Al via le domande per la fruizione dei “nuovi” esoneri contributivi 2026 

Al via le domande per la fruizione dei “nuovi” esoneri contributivi 2026

A cura di Marzio Scaglioni e Leila Rguibi 

Con i Messaggi INPS nn. 1966, 1968 e 1970 dell’11 giugno 2026, l’Istituto ha fornito importanti indicazioni operative in merito ai tre nuovi esoneri contributivi introdotti dal decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62: il “Bonus Donne”, il “Bonus Giovani” e il “Bonus ZES”. In particolare, l’INPS – facendo seguito alle Circolari nn. 55, 56 e 57 del 14 maggio 2026 – ufficializzano l’operatività delle suddette misure, esplicitandone modalità e tempistiche.  

Ricordiamo che le tre agevolazioni prevedono, in via generale, un esonero pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.  

Restano esclusi dall’ambito applicativo i contratti di lavoro domestico, i rapporti di apprendistato, il lavoro intermittente e le prestazioni di lavoro occasionale. Gli esoneri non si applicano, inoltre, alle assunzioni a tempo determinato né alle trasformazioni di rapporti già in essere.  

L’accesso ai benefici è subordinato al rispetto delle condizioni generali previste per gli incentivi all’assunzione, tra cui regolarità contributiva, rispetto della normativa lavoristica e in materia di sicurezza, nonché dell’incremento occupazionale netto. A questi (ed agli altri requisiti applicabili con riferimento alle agevolazioni contributive) si aggiunge il requisito del cosiddetto “salario giusto”, introdotto dal Decreto Primo Maggio, che impone al datore di lavoro l’onere di verificare che il trattamento economico del lavoratore che fruisce dell’agevolazione sia perfettamente in linea con i parametri economici di volta in volta applicabili.  

I Messaggi INPS dell’11 giugno 2026 segnano il passaggio dalla fase di prima illustrazione delle misure alla fase operativa di richiesta, autorizzazione e gestione in busta paga degli esoneri. Viene difatti resa nota l’operatività dei moduli on-line necessari per l’invio delle istanze di richiesta.  

Le istanze possono essere inoltrate sia per i contratti già sottoscritti sia per le assunzioni programmate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, attraverso il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, utilizzando lo specifico modulo telematico reso disponibile per ciascuna misura esonerativa.  

L’istanza deve essere predisposta per ciascun rapporto agevolabile, riportando i dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore, la tipologia di incentivo richiesto, la data di assunzione, la sede o unità produttiva interessata e gli elementi necessari alla verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi. Nell’ipotesi in cui l’istanza venga presentata preventivamente rispetto all’assunzione, il datore di lavoro prenoterà le risorse finanziarie necessarie, impegnandosi poi a perfezionare l’assunzione entro il termine perentorio di 10 giorni dal momento dell’autorizzazione. 

Una volta ottenuta l’approvazione, i datori di lavoro potranno indicare il bonus nelle denunce contributive a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese di luglio 2026, utilizzando gli specifici codici indicati dall’INPS. Per quanto riguarda i mesi pregressi, il recupero delle somme dovrà avvenire tramite conguaglio nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2026

Si ricorda, infine, che le agevolazioni non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni contributive, ma sono compatibili con l’esonero per la certificazione della parità di genere e con la maggiorazione del costo in deduzione per nuove assunzioni. Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e volesse fruire della misura in argomento, il medesimo dovrà procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che saranno elaborati senza l’aggravio delle sanzioni civili. 

Per una discussione più approfondita:

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