Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia

Normativa nazionale – Strumenti finanziari digitali e sperimentazione Fintech

Decreto-legge

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2023 è stato pubblicato un decreto-legge con carattere d’urgenza relativo agli strumenti finanziari digitali, dal titolo “Decreto-legge n. 25 del 17 marzo 2023. Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech”.

Il carattere d’urgenza è dovuto all’applicabilità – dal 23 marzo 2023 – del Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito, il cd. “DLT pilot regime o “Regolamento DLT”.

Il Regolamento europeo, tra le altre cose, ha previsto la modifica della definizione di “strumento finanziario” di cui alla Direttiva MiFID II (Direttiva 2014/65/UE), per includere nella categoria degli strumenti finanziari anche “gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito” (DLT) cioè la tecnologia che consente il funzionamento e l’uso dei registri distribuiti.

Pertanto, il decreto-legge introduce innanzitutto nell’ordinamento nazionale la definizione di “strumenti finanziari digitali” intendendosi determinate categorie di strumenti finanziari che siano emessi su un registro per la circolazione digitale ossia un “archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo di consenso” (definizione di “registro distribuito” di cui all’art. 2, punto 2 del Regolamento DLT).

Nel dettaglio, gli strumenti finanziari a cui si applicano le nuove norme sono le azioni di società, le obbligazioni di società per azioni, i titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata, gli ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell’ordinamento italiano, le ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani, gli strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano e le azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani.

Le disposizioni del decreto-legge riguardano quindi gli aspetti relativi alle emissioni e alla circolazione dei sopra richiamati strumenti finanziari digitali, tra cui:

  • l’emissione degli strumenti finanziari digitali, che deve avvenire mediante scritturazioni su un registro per la circolazione digitale;
  • i requisiti dei registri per la circolazione digitale;
  • l’individuazione dei responsabili di tali registri e gli obblighi in capo a tali soggetti.

Inoltre, il decreto-legge affida a Consob (d’intesa con Banca d’Italia) il compito di adottare un Regolamento attuativo – entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e quindi entro il 17 maggio 2023 – che definisca una serie di disposizioni sulla materia tra cui, inter alia, i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell’elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale ed eventuali ulteriori strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina del presente decreto.

Il decreto è in vigore dal 18 marzo 2023.

Decreto-legge n. 25 del 17 marzo 2023. Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

Normativa nazionale – Cartolarizzazioni

Disposizioni attuative del Regolamento europeo

Consultazione Consob

Il 17 marzo 2023 Consob ha avviato una consultazione pubblica volta a definire le disposizioni attuative del Regolamento (UE) 2017/2402 (il cd. “Regolamento Cartolarizzazioni”) che ha introdotto una disciplina uniforme a livello europeo per le cartolarizzazioni e un framework specifico per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, applicabili dal 1° gennaio 2019.

Il Regolamento europeo è stato attuato nell’ordinamento nazionale primario con il Decreto legislativo n. 31 del 3 agosto 2022il quale ha individuato come autorità nazionali competenti in materia di cartolarizzazioni Banca d’Italia, Consob, Ivass e Covip – ciascuna per i profili di propria competenza – e ha attribuito a ciascuna il potere di emanare disposizioni attuative.

Pertanto, attraverso la presente consultazione, Consob intende definire le disposizioni applicabili ai soggetti da lei vigilati che partecipano a operazioni di cartolarizzazione.

Più nello specifico, le disposizioni riguardano:

  • le modalità di notifica a Consob delle operazioni di cartolarizzazione;
  • la comunicazione a Consob dell’avvenuta notifica presso ESMA di cartolarizzazione STS;
  • i requisiti organizzativi applicabili ai soggetti coinvolti nell’operazione.

È possibile partecipare alla consultazione fino al 16 maggio 2023.

Documento di consultazione Consob. Disposizioni di attuazione dell’articolo 4-septies.2, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Comunicato stampa Consob

Normativa nazionale – Gestione collettiva del risparmio

Documenti contenenti le informazioni chiave (KID) degli OICVM

Decreto legislativo

Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto legislativo che attua la Direttiva (UE) 2021/2261 del 15 dicembre 2021 che modifica la Direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l’uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Il Decreto legislativo – che entra in vigore dal 7 aprile 2023 – dispone le necessarie modifiche al TUF per attuare quanto previsto a livello europeo circa l’obbligo delle società di gestione di OICVM di fornire agli investitori al dettaglio – a partire dal 1° gennaio 2023 – il cd. KID (key information investors document) a norma del Regolamento (UE) n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs) e non più il KIID (key information investors document) ai sensi della Direttiva 2009/65/CE.

Si è concluso, infatti, al 31 dicembre 2022 il periodo transitorio che ha previsto l’esenzione per le società di gestione, le società d’investimento e le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM dall’obbligo di fornire agli investitori al dettaglio il documento contenente le informazioni chiave (KID ai sensi del Regolamento PRIIPs) in quanto già soggette all’obbligo di redazione del KIID ai sensi della Direttiva 2009/65/CE; l’esenzione ha permesso di evitare la coesistenza di KIID e KID.

Con riferimento, invece, all’offerta di OICVM rivolta a investitori non al dettaglio, gli offerenti possono scegliere se redigere il KIID o il KID (nuovo art. 98-ter del TUF).

Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 29. Attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l’uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

Normativa europea – Fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF)

ELTIF 2.0.

Regolamento

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 marzo 2023 è stato pubblicato il “Regolamento (UE) 2023/606 che modifica il Regolamento (UE) 2015/760 per quanto riguarda gli obblighi relativi alle politiche di investimento e alle condizioni di esercizio dei fondi di investimento europei a lungo termine e il novero delle attività di investimento ammissibili, gli obblighi in materia di composizione e diversificazione del portafoglio e l’assunzione in prestito di liquidità e altre norme sui fondi”.

L’iniziativa di revisione del Regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (cd. Regolamento ELTIF) rientra nell’ambito di un pacchetto di misure adottate dalla Commissione europea il 25 novembre 2021 volte al rafforzamento dei mercati europei dei capitali (Capital Market Union Package).

Il nuovo Regolamento – attraverso una serie di modifiche al Regolamento ELTIF – è volto a rendere i fondi di investimento europei a lungo termine più accessibili ed interessanti per gli investitori, incentivando questo tipo di investimento e rendendo la vendita transfrontaliera dei fondi di investimento più semplice e sicura.

Il Regolamento è in vigore dal 9 aprile 2023 e si applica a decorrere dal 10 gennaio 2024.

Per gli ELTIF già commercializzati è stato previsto un regime transitorio diversificato a seconda che tali fondi abbiano terminato o meno la fase di raccolta. In particolare, gli ELTIF che non hanno completato la raccolta dovranno adeguarsi alle nuove previsioni entro l’11 gennaio 2029.

Regolamento (UE) 2023/606 del 15 marzo 2023 che modifica il Regolamento (UE) 2015/760 per quanto riguarda gli obblighi relativi alle politiche di investimento e alle condizioni di esercizio dei fondi di investimento europei a lungo termine e il novero delle attività di investimento ammissibili, gli obblighi in materia di composizione e diversificazione del portafoglio e l’assunzione in prestito di liquidità e altre norme sui fondi 

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Fabrizio Cascinelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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