A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin, Francesco Della Scala
La nuova Direttiva sul credito al consumo – ossia la Direttiva (UE) 2023/2225 del 18 ottobre 2023, c.d. CCD II – è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 ottobre 2023 ad esito del processo di consultazione avviato a giugno 2021 dalla Commissione europea.
La nuova Direttiva revisiona e modernizza le attuali norme in materia di contratti di credito ai consumatori di cui alla Direttiva 2008/48/CE (la c.d. “Consumer Credit Directive” – CCD).
La Commissione europea ha ravvisato la necessità di revisionare le norme in questione alla luce dell’evoluzione del settore del credito al consumo dovuta principalmente alla digitalizzazione nel processo decisionale e comportamentale dei consumatori; inoltre, dalle valutazioni di adeguatezza e di efficacia delle norme, è emerso che la Direttiva del 2008 ha raggiunto solo parzialmente i propri obiettivi, generando frammentazione normativa tra gli Stati membri e non riuscendo a promuovere lo sviluppo di un mercato unico del credito.
In tale contesto, la nuova Direttiva intende creare un quadro normativo armonizzato tra gli Stati membri dell’Unione, che garantisca a tutti i consumatori di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela e che crei un mercato interno del credito al consumo ben funzionante e attuale.
Senza pretesa di esaustività, di seguito alcuni elementi di novità previsti nelle nuove norme rispetto a quanto prescritto dalla CCD:
- è esplicitato che tutte le informazioni fornite ai consumatori debbano essere fornite a titolo gratuito, indipendentemente dai mezzi utilizzati per la diffusione delle informazioni (art. 5) e che le condizioni che i consumatori devono soddisfare per poter ottenere un credito non siano in alcun modo discriminatorie (art. 6);
- sono stabilite disposizioni specifiche sulle comunicazioni di pubblicità e commercializzazione di contratti di credito, che devono essere corrette, chiare e non ingannevoli (art. 7);
- viene prevista la possibilità per i consumatori di accedere in qualsiasi momento alle informazioni generali sull’intera gamma di prodotti di credito disponibili, in modo da mettere il consumatore a conoscenza delle caratteristiche di ciascuno (art. 9);
- è disposto il divieto di commercializzazione abbinata (commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia disponibile per il consumatore separatamente) ed è consentita la commercializzazione aggregata (commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, in cui il contratto di credito viene messo a disposizione del consumatore anche separatamente, ma non necessariamente alle stesse condizioni praticate quando è offerto in maniera aggregata con tali altri prodotti o servizi) (art. 14);
- sono previste specifiche norme relative alla prestazione di servizi di consulenza da parte dei creditori e degli intermediari del credito (art. 16);
- date le differenze sostanziali ravvisate nei diversi Stati membri, sono stabilite le norme di comportamento che il creditore e l’intermediario del credito devono rispettare nella concessione di crediti (art. 32), nonché i requisiti di conoscenza e competenza per il personale (art. 33) al fine di garantire un elevato livello di professionalità e servizio.
Con riferimento alle tempistiche di recepimento e applicazione della Direttiva, è previsto che gli Stati membri adottino e pubblichino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle nuove norme entro il 20 novembre 2025, per poi renderle applicabili dal 20 novembre 2026. Da tale data sarà ufficialmente abrogata la CCD.
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