La qualificazione ai fini IVA delle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici

A cura di Luca Ghelli, Amélie Mammone e Andrea Casalini

In data 20 aprile 2023, con la sentenza relativa al caso C-282/22, la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata circa la qualificazione ai fini IVA delle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici presso colonnine pubbliche, stabilendo che le stesse debbano essere considerate come “cessioni di beni”.

La sentenza in commento risulta essere di particolare importanza in quanto rappresenta la prima qualificazione ufficiale a livello unionale delle operazioni ricarica e pone fine alle incertezze che gli operatori del settore hanno dovuto affrontare negli ultimi anni, dovendo trovare applicazione uniforme in tutti gli ordinamenti nazionali dell’Unione Europea.

La questione, infatti, finora, sul piano europeo, era stata trattata solamente dal Comitato IVA mediante alcuni working paper sollecitati dalla Francia e dall’Italia che, nonostante abbiano anticipato le conclusioni dei Giudici Europei, non avevano valore vincolante per gli Stati Membri.

Solo di recente, l’Agenzia delle Entrate aveva fornito la propria interpretazione sulla fattispecie con la Risposta ad interpello n. 27/2023. In tale documento, l’amministrazione finanziaria, in relazione alla qualificazione delle operazioni di ricarica, era giunta alle medesime conclusioni della Corte di Giustizia (anche se alcuni profili riguardanti il caso di detto interpello e il chiarimento fornito sembrano partire da alcuni assunti non del tutto chiari).

Di particolare rilievo, ai fini della motivazione della sentenza in commento, risultano essere i paragrafi 43 e 44, dove i giudici europei specificano che:

43 Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla circostanza […] secondo la quale, per calcolare l’importo dovuto per la ricarica di un veicolo elettrico, si può tener conto non solo del quantitativo di energia elettrica trasferita, ma anche di un canone per il tempo di sosta durante tale ricarica. In particolare, ciò implica semplicemente che il prezzo unitario del bene fornito, vale a dire l’elettricità, è composto non solo dal costo di quest’ultima in quanto tale, ma anche dal tempo di impiego delle apparecchiature messe a disposizione degli utenti in questione.

44 La conclusione […] della presente sentenza non è inficiata neppure nel caso in cui l’operatore considerato calcoli il prezzo unicamente sulla base della durata della ricarica. Infatti, tenuto conto del fatto che la quantità dell’energia elettrica fornita dipende dalla potenza trasferita durante il periodo di tale trasferimento, un calcolo siffatto riflette, anch’esso, il prezzo unitario di tale elettricità“.

In merito alle principali implicazioni della sentenza in commento, si evidenzia che queste riguardano soprattutto gli operatori del settore che, nell’ottica di garantire ai propri clienti la possibilità di effettuare la ricarica anche nei territori al di fuori del proprio Paese di stabilimento, hanno stipulato una serie di accordi di interoperabilità con gli operatori che gestiscono i terminali di ricarica a livello locale.

Al fine di fatturare le cessioni di energia al cliente finale/conducente, essendo la territorialità IVA della cessione di energia ad utenti finali riferita allo Stato in cui avviene il consumo, gli stessi dovranno ottenere una posizione IVA in ogni Stato in cui avvengono le operazioni di ricarica, a prescindere dal proprio Paese di stabilimento, con gli oneri amministrativi che ne conseguono. A tal riguardo, come suggerito in ambito comunitario, tali difficoltà potrebbero essere superate con l’estensione del meccanismo dell’Oss anche al settore della mobilità elettrica.

Tale soluzione avrebbe il pregio di garantire una più agevole applicazione e riscossione dell’IVA, contemperando le esigenze di semplicità e contenimento dei costi degli operatori.

Nelle more di tale soluzione, la cui applicazione potrebbe richiedere tempi molto lunghi, gli operatori dovranno necessariamente dotarsi di strumenti e supporto per la gestione della compliance IVA in modo capillare e quanto più possibile efficiente, tenendo conto delle peculiarità di ogni giurisdizione con riferimento agli obblighi IVA.

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PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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