Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento istitutivo

A cura di Francesco Pizzo, Lorenzo Ontano e Andrea Primerano

Il 16 maggio 2023 è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il Regolamento UE 2023/956 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).

Come si legge nell’articolo 1 del Regolamento, l’obbiettivo che il CBAM si pone è affrontare il problema delle emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle merci elencate nell’allegato I del medesimo, al momento della loro importazione nel territorio doganale dell’Unione, al fine di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al di fuori del territorio dell’Unione.

Ad oggi, le merci soggette alle regole del CBAM sono le seguenti (identificate secondo il loro codice di nomenclatura combinata):

  • Cemento;
  • Energia elettrica;
  • Concimi;
  • Ghisa, ferro e acciaio;
  • Alluminio;
  • Idrogeno.

Per espressa previsione, il Regolamento non si applicherà, tuttavia, alle merci originarie dei seguenti Paesi: Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein.

Il CBAM entrerà in vigore in modo progressivo. In particolare, durante il periodo transitorio che andrà dal 1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, ogni importatore (o il rappresentante doganale indiretto) che, in un determinato trimestre, abbia importato delle merci, dovrà presentare, per detto trimestre, una relazione («relazione CBAM») contenente le informazioni sulle merci importate e sulle emissioni in esse incorporate, entro un mese dalla fine del trimestre di riferimento.

Una volta terminato il periodo transitorio, quindi da gennaio 2026, le merci soggette al CBAM saranno importate nel territorio doganale dell’Unione unicamente da soggetti “dichiaranti” previamente autorizzati.

L’autorizzazione, in particolare, sarà rilasciata soltanto agli operatori che, a seguito di audit, risulteranno in possesso di requisiti di affidabilità analoghi a quelli già previsti per ottenere il riconoscimento della qualifica di AEO (e.g. il richiedente non deve aver commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, deve dimostrare di possedere la capacità finanziaria e operativa per adempiere ai propri obblighi in materia di CBAM, ecc.). Gli operatori autorizzati saranno, poi, iscritti in un apposito registro istituito a livello di Commissione UE.

A pieno regime, i soggetti autorizzati dovranno presentare una dichiarazione annuale entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui sono state fatte le importazioni e restituire i certificati CBAM corrispondenti alle emissioni incorporate nelle merci importate.

Il Regolamento, infine, istituisce una specifica disciplina sanzionatoria per chi viola gli obblighi derivanti dal medesimo.

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