A cura di Gianluigi Baroni, Francesca Tironi e Lorenzo Zanotti
Il prossimo 20 maggio 2023 entrerà in vigore la Legge sull’equo compenso (L. n. 49 del 21 aprile 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 104 del 5/5/23), con impatti di grande rilievo su professionisti e aziende, tanto sotto il profilo dei costi (per le aziende interessate), quanto su quello dei rapporti contrattuali tra le parti e degli strumenti di tutela per i professionisti coinvolti.
La nuova Legge in commento, infatti, archivia un lungo periodo di sostanziale liberalizzazione dei compensi professionali (che si era andato a completare con alcuni interventi normativi risalenti al 2012), per segnare il ritorno ad un sistema di compensi rigidamente vincolati (verso il basso), i quali dovranno essere obbligatoriamente riparametrati ai valori tariffari minimi stabiliti con decreto ministeriale.
A quanto sopra si affiancano alcune significative novità, che riguarderanno, da un lato, i termini e le condizioni dei rapporti contrattuali tra le parti (con alcune clausole, molto frequenti nella prassi, che non potranno più trovare spazio nelle pattuizioni tra professionisti e imprese), dall’altro, la previsione di un sistema di tutele “rafforzate” per i professionisti interessati.
Di seguito le principali novità e i primi impatti applicativi, in attesa degli inevitabili chiarimenti interpretativi che – non si dubita – non tarderanno ad arrivare da parte dei Ministeri e degli ordini professionali interessati.
Ambito applicativo
Le nuove disposizioni troveranno applicazione a tutti i rapporti professionali, aventi ad oggetto una prestazione d’opera intellettuale (ex art. 2230 cod. civ.), regolati da convenzioni che prevedano lo svolgimento di attività professionali, anche in forma associata o societaria, in favore di alcune tipologie di imprese.
Il novero dei professionisti interessati è estremamente ampio, in quanto comprende sia i professionisti ordinistici (avvocati, ingegneri, periti, attuari, architetti, geometri, etc.) sia i professionisti privi di albo o ordine di categoria (come individuati dall’art. 1, co. 2, della L. n. 4/2013), con impatti potenziali su oltre 2 milioni di operatori.
Lato committenti, le nuove norme si applicheranno alle prestazioni professionali rese in favore di:
- imprese bancarie e assicurative, nonché le loro società controllate e mandatarie;
- imprese che impiegano oltre cinquanta lavoratori ovvero che hanno ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
- pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica;
- restano, invece, escluse le società veicolo di cartolarizzazione e le attività rese in favore degli agenti della riscossione.
Si precisa che le disposizioni in materia di equo compenso non hanno effetto retroattivo e, dunque, si applicheranno esclusivamente alle convenzioni stipulate successivamente all’entrata in vigore della Legge (20/5/23), mentre le convenzioni già in corso a tale data potranno proseguire sino a scadenza con i compensi e i termini già concordati tra le parti.
Cosa si intende per equo compenso e come si determina
La Legge in commento definisce “equo compenso” un compenso “proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale” da determinarsi sulla base dei valori tariffari individuati con decreto ministeriale. Tali decreti, già vigenti per avvocati e professionisti ordinistici, dovranno essere adottati, per tutti gli altri professionisti, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge e saranno aggiornati ogni due anni su proposta degli ordini e dei collegi professionali competenti.
Ne consegue che, in virtù delle nuove disposizioni in commento, verranno ritenute nulle le clausole che, anche tenuto conto dei costi sostenuti dal professionista, non prevedano un compenso “equo e proporzionato all’opera prestata”, vale a dire un compenso inferiore agli importi stabiliti con decreto ministeriale per le diverse categorie interessate.
Tale previsione normativa comporterà dunque inevitabilmente, per tutti gli operatori impattati, la necessità di aggiornare le previsioni di spesa per oneri professionali in ragione del progressivo adeguamento dei compensi ai parametri tariffari ministeriali.
Altre clausole nulle se convenute tra professionisti e aziende
Oltre che sui compensi, le disposizioni in esame produrranno effetti anche sulle pattuizioni contrattuali tra professionisti e imprese, dal momento che verranno considerate nulle le clausole (piuttosto frequenti nella prassi) che prevedano, tra le altre cose:
- il divieto per il professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione;
- l’anticipazione delle spese a carico del professionista o la rinuncia al rimborso delle stesse;
- vantaggi per il committente sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso;
- la facoltà del cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- l’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- l’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito;
- termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla fattura;
- per gli avvocati, il riconoscimento del solo compenso previsto dalle parti anche se le spese liquidate giudizialmente siano superiori;
- l’obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all’utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell’incarico sia richiesta dal cliente.
Alla luce di quanto precede si impone, dunque, un’attenta revisione dei termini e modelli contrattuali adottati da imprese e professionisti, al fine di adeguarli ai divieti introdotti dalla nuova Legge sull’equo compenso, ovvero l’adozione dei modelli standard di convenzione che potranno essere elaborati dagli ordini e collegi professionali interessati.
Nuovi strumenti a tutela del professionista
Tra le novità di maggior rilievo apportate dalla Legge in commento, si segnalano, inoltre, quelle relative agli strumenti di tutela del professionista, nell’ipotesi in cui il compenso previsto non risponda ai parametri previsti in materia di “equo compenso”.
Resta confermata, in primo luogo, la possibilità, per i professionisti, di adire gli ordinari canali giudiziari per impugnare la convenzione ritenuta lesiva dei diritti statuiti nella nuova normativa. In caso di accertata illegittimità del compenso pattuito, tuttavia, il giudice non si limiterà a condannare il cliente al pagamento della differenza tra la somma già versata al professionista e l’“equo compenso” dovuto in base ai parametri ministeriali, ma potrà altresì condannarlo ad un indennizzo fino al doppio di tale differenza, oltre che all’eventuale risarcimento del maggior danno.
Ulteriore novità riguarda la possibilità per i professionisti di ottenere un parere di congruità da parte dell’ordine o del collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti e sulle spese sostenute, il quale costituirà titolo esecutivo se non opposto dal debitoreentro quaranta giorni.
Ancora, si prevede, quale ulteriore forma di tutela di diritti individuali “omogenei” dei professionisti, la possibilità di una class action da parte del Consiglio nazionale dell’ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.
Da ultimo, la nuova Legge contiene alcuni importanti chiarimenti in merito alla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità professionale, che decorre dal giorno di compimento della prestazione e non, come da alcune parti precedentemente ipotizzato, dal momento in cui il danno si è manifestato.
Si segnala, infine, che il rispetto della normativa in materia di equo compenso da parte di tutti gli operatori interessati passerà, altresì, dall’adozione di disposizioni deontologiche da parte di ordini e collegi professionali volte a sanzionare il professionista che non ottemperi alle nuove disposizioni, ad esempio accettando un compenso inferiore a quello previsto per via ministeriale.
Alcuni primi suggerimenti operativi
Alla luce di quanto precede, si suggerisce, dal punto di vista operativo, che gli operatori rientranti nel campo di applicazione della legge procedano – anche con l’ausilio di consulenti esperti in materia – ad una mappatura dei rapporti con i professionisti interessati, al fine di:
- individuare le prestazioni professionali impattate dalla nuova normativa;
- monitorare le convenzioni in scadenza e i relativi rinnovi;
- rivedere e adeguare, se del caso, i termini e le condizioni contrattuali con i professionisti interessati;
- valutare i possibili impatti sui costi derivanti dalla necessità di adeguare i compensi ai nuovi parametri in materia di equo compenso.
Sul punto, PwC resta a disposizione per fornire il necessario supporto.
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