A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa europea – credito al consumo
Consumer Credit Directive II
Direttiva UE
La nuova Direttiva sul credito al consumo – ossia la Direttiva (UE) 2023/2225 del 18 ottobre 2023, c.d. CCD II – è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 ottobre 2023 ad esito del processo di consultazione avviato a giugno 2021 dalla Commissione europea.
La nuova Direttiva revisiona e modernizza le attuali norme in materia di contratti di credito ai consumatori di cui alla Direttiva 2008/48/CE (la c.d. “Consumer Credit Directive” – CCD).
La Commissione europea ha ravvisato la necessità di revisionare le norme in questione alla luce dell’evoluzione del settore del credito al consumo dovuta principalmente alla digitalizzazione nel processo decisionale e comportamentale dei consumatori; inoltre, dalle valutazioni di adeguatezza e di efficacia delle norme, è emerso che la Direttiva del 2008 ha raggiunto solo parzialmente i propri obiettivi, generando frammentazione normativa tra gli Stati membri e non riuscendo a promuovere lo sviluppo di un mercato unico del credito.
In tale contesto, la nuova Direttiva intende creare un quadro normativo armonizzato tra gli Stati membri dell’Unione, che garantisca a tutti i consumatori di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela e che crei un mercato interno del credito al consumo ben funzionante e attuale.
Senza pretesa di esaustività, di seguito alcuni elementi di novità previsti nelle nuove norme rispetto a quanto prescritto dalla CCD:
- è esplicitato che tutte le informazioni fornite ai consumatori debbano essere fornite a titolo gratuito, indipendentemente dai mezzi utilizzati per la diffusione delle informazioni (art. 5) e che le condizioni che i consumatori devono soddisfare per poter ottenere un credito non siano in alcun modo discriminatorie (art. 6);
- sono stabilite disposizioni specifiche sulle comunicazioni di pubblicità e commercializzazione di contratti di credito, che devono essere corrette, chiare e non ingannevoli (art. 7);
- viene prevista la possibilità per i consumatori di accedere in qualsiasi momento alle informazioni generali sull’intera gamma di prodotti di credito disponibili, in modo da mettere il consumatore a conoscenza delle caratteristiche di ciascuno (art. 9);
- è disposto il divieto di commercializzazione abbinata (commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia disponibile per il consumatore separatamente) ed è consentita la commercializzazione aggregata (commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, in cui il contratto di credito viene messo a disposizione del consumatore anche separatamente, ma non necessariamente alle stesse condizioni praticate quando è offerto in maniera aggregata con tali altri prodotti o servizi) (art. 14);
- sono previste specifiche norme relative alla prestazione di servizi di consulenza da parte dei creditori e degli intermediari del credito (art. 16);
- date le differenze sostanziali ravvisate nei diversi Stati membri, sono stabilite le norme di comportamento che il creditore e l’intermediario del credito devono rispettare nella concessione di crediti (art. 32), nonché i requisiti di conoscenza e competenza per il personale (art. 33) al fine di garantire un elevato livello di professionalità e servizio.
Con riferimento alle tempistiche di recepimento e applicazione della Direttiva, è previsto che gli Stati membri adottino e pubblichino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle nuove norme entro il 20 novembre 2025, per poi renderle applicabili dal 20 novembre 2026. Da tale data sarà ufficialmente abrogata la CCD.
Normativa nazionale – Servizi di pagamento
Obbligo di comunicazione dei PSP
Comunicazione Banca d’Italia
In data 30 ottobre 2023, Banca d’Italia ha pubblicato una comunicazione con cui fornisce precisazioni sui presupposti della sospensione del rimborso delle operazioni non autorizzate da parte dei prestatori di servizi di pagamento (PSP) e sulle modalità con cui comunicare tale sospensione.
La norma da cui deriva l’obbligo di comunicazione prevede che i PSP sono tenuti a rimborsare le operazioni non autorizzate dagli utenti di servizi di pagamento immediatamente e, in ogni caso, al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui vengono a conoscenza dell’operazione; tuttavia, i PSP possono sospendere il rimborso in caso di sospetta frode dandone immediata comunicazione per iscritto alla Banca d’Italia (art. 11, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 11/2010 e successive modifiche).
Pertanto, al fine di favorire l’ordinata trasmissione delle segnalazioni di sospensione dei rimborsi, Banca d’Italia ha reso disponibile un template che tutti i PSP possono utilizzare per attivare il flusso segnaletico.
L’Autorità prevede che i soggetti segnalanti comunichino, con cadenza mensile (il giorno 10 di ciascun mese, con riferimento al mese precedente) e solo in caso di segnalazione positiva, ogni rimborso sospeso, indicando i motivi del sospetto di frode, la tipologia dell’utente dei servizi di pagamento (persona fisica/consumatore; persona fisica/non consumatore; etc.) e le caratteristiche delle operazioni di pagamento disconosciute (data e importo dell’operazione), senza fornire dati o informazioni del cliente aventi carattere personale (ad es. il nome).
Resta ferma la facoltà di effettuare una segnalazione ad evento.
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