Regolarizzazione semplificata in caso di duplicazione di fatture elettroniche

A cura di Davide Accorsi, Stefano Luigi Airaghi e Ludovica Copia

Con la risposta ad interpello n. 447 del 13 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti circa le modalità di correzione da adottare in caso di inconsapevole erronea duplicazione di fatture elettroniche attive[1].

In particolare, la società istante, residente in Italia, ha emesso fatture elettroniche nei confronti di un proprio cliente residente in Olanda e di alcune sue stabili organizzazioni nel corso del 2022 e 2023. Inoltre, anziché inviare delle copie di cortesia, su espressa richiesta del cliente, la società istante ha inserito i dati delle stesse fatture su un portale utilizzato dal cliente per la propria contabilità.

Tale portale, per un certo periodo di tempo, ha inviato le medesime fatture al Sistema di Interscambio (SdI) ad insaputa della società istante, duplicandone, pertanto, l’invio[2].

L’istante chiede quale siano le modalità per correggere tali duplicazioni.

Innanzitutto, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che, in presenza di duplicazioni di fatturazione relative alle medesime operazioni, non è necessario procedere alla registrazione dei duplicati “ora per allora” e modificare le relative liquidazioni periodiche e dichiarazioni annuali con i relativi risvolti sanzionatori. L’errore commesso dalla società istante, infatti, può essere rimediato tramite la registrazione dei duplicati nel periodo di imposta in cui avviene la regolarizzazione e, contestualmente, lo storno dei medesimi mediante l’emissione di nota di variazione ex articolo 26 del d.P.R. 633/1972.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ricorda come la risposta ad interpello n. 395 del 7 ottobre 2019, abbia già precisato che l’errore di duplicazione delle fatture elettroniche emesse «può ricondursi alle figure “simili” alle cause di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione”» e, pertanto, rientrare nelle fattispecie previste dall’articolo 26, comma 2, d.P.R. 633/1972. Di conseguenza, per quanto né la risposta del 2019, né quella in commento lo chiariscano esplicitamente, sembrerebbe possibile rettificare in diminuzione la base imponibile e l’IVA relative alle fatture duplicate entro il termine per l’invio della dichiarazione relativa all’anno (nel caso di specie il 2023) in cui si è scoperto l’errore[3].

Le note di variazione in questione possono essere cumulative per ogni codice identificativo IVA di ciascun soggetto acquirente (controparte olandese e stabili organizzazioni), indicando gli estremi di ciascuna fattura duplicata di cui si vuole stornare l’importo complessivo e, nel campo “causale”, la dizione “storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI”.

Nonostante sia la risposta ad interpello in commento che la risposta ad interpello n. 395/2019 siano relative a casi di duplicazione di fatture elettroniche[4], ad avviso di chi scrive, gli stessi chiarimenti dovrebbero poter essere applicabili anche in caso di duplicazione di fatture analogiche (generabili, ad esempio, a causa di malfunzionamenti dei sistemi contabili/informatici).


[1] Dal testo pubblicato non si evince chiaramente se la questione sia riferibile esclusivamente a transazioni transfrontaliere (ma parrebbe essere proprio questo il caso); considerata la risposta dell’Agenzia delle Entrate, sembra ragionevole ritenere che essa sia comunque riferibile alla duplicazione di vere e proprie fatture elettroniche.

[2] Per quanto il SdI riesca normalmente ad intercettare eventuali fatture duplicate, nel caso di specie, il SdI non è riuscito a bloccare i documenti in questione in ragione della diversa nomenclatura delle fatture e dei relativi duplicati trasmessi dai due differenti intermediari.

[3] A tal riguardo, sarebbe da chiarire con quali modalità sia possibile provare il momento in cui si è venuti a conoscenza dell’errore.

[4] La risposta ad interpello n. 395/2019 riguarda un caso di fatture analogiche duplicate con fatture elettroniche.

Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:

Davide Accorsi

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director  

Stefano Luigi Airaghi

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Senior Manager