“Decreto Energia” – Possibilità di regolarizzare mediante ravvedimento operoso le violazioni inerenti all’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi constatate entro il 31 ottobre 2023

A cura di Alessia Lippi, Annarita Terrone e Angelo Fiorella

In data 29 settembre 2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n.131/2023, cosiddetto “Decreto Energia”.

Si segnala che l’articolo 4 del suddetto Decreto disciplina una peculiare modalità di regolarizzazione per i contribuenti che hanno commesso una o più violazioni, in ordine agli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all’art. 6, commi 2-bis e 3, del D. Lgs. n. 471/1997, commesse in un periodo temporale compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.

In particolare, le violazioni per le quali risulterebbe applicabile la predetta disposizione sono, inter alia, le seguenti:

  • violazioni che consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero memorizzazione o trasmissione telematica con dati incompleti o non veritieri, per le quali la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso;
  • violazioni di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, per le quali la sanzione è pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato.

Questa modalità di regolarizzazione non potrà invece essere applicata alle violazioni degli obblighi di fatturazione.

La regolarizzazione in esame potrà essere attuata entro il 15 dicembre 2023, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.

La novità introdotta dall’art. 4 del D.L. n. 131/2023 consiste nella circostanza che la procedura di regolarizzazione mediante ravvedimento operoso sarà attuabile anche in caso di violazioni già constatate e/o che verranno constatate, mediante verbale e/o PVC, entro il 31 ottobre 2023.

La disposizione in analisi non trova applicazione qualora le violazioni siano state contestate con apposito atto alla data ultima prevista per il perfezionamento del ravvedimento operoso (entro il 15 dicembre 2023).

La definizione agevolata si perfeziona a condizione che, entro il termine del 15 dicembre 2023, l’interessato provveda:

  • a regolarizzare le violazioni degli obblighi di certificazione dei corrispettivi e a versare le relative sanzioni ridotte
  • a versare le maggiori imposte, relativi interessi e sanzioni ridotte, nonché a presentare le eventuali dichiarazioni integrative, se le predette violazioni hanno avuto ricadute sostanziali.

Per il versamento delle somme dovute, non è ammessa la possibilità di compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n.241/1997.

Quanto riportato trova conferma anche nel Comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate del 3 ottobre 2023, nel quale si specifica espressamente che la norma introdotta dal Decreto Energia fornisce la possibilità di sanare una o più violazioni in tema di certificazioni di corrispettivi, anche nel caso in cui queste violazioni siano già state constatate dall’Amministrazione Finanziaria.

Il secondo comma dell’art. 4 del D.L. n. 131/2023 specifica che le violazioni sanate attraverso il ravvedimento operoso non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione delle sanzioni accessorie, disciplinate dall’art. 12, c. 2 del D. Lgs. n. 471/1997 (i.e. la violazione regolarizzata tramite la procedura sopra descritta non rileva ai fini del computo delle quattro distinte violazioni per la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima).

Sempre al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e le procedure di regolarizzazione spontanee, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 352652/2023 del 3 ottobre 2023, è stato comunicato che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni derivanti dal confronto tra:

  1. l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico;
  2. i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e verso le Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  3. i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Tali informazioni sono fornite ai contribuenti per consentire una valutazione in ordine alla correttezza dei dati condivisi sui quali il contribuente può fornire eventualmente elementi, fatti e circostanze dalla stessa in grado di giustificare eventuali anomalie riscontrate, in un’ottica di piena collaborazione con l’Amministrazione Finanziaria.

Tramite tale processo, i contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare errori o omissioni riscontrati in tali dati mediante l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso (beneficiando eventualmente, ove ne ricorrano le condizioni sopra descritte, anche della regolarizzazione disposta dall’art. 4 del D.L. n. 131/2023).

Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:

Alessia Lippi

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director