A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa europea – Cripto-attività
Norme europee sulle cripto-attività
Approvazione da parte del Consiglio dell’UE delle norme sulle cripto-attività e sulla relativa tracciabilità
Durante la seduta del 16 maggio 2023, il Consiglio Economia e Finanza (Ecofin) ha approvato formalmente due testi normativi in materia di cripto-attività.
Si tratta, nello specifico, del cd. Regolamento MiCAR (Market in Crypto-Assets Regulation) che istituisce un quadro giuridico armonizzato per i mercati delle cripto-attività al fine di garantire certezza di diritto nel trattamento di tali attività, tutela degli investitori e stabilità finanziaria e del Regolamento sulla tracciabilità dei trasferimenti di cripto-attività.
Data l’approvazione dei testi da parte del Parlamento europeo avvenuta nella seduta plenaria del 20 aprile 2023 (news alert 15-21 aprile 2023), l’adozione formale da parte del Consiglio costituisce la fase finale del processo legislativo.
Si attende, pertanto, la pubblicazione dei testi nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
Finanza digitale: il Consiglio adotta nuove norme sui mercati delle cripto-attività (MiCA)
Normativa europea – Strumenti finanziari digitali
Emissione e circolazione di strumenti finanziari digitali
Conversione in Legge
Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2023 è stata pubblicata la Legge n. 52 del 10 maggio 2023 che ha convertito, con modificazioni, il “Decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech”.
Il carattere d’urgenza del decreto-legge n. 25/2023 è dipeso dall’applicabilità – dal 23 marzo 2023 – del Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito, il cd. “DLT pilot regime” o “Regolamento DLT”.
Il Regolamento europeo, tra le altre cose, ha previsto la modifica della definizione di “strumento finanziario” di cui alla Direttiva MiFID II (Direttiva 2014/65/UE), per includere nella categoria degli strumenti finanziari anche “gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito” (DLT) cioè la tecnologia che consente il funzionamento e l’uso dei registri distribuiti.
Pertanto, il decreto-legge come convertito ha introdotto innanzitutto nell’ordinamento nazionale la definizione di “strumenti finanziari digitali” intendendosi determinate categorie di strumenti finanziari che siano emessi su un registro per la circolazione digitale ossia un “archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo di consenso” (definizione di “registro distribuito” di cui all’art. 2, punto 2 del Regolamento DLT) utilizzato per l’emissione di strumenti finanziari digitali.
Nel dettaglio, le categorie di strumenti finanziari che possono essere considerati digitali sono le azioni di società, le obbligazioni di società per azioni, i titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata, gli ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell’ordinamento italiano, nonché – elemento di novità apportata in sede di conversione – i titoli di debito regolati dal diritto italiano emessi da emittenti diversi dagli emittenti italiani, le ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani, gli strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano e le azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani.
Le disposizioni del decreto-legge come convertito riguardano quindi gli aspetti relativi alle emissioni e alla circolazione dei sopra richiamati strumenti finanziari digitali, tra cui, ad esempio:
- l’emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali, che deve avvenire mediante scritturazioni su un registro per la circolazione digitale;
- i requisiti dei registri per la circolazione digitale nonché gli effetti della scritturazione sui registri;
- l’individuazione dei responsabili dei registri e gli obblighi in capo a tali soggetti.
Inoltre, in sede di conversione, è stato introdotto un nuovo articolo relativo alla disciplina antiriciclaggio che prevede che i responsabili dei registri per la circolazione digitale siano soggetti obbligati alle disposizioni antiriciclaggio, rientrando nella categoria di “altri operatori non finanziari” ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio).
Infine, il decreto legge come convertito affida a Consob d’intesa con Banca d’Italia (quali Autorità competenti in materia) il compito di adottare un Regolamento attuativo – entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione e quindi entro il 15 luglio 2023 – che definisca una serie di disposizioni sulla materia tra cui, inter alia, i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell’elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale ed eventuali ulteriori strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina del presente decreto legge come convertito.
Il decreto-legge convertito è in vigore dal 16 maggio 2023.
Normativa nazionale – Antiriciclaggio
Nuovi indicatori di anomalia per individuazione delle operazioni sospette
Provvedimento UIF
La UIF (Unità di informazione Finanziaria per l’Italia) ha pubblicato il Provvedimento del 12 maggio 2023 recante i nuovi indicatori di anomalia per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette da parte dei soggetti obbliati alla disciplina antiriciclaggio.
Gli indicatori di anomalia sono 34 e ciascuno è articolato in sub-indici che costituiscono esemplificazioni dell’indicatore di riferimento.
Gli indicatori da 1 a 8 (sezione A) evidenziano profili che attengono al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto cui è riferita l’operatività; gli indicatori da 9 a 32 (sezione B) riguardano le caratteristiche e la configurazione dell’operatività, anche in relazione a specifici settori di attività; gli indicatori 33 e 34 (sezione C) attengono a operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.
Ciascun destinatario deve selezionare gli indicatori alla luce della concreta attività svolta e li deve valutare per decidere se ricorrono i presupposti per una segnalazione di operazioni sospette; tuttavia, Banca d’Italia afferma che gli indicatori della sezione A e gli indicatori da 9 a 14 della sezione B dovrebbero essere considerati rilevanti da tutti i destinatari, salvo ipotesi specifiche di non applicabilità da valutarsi caso per caso.
Rispetto agli attuali indicatori di anomalia, importanti novità si registrano in relazione al coinvolgimento diretto o indiretto di persone politicamente esposte, all’utilizzo di crypto-assets, al finanziamento collettivo (cd. crowdfunding) e al prestito tra privati (cd. peer to peer lending).
I nuovi indicatori – che si sostituiscono a quelli attuali emanati sia da Banca d’Italia che dai Ministeri della Giustizia e dell’Interno – sono da tenere in considerazione nell’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Emanazione del Provvedimento UIF del 12 maggio 2023
Provvedimento UIF del 12 maggio 2023 recante gli indicatori di anomalia
Normativa nazionale – Crowfunding
Fornitori specializzati di servizi di crowdfunding
Consultazione Banca d’Italia
In data 17 maggio 2023 Banca d’Italia ha avviato una consultazione pubblica volta a raccogliere osservazioni utili relativamente ai propri “Orientamenti di vigilanza in materia di fornitori specializzati di servizi di crowdfunding per le imprese“.
Gli Orientamenti – contenuti nel documento di consultazione – indicano le aspettative della Banca d’Italia sulle modalità con cui i fornitori specializzati di servizi di crowdfundingdovrebbero uniformarsi alle previsioni europee derivanti dal Regolamento (UE) 2020/1503 e dai relativi Regolamenti delegati in materia di governo societario, controlli interni, valutazione dell’idoneità degli esponenti e due diligence sui titolari dei progetti.
Banca d’Italia specifica che le disposizioni relative agli obblighi di informativa periodica all’autorità di vigilanza (che includono anche i contenuti e le tempistiche per l’invio della relazione sulla struttura organizzativa, nonché le segnalazioni di vigilanza) saranno oggetto di separati provvedimenti.
Con riferimento ai destinatari degli Orientamenti, questi sono i fornitori specializzati di servizi di crowdfunding diversi da banche, SIM, IP, IMEL e intermediari ex art. 106 del TUB (poiché gli intermediari vigilati rimangono soggetti alle specifiche discipline di settore).
Gli Orientamenti di vigilanza non sono obbligatori; tuttavia, l’Autorità può adottare i provvedimenti di vigilanza previsti dalla legge qualora le eventuali misure – diverse da quanto previsto dagli Orientamenti – adottate dai fornitori non risultino efficaci ed adeguate ad assicurare il rispetto della disciplina applicabile.
È possibile partecipare alla consultazione entro il 16 giugno 2023.
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