Decreto lavoro: le novità prossime alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

A cura di Francesca Tironi, Marzio Scaglioni e Giulia Spalazzi

Durante la seduta n. 32 del 1° maggio 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato, con procedura di urgenza, due decreti legge in materia di lavoro, la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è attesa per le prossime ore. Occorre specificare che quanto segue è frutto dell’analisi dei comunicati stampa del Consiglio dei Ministri e delle bozze di decreti circolati, pertanto per avere certezza delle modifiche annunciate bisognerà necessariamente attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei nuovi provvedimenti.

Di seguito le principali novità di interesse contenute nelle bozze dei citati decreti legge.

Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro

Il primo decreto legge è volto a:

  • Ridurre il cuneo fiscale, per quanto attiene alla parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi annui lordi fino ad Euro 35.000. A tale fine, viene innalzato dal 2 al 6% l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, con esclusione della tredicesima mensilità. L’esenzione è innalzata al 7% per tutti quei lavoratori la cui retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 1.923 Euro. Viene altresì confermata la soglia di 3.000 Euro per il 2023 per quanto attiene ai fringe benefits, ma esclusivamente per i lavorati dipendenti con figli a carico. Nel nuovo limite di 3.000 euro per il 2023 rientrano anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Inoltre, è prevista un’estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.
  • Contrastare la povertà e l’esclusione sociale, con particolare attenzione per le famiglie al cui interno siano presenti soggetti fragili, minori o anziani. Dal 1° gennaio 2024 verrà introdotta una nuova e diversa misura nazionale di contrasto alla povertà (che di fatto sostituirà l’attuale Reddito di Cittadinanza), consistente in una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari comprendenti una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche. In aggiunta, ai datori di lavoro che assumeranno i lavoratori beneficiari di questa nuova misura con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 Euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Infine, tale incentivo viene ridotto a 4.000 Euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile nel caso in cui il datore di lavoro assuma un beneficiario della misura di cui sopra con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale.
  • Promuovere politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di assicurare un’adeguata formazione a chi non ha un’occupazione ed è in grado di svolgere un’attività lavorativa e di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Al fine di favorire l’occupazione giovanile, sono stati previsti incentivi pari al 60% della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani di età inferiore a 30 anni, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. Questo incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, e con gli altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.
  • Rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni. Viene istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative. Dal punto di vista degli obblighi imposti ai datori di lavoro, si segnalano: (i) quello di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi; (ii) l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; (iii) l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza. Infine, vengono introdotte disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
  • Modificare la disciplina del contratto di lavoro a termine. Vengono apportate importanti modifiche in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, con variazione delle causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (compresi i casi di proroghe e rinnovi), al fine di consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della Direttiva europea sulla prevenzione dei relativi abusi. Ne consegue che i contratti a tempo determinato potranno superare la durata di 12 mesi (ma non quella di 24 mesi) nei seguenti casi:
    • Ove previsto dai contratti collettivi applicati; e
    • Per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024; e
    • Per sostituire altri lavoratori.

Misure in materia di lavoro

Per quanto riguarda il secondo decreto legge, si segnalano le seguenti novità:

  • Contributo per le assunzioni di persone con disabilità. Viene previsto il riconoscimento per enti e organizzazioni di un contributo per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023.
  • Modifiche in materia di somministrazione di lavoro. Vengono eliminati i limiti percentuali relativi alle assunzioni con il contratto di apprendistato in regime di somministrazione e quelli quantitativi in caso di somministrazione a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori (lavoratori in mobilità, soggetti disoccupati non del settore agricolo). Inoltre, l’esenzione dal rispetto dei limiti quantitativi nell’utilizzo di personale in somministrazione, già prevista per altre fattispecie, si estende al caso in cui tale personale sia assunto dal somministratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  • Durata del periodo di prova nei rapporti a termine. Viene puntualizzata la tempistica della durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato, fissandola in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, con la precisazione che in ogni caso tale periodo non può essere inferiore a due giorni.
  • Potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi omessi e promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi. Viene potenziata la capacità di controllo e verifica dell’INPS, consentendo all’ente accertamenti d’ufficio mediante la consultazione di banche dati non solo dell’INPS stesso, ma anche di altre pubbliche amministrazioni. Inoltre viene prevista la possibilità che gli uffici dell’INPS invitino i contribuenti a comparire di persona o mediante rappresentanti per fornire dati ed elementi informativi. Qualora, in caso di verbale di accertamento, il contribuente effettui il pagamento integrale entro quaranta giorni dal ricevimento dell’accertamento stesso, le sanzioni civili saranno ridotte nella misura del 50%. Entro il medesimo termine il contribuente potrà anche inoltrare domanda di dilazione. L’INPS potrà inoltre trasmettere al contribuente la comunicazione di eventuali anomalie affinché quest’ultimo provveda alla relativa correzione. Il contribuente ha un termine di 90 giorni dalla notifica della comunicazione per segnalare eventuali elementi, fatti o circostanze per confutare quanto comunicato dall’Istituto. Il contribuente che provveda alla regolarizzazione delle anomalie ed effettui entro trenta giorni il versamento dei contributi è ammesso al pagamento della sanzione civile in misura annua pari al 2,75% dell’importo della contribuzione dovuta, ed in caso di pagamento in forma dilazionata, la riduzione della sanzione è subordinata al versamento della prima rata: sono previste specifiche disposizioni per l’omesso o tardivo versamento di una delle successive rate e per i casi di assenza di segnalazioni o di regolarizzazione da parte del contribuente.
  • Pagamento dilazionato dei debiti contributivi. Sono state aumentate le possibili rate per il pagamento dei premi, con un innalzamento da 24 a 60 mesi.
  • Ricongiunzione, ai fini previdenziali, dei periodi assicurativi per i lavoratori dipendenti, autonomi e per i liberi professionisti. Viene modificata la disciplina della ricongiunzione ai fini previdenziali dei periodi assicurativi, allineando il rendimento previsto a quello offerto dal sistema contributivo, pari alla media quinquennale del tasso di crescita del PIL.
  • Semplificazione degli obblighi di informazione all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Viene prevista una semplificazione in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito alle condizioni applicabili al contratto e al rapporto di lavoro dopo le modifiche apportate al D. Lgs. n. 152/1997 come modificato e integrato dal c.d. Decreto Trasparenza (D. Lgs. n. 104/2022). In particolare, viene previsto che possa ritenersi adempiuto tramite l’indicazione del riferimento normativo e/o della contrattazione collettiva (anche aziendale) l’onere informativo relativo alle seguenti informazioni: (i) la durata del periodo di prova, (ii) il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, (iii) la durata del congedo per ferie nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore, (iv) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore, (v) l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento, (vi) la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in parte prevedibile, (vii) le informazioni, qualora il rapporto di lavoro non preveda un orario normale di lavoro programmato, riguardanti la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite, la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite, le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative, il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico, (viii) le informazioni riguardo gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.
  • Innalzamento del limite economico dei voucher “PrestO”. Viene previsto l’innalzamento fino a 15.000 Euro dei buoni lavoro (cd. Voucher “PrestO”) destinabili alle prestazioni occasionali nei soli settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Tale strumento potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente da tutti quei datori di lavoro che occupano fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
  • Superamento del vincolo d’età per i contratti di apprendistato stipulati nell’ambito dei settori turistico e termale. Viene eliminato il limite d’età di 29 anni per la stipula di contratti di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori di cui sopra per un periodo massimo di 3 anni.
  • Sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Viene prevista una modifica della disciplina sanzionatoria in tutti i casi di omissione contributiva sotto il limite dei 10.000 Euro annui. Nello specifico la sanzione di stampo amministrativo sarà pari ad un range che va da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso anziché da 10.000 Euro a 50.000 Euro (ex Art. 2, comma 1 bis, DL 463/83).

Infine, il testo licenziato dal Consiglio dei Ministri prevede norme relative all’istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura; l’uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto; modifiche al Codice del terzo settore per consentire la partecipazione a distanza alle assemblee; modifiche relative ai fondi di solidarietà bilaterali.

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