A cura di Francesca Tironi, Marzio Scaglioni, Giulia Spalazzi e Lorenzo Vassalli
In data 18 agosto 2023 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 25/2023 nella quale sono stati passati in rassegna e sintetizzati i più recenti sviluppi della normativa e della prassi in materia di imposizione del lavoro prestato attraverso il ricorso al lavoro agile (c.d. smart working) e in materia di lavoro frontaliero, alla luce delle novità introdotte dall’ultimo accordo bilaterale tra Italia e Svizzera e dalla legge n. 83/2023 di ratifica dello stesso.
La prima parte della circolare in esame fornisce utili indicazioni applicative circa i profili fiscali del lavoro da remoto, che confermano l’applicabilità anche in riferimento al lavoro agile degli ordinari criteri che valorizzano la presenza fisica di un individuo in un determinato Stato: l’Agenzia delle Entrate ha così confermato, richiamando i propri chiarimenti interpretativi più recentemente forniti in risposta ai dubbi dei contribuenti pervenutigli, che – in assenza di interventi normativi sul punto – restano validi ed applicabili i criteri previsti dall’art. 2 del DPR n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – “TUIR”) anche per l’identificazione della residenza fiscale delle persone fisiche che svolgono un’attività lavorativa da remoto o in modalità agile. A questo riguardo, viene chiarito – in continuità con le disposizioni convenzionali in materia – come il lavoro si considera svolto nel luogo in cui il lavoratore è fisicamente presente quando svolge la prestazione per cui viene remunerato, a prescindere dalla circostanza che la manifestazione del lavoro svolto avvenga in altro Stato, non rilevando neppure lo Stato in cui è localizzato il datore di lavoro a cui la prestazione lavorativa è indirizzata.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre confermato, per quanto riguarda il c.d. “regime speciale per lavoratori impatriati” introdotto dall’art. 16 del D. Lgs. n. 147/2015, che detta agevolazione non è preclusa a coloro che trasferiscono la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero. Inoltre, nell’ottica del contrasto al fenomeno dei trasferimenti fittizi di residenza all’estero, nella circolare si fa presente che il dato formale dell’iscrizione all’Aire e la circostanza di prestare l’attività lavorativa (tanto parzialmente quanto integralmente) da remoto per un soggetto estero non sono di per sé elementi sufficienti a escludere la residenza fiscale in Italia qualora, da una valutazione complessiva dei rapporti economici, patrimoniali e affettivi, risultino integrati i criteri di individuazione della residenza fiscale nel territorio dello Stato.
Lavoratori frontalieri e il nuovo accordo tra Italia e Svizzera
La seconda parte della circolare in commento è dedicata alla disciplina fiscale di carattere speciale dedicata ai lavoratori c.d. “frontalieri” o “transfrontalieri”, ponendo in risalto gli aspetti salienti alla luce, da un lato, dei recenti sviluppi e chiarimenti forniti ai contribuenti in risposta a istanze di interpello e, dall’altro, del nuovo accordo internazionale siglato con la Svizzera firmato il 23 dicembre 2020. Tra le principali novità che si ritiene utile segnalare, vi è la definizione normativa del “lavoratore frontaliere”, che viene definito come qualsiasi lavoratore residente in uno Stato contraente che:
- Sia fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente;
- Svolga un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato, per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato;
- Ritorni quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.
Per quanto riguarda il regime impositivo dedicato a questi soggetti, la principale novità che si segnala è la previsione di un principio di tassazione concorrente tra Paese della fonte e Paese di residenza, in sostituzione della tassazione esclusiva nel Paese della fonte che era prevista dall’accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 1974.
Ulteriori novità introdotte dalla legge n. 83/2023
L’ultima parte della circolare in esame è dedicata ad una panoramica delle ulteriori novità introdotte dalla citata legge n. 83/2023, di seguito brevemente riassunte. Per tutti i lavoratori transfrontalieri come sopra definiti, a partire dal 2024:
- Viene innalzata la franchigia da imposizione per i redditi da lavoro dipendente dai precedenti 7.500 agli odierni 10.000 Euro;
- Viene prevista la deducibilità dal reddito complessivo, per l’importo risultante da idonea documentazione, dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti previdenziali dello Stato in cui prestano la loro attività;
- Viene prevista l’esclusione dalla base imponibile Irpef degli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati ai lavoratori frontalieri dagli enti previdenziali degli Stati in cui i lavoratori frontalieri prestano la loro attività.
Disciplina transitoria
Come detto, la nuova normativa sopra riassunta sarà applicabile dal 2024. È stata tuttavia fornita una disciplina transitoria, applicabile fino al 31 dicembre 2023, dedicata agli attuali lavoratori frontalieri (intendendosi per tali quelli a cui si applicava l’accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 1974) e che fruivano già della modalità di lavoro agile alla data del 31 marzo 2022: la disciplina applicabile a tali soggetti prevede che i giorni di lavoro svolti da remoto in Italia si considerano svolti in Svizzera fino al 40% del tempo effettivamente così lavorato.
Ultime novità da segnalare
Si ritiene utile rammentare la previsione, contenuta nel Decreto del 20 luglio 2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in data 28 luglio 2023 nella Gazzetta Ufficiale n. 175, ai sensi del quale la Svizzera è stata espunta dall’elenco di Stati privilegiati ai fini Irpef di cui al Decreto ministeriale del 4 maggio 1999 (c.d. “black list persone fisiche”): pertanto, dal 2024 la Svizzera non sarà più considerabile un Paese “black list” ai fini della residenza delle persone fisiche.
Let’s Talk
Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Partner
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Partner
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Director