A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa europea – servizi finanziari
Contratti di servizi finanziari conclusi a distanza
Direttiva
L’Unione europea ha adottato nuove norme volte ad aggiornare la disciplina sui servizi finanziari conclusi a distanza alla luce della trasformazione digitale in corso ormai da diversi anni che ha comportato un crescente ricorso agli strumenti digitali da parte dei consumatori, anche per quanto riguarda la conclusione di servizi finanziari.
L’iniziativa di revisione dell’attuale Direttiva sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari risalente al 2002 (Direttiva 2002/65/CE) deriva dalla “Nuova Agenda dei Consumatori” pubblicata dalla Commissione europea nel novembre 2020, la quale, tra le azioni pianificate a beneficio dei consumatori europei da implementare entro il 2025, ha riconosciuto la necessità di aumentare la protezione dei consumatori che concludono, sempre più spesso, servizi finanziari online, via telefono o mediante altre forme di marketing a distanza.
A tal fine, a maggio 2022 la Commissione europea ha avviato i lavori di riforma della normativa in questione che si sono concretizzati attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 28 novembre 2023 della Direttiva (UE) 2023/2673 che modifica la Direttiva 2011/83/UE (Direttiva sui diritti dei consumatori) per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la Direttiva 2002/65/CE (Direttiva sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori).
Nello specifico, la nuova Direttiva (i) dispone l’abrogazione della Direttiva 2002/65/CE sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e (ii) introduce le disposizioni per i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza all’interno della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori mediante l’introduzione del nuovo Capo III bis “Norme relative ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza”.
L’abrogazione della normativa del 2002 – a decorrere dal 19 giugno 2026 – dipende, da un lato, dal fatto che progressivamente sono state introdotte nell’Unione legislazioni settoriali sui servizi finanziari che hanno comportato notevoli sovrapposizioni di norme e, dall’altro, dall’avvento della digitalizzazione che ha contribuito a sviluppi di mercato non previsti al momento dell’adozione della Direttiva in questione.
Attraverso l’introduzione del Capo III bis all’interno della Direttiva del 2011, invece, si è realizzata l’estensione dell’ambito di applicazione di tale Direttiva la quale, attualmente, riguarda i contratti conclusi a distanza con i consumatori escludendo però i servizi finanziari. In tal modo il legislatore europeo intende garantire la chiarezza e la certezza del diritto, riportando in tale nuovo Capo anche le norme della Direttiva 2002/65/CE ancora pertinenti e necessarie.
In particolare, le norme introdotte nel nuovo Capo riguardano il diritto all’informazione precontrattuale (comprese le spiegazioni adeguate sui contratti proposti) e il diritto di recesso, nonché l’equità online che deve essere garantita quando i contratti di servizi finanziari sono conclusi per via elettronica.
Su tale ultimo punto si richiama l’introduzione del diritto dei consumatori di chiedere l’intervento umano su siti che utilizzano strumenti di informazione interamente automatizzati, quali ad esempio, robo-advice (consulenza) e chat box (aiuto alla clientela), nonché le norme di protezione supplementare relativamente alle interfacce online volte ad evitare che i consumatori siano ingannati o “spinti” verso talune scelte piuttosto che altre.
Occorre sottolineare che taluni servizi finanziari ai consumatori sono disciplinati da specifici atti dell’Unione, che continuano ad applicarsi a detti servizi finanziari; pertanto, al fine di garantire la certezza del diritto e assicurare che non si verifichino duplicazioni o sovrapposizioni di norme, nei “considerando” della nuova Direttiva viene chiarito che prevalgono le norme degli atti specifici dell’Unione relative agli specifici ambiti trattati dalla nuova Direttiva, salvo che sia diversamente disposto in tali atti.
Qualora, invece, gli atti dell’Unione che disciplinano specifici servizi finanziari non prevedano norme su determinate materie (ad esempio sul diritto di recesso), si dovranno applicare le disposizioni della presente Direttiva riguardanti quelle determinate materie non normate.
Gli Stati membri hanno 24 mesi di tempo per il recepimento della Direttiva; essi sono chiamati ad adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla Direttiva entro il 19 dicembre 2025 per poi applicarle entro il 19 giugno 2026.
Normativa europea – finanza sostenibile
Obbligazioni verdi europee (Green Bond)
Regolamento
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 30 novembre 2023 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull’informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità.
La proposta della Commissione europea sulle obbligazioni verdi europee risale a luglio 2021; la finalità di tale regolamentazione è quella di orientare i flussi di capitali del settore privato verso investimenti sempre più eco-sostenibili, per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità definiti nel “Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile” del marzo 2018 e nel “Green Deal europeo” del dicembre 2019.
Il Regolamento stabilisce, innanzitutto, prescrizioni uniformi per gli emittenti di obbligazioni che intendono avvalersi della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» (European Green Bond) per le obbligazioni messe a disposizione degli investitori nell’Unione (Titolo II); l’utilizzo della specifica denominazione, su base volontaria, permetterà agli investitori di individuare facilmente le obbligazioni ecosostenibili.
Inoltre, il Regolamento prevede i modelli standardizzati di informativa volontaria pre-emissione e post-emissione sia per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili che per le obbligazioni legate alla sostenibilità (Titolo III), per migliorare la trasparenza e facilitare la comparabilità di tali obbligazioni.
E’, inoltre, previsto che per poter avvalersi della denominazione “obbligazione verde europea”, l’emittente dovrà pubblicare un prospetto a norma del c.d. Regolamento Prospetto (Regolamento (UE) 2017/1129) che rispetti determinati requisiti.
Per completezza si segnala che il Regolamento definisce obbligazione commercializzata come ecosostenibile “un’obbligazione il cui emittente assume nei confronti degli investitori un impegno o qualsiasi forma di rivendicazione precontrattuale secondo cui i proventi dell’obbligazione saranno destinati ad attività economiche che contribuiscono a un obiettivo ambientale”; per obbligazione legata alla sostenibilità si intende, invece, “un’obbligazione le cui caratteristiche finanziarie o strutturali variano a seconda del conseguimento da parte dell’emittente di obiettivi predefiniti di sostenibilità ambientale”.
Possono essere classificate come obbligazioni verdi europee anche le obbligazioni di cartolarizzazione, al rispettarsi di determinate condizioni.
Da ultimo si segnala che il Regolamento istituisce un sistema per registrare i verificatori esterni di obbligazioni verdi europee e monitorare gli stessi; i verificatori dovranno essere registrati presso ESMA e rispettare specifici requisiti organizzativi e di governance.
La Commissione è chiamata ad adottare atti delegati per regolamentare alcuni aspetti del Regolamento.
Il nuovo Regolamento si applicherà a decorrere dal 21 dicembre 2024.
Normativa europea – AML / CFT
Trasferimenti di fondi e di determinate cripto-attività
Progetto di Orientamenti EBA
In data 24 novembre 2023, l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Guidelines on preventing the abuse of funds and certain crypto-assets transfers for money laundering and terrorist financing purposes under Regulation (EU) 2023/1113 – The Travel Rule Guidelines”.
Si tratta di una bozza di Orientamenti elaborata da EBA ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1113 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 9 giugno 2023, contestualmente alla pubblicazione del c.d. Regolamento MiCA (Market in Crypto-Asset Regulation).
Il Regolamento (UE) 2023/1113 stabilisce norme riguardanti i dati informativi relativi all’ordinante e al beneficiario che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, nonché i dati informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Detto Regolamento si sostituirà – a decorrere dal 30 dicembre 2024 – al Regolamento (UE) 2017/847 applicabile ai soli trasferimenti di fondi; le Autorità europee hanno, infatti, ravvisato la necessità di estendere i medesimi obblighi informativi anche ai prestatori di servizi per le attività virtuali per facilitare la tracciabilità dei trasferimenti di tali attività.
Con riferimento agli Orientamenti in bozza elaborati da EBA, questi sono indirizzati ai prestatori ai servizi di pagamento (PSPs), ai prestatori intermediari di servizi di pagamento (IPSPs), ai prestatori di servizi per le cripto-attività (CASPs) e ai prestatori intermediari di servizi per le cripto-attività (ICASPs), come definiti dal Regolamento europeo, nonché alle rispettive Autorità competenti.
Gli Orientamenti sono finalizzati alla prevenzione dell’abuso di fondi e di determinate cripto-attività per il finanziamento del terrorismo e per altri scopi di criminalità finanziaria.
Una volta definitivi, gli Orientamenti si applicheranno dal 30 dicembre 2024, data di applicazione del Regolamento (UE) 2023/1113; dalla medesima data saranno abrogati gli Orientamenti congiunti (EBA, ESMA, EIOPA) emanati ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento (UE) 2015/847.
È possibile partecipare alla consultazione entro il 26 febbraio 2024.
Normativa europea – AML / CFT
Prestatori di servizi legati alle cripto-attività (CASP)
Progetto finale di Orientamenti EBA
In data 27 novembre 2023, l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato la versione finale degli Orientamenti che modificano gli “Orientamenti sulla vigilanza basata sul rischio” del 2021 per estendere l’ambito di applicazione di questi ultimi alle autorità di vigilanza antiriciclaggio e antiterrorismo (AML/CFT) dei prestatori di servizi legati ai crypto asset (cd. CASP – Crypto-Asset Service Providers).
Anche i CASP, infatti, sono esposti a rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ML/FT) come gli enti creditizi e gli istituti finanziari.
Le modifiche comprendono le misure che le Autorità di vigilanza devono adottare per identificare e gestire i rischi ML/FT con riferimento ai CASP, nonché indicazioni sulle fonti di informazione che dette Autorità dovrebbero prendere in considerazione quando valutano i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati ai prestatori di servizi legati ai crypto asset.
Si attendono le traduzioni deli Orientamenti nelle lingue ufficiali dell’UE.
Normativa europea – Finanza sostenibile
Concetti “chiave”
Note esplicative di ESMA
L’Autorità di vigilanza sui mercati europei (ESMA) ha pubblicato, in data 22 novembre 2023, tre note esplicative che riguardano alcuni concetti chiave del quadro normativo europeo in materia di finanza sostenibile.
Nello specifico, i documenti pubblicati riguardano:
a) il concetto di “investimenti sostenibili” (sustainable investments) e di “attività economica ecosostenibile” (environmentally sustainable activities);
b) il contenuto del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH – “Do No Significant Harm”) e i relativi criteri applicativi;
c) la nozione e l’utilizzo delle stime (estimates) nella normativa in materia di finanza sostenibile.
L’Autorità intende fornire informazioni concrete su questi concetti, allo scopo di aiutare i soggetti interessati nella comprensione del quadro normativo sulla finanza sostenibile.
Si tratta di documenti descrittivi, che non sostituiscono o modificano testi normativi in vigore, né forniscono orientamenti sull’applicazione delle relative disposizioni.
Si segnala, inoltre, che in data 30 novembre 2023, il Comitato congiunto delle Autorità di Vigilanza europee (EBA, ESMA ed EIOPA – ESAs) ha pubblicato una scheda informativa dal titolo “Investimenti, prestiti, assicurazioni o pensioni con caratteristiche di sostenibilità: cosa c’è da sapere?” che risponde alle domande più frequenti dei consumatori in materia di finanza sostenibile.
Tale scheda sulla finanza sostenibile fornisce suggerimenti ai consumatori che intendono acquistare prodotti finanziari con caratteristiche di sostenibilità, tra cui prestiti, investimenti, assicurazioni e pensioni.
In particolare, la scheda fornisce consigli importanti ai consumatori utili per la scelta di prodotti finanziari con caratteristiche di sostenibilità e risponde alle seguenti domande che i consumatori dovrebbero porsi prima di scegliere prodotti finanziari con caratteristiche di sostenibilità:
- Come prendere decisioni finanziarie in modo sostenibile?
- Che cos’è un prodotto finanziario con caratteristiche di sostenibilità?
- Quali sono i vantaggi derivanti dall’acquisto di prodotti con caratteristiche di sostenibilità?
- Dove posso trovare informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità, per investimenti, prodotti pensionistici e prodotti di assicurazione vita?
- In che modo l’assicurazione può aiutarti a essere più resiliente contro i disastri naturali causati dai cambiamenti climatici?
Leggi: Concept of estimates across the EU Sustainable Finance framework (PDF, 175 KB)
Ulteriori notizie dalle Autorità:
Banca d’Italia
Istituzioni a rilevanza sistemica nazionale (O-SII)
Banca d’Italia
Punti di accesso al contante
(24 novembre 2023) Consultazione su nuova segnalazione (chiusura consultazione: 31 dicembre 2023)
Banca d’Italia
Aggiornamento circolari di vigilanza
Leggi (28 novembre 2023) Resoconto della consultazione avviata a luglio 2023 (PDF, 710 KB)
Leggi 28° aggiornamento della Circolare n. 115/1990 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata” (PDF, 462 KB) + Leggi l’Atto emanazione (PDF, 153 KB)
Leggi 26° aggiornamento della Circolare n. 148/1991 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare” (PDF, 484 KB) + Leggi l’Atto emanazione (PDF, 160 KB)
Leggi 76° aggiornamento della Circolare n. 154/1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi” (PDF; 1453 KB) + Leggi l’Atto emanazione (PDF, 276 KB)
Leggi 23° aggiornamento della Circolare n. 189/1993 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio” (PDF, 358 KB) + Leggi l’Atto emanazione (PDF, 140 KB)
Leggi 17° aggiornamento della Circolare n. 272/2008 “Matrice dei conti” (PDF, 1241 KB)
Consiglio dell’UE
Depositari centrali di titoli (CSDR)
Parlamento europeo
Euro digitale
(28 novembre 2023) Leggi: Public hearing on Digital Euro Link
Let’s Talk
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