 2022, n. 21139) che si presta, pertanto, ad essere considerato presupposto per il riconoscimento della soggettività passiva ai fini dell’ICI e dell’IMU”.

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