Rassegna di aggiornamento su temi fiscali rilevanti per il settore Energy e Utilities – (Gennaio 2024)

Rassegna di aggiornamento su temi fiscali rilevanti per il settore Energy e Utilities – (Gennaio 2024)

A cura dell’Energy team

Società agricole e produzione di energia elettrica: criteri di connessione all’attività agricola del reddito derivante da una pluralità di impianti fotovoltaici. Risposta a interpello n.11/2024

L’Agenzia delle Entrate è tornata sull’argomento della connessione tra l’attività agricola e la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici posti su terreni a disposizione della società. I dubbi sottoposti all’Agenzia erano legati alla verifica di detta connessione per un impianto qualora la società già produca energia elettrica da altri impianti per i quali è già stato riconosciuto il nesso con l’attività agricola.

L’Agenzia dapprima richiama la prassi pregressa ed in particolare la circolare 6 luglio 2009, n 32/E che individua “i criteri di connessione con l’attività agricola che consentono di evitare di attrarre al regime dei redditi agrari attività prive di un significativo rapporto con l’attività agricola stessa. Si tratta quindi “di criteri necessari per poter qualificare la produzione in esame come produttiva di reddito agrario”, anziché secondo le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa.

Viene in particolare richiamato il requisito della lettera b), punto 2, paragrafo 4, della circolare n. 32/E del 2009, secondo cui ‘‘il volume d’affari derivante dall’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW (ora 260.000 kwh di produzione). Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica’‘.

In sintesi, le conclusioni del nuovo contributo dell’Agenzia sono le seguenti:

  • La verifica del requisito della connessione deve essere svolta sulla base della produzione complessiva di energia, da rapportarsi al dell’attività agricola (al netto della produzione di energia) “non rilevando ai fini dell’applicazione del requisito di collegamento in esame [quello sub lettera b)] la circostanza che due dei tre impianti già oggetto di installazione nel passato rispettino i diversi requisiti indicati alle lettere a) e c) di cui sopra”.
  • la verifica del volume d’affari deve essere svolta puntualmente per ogni periodo di imposta; in caso di superamento dei limiti la  produzione di energia elettrica viene assoggettata ad imposizione ordinaria “per la parte di potenza installata eccedente i 200 KW [ora, 260.000 kwh anno], non rilevando a tal fine l’eventuale sussistenza di ragioni anche di carattere eccezionale che abbiano comportato  una riduzione del volume d’affari ascrivibile all’attività agricola rispetto a quello riferito alla produzione di energia per uno o più periodi d’imposta.
  • è sufficiente il ricorrere anche solo di uno dei requisiti di connessione con l’attività agricola elencati nella menzionata circolare n. 32/E del 2009. 

Alla corte Costituzionale la legittimità del Contributo di solidarietà per il 2023

Alcuni operatori del settore hanno ottenuto dal TAR Lazio la prima rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del “nuovo” contributo di solidarietà di cui alla legge n.197/2022, art.1, cc. 115 e ss.

I giudici riscontrano la contrarietà all’art. 117 della Costituzione Italiana per aver superato i vincoli derivanti dal regolamento UE 1854/2022, andando a colpire operatori appartenenti a settori diversi da quelli indicati dallo stesso Regolamento.

Il Tribunale inoltre riconosce la natura tributaria del contributo e solleva questioni di legittimità anche per il contrasto con i principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, ed anche il principio di capacità contributiva.

Ripristino del regime IVA ordinario per gas destinato ad usi industriali e civili

A partire dallo scorso 1 gennaio 2024, il regime IVA temporaneo che prevedeva l’applicazione dell’aliquota del 5% per le somministrazioni di gas metano per usi industriali e civili ha cessato di avere efficacia.

Ciò implica che i volumi di gas destinati per usi industriali e usi civili saranno nuovamente soggetti all’aliquota del 10% solamente laddove vengano rispettate le condizioni dettagliate dalla Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972. Diversamente, saranno soggetti ad aliquota al 22%.

In estrema sintesi, l’aliquota IVA al 10% potrà essere applicata solamente:

  • agli usi industriali di cui al punto 103) della Tabella A, parte III (i.e. gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili).
  • agli usi civili di cui al punto al punto 127-bis), della Tabella A, parte III (i.e. somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente al consumo di 480 metri cubi annui riferiti all’anno solare).

Ai fini della fatturazione, giova specificare che il regime IVA ordinario troverà applicazione solamente per i volumi di gas somministrati a partire da gennaio. Rimane, invece, l’aliquota al 5% per le fatture, emesse anche nel 2024, che attengono comunque all’erogato fino a dicembre 2023.

Rivalutazione dei terreni

Viene nuovamente prorogato il termine per la rivalutazione prevista dall’art. 7 della L 448/2001 per i terreni (agricoli ed edificabili) detenuti alla data del 1.1.2024 al di fuori del regime di impresa. 

Come negli anni precedenti, la rivalutazione prevede che sia redatta ed asseverata entro il 30.6.2024 una perizia di stima e che sia versata un’imposta sostitutiva del 16%. Il pagamento può avvenire interamente entro il 30 giugno 2024 oppure in tre rate annuali (30 giugno 2024, 30 giugno 2025, 30 giugno 2026) unitamente agli interessi al 3% per le rate versate successivamente alla prima.

Novità in merito all’imposizione diretta connessa a diritti reali immobiliari

La Legge di Bilancio modifica l’elencazione di ciò che costituisce reddito diverso, con particolare riferimento ai diritti reali immobiliari. In primo luogo, si identifica una distinzione tra il trasferimento e la costituzione di tali diritti introducendo nella lettera h) del co. 1 dell’art. 67 del TUIR i redditi derivanti dalla costituzione a titolo oneroso di un diritto reale immobiliare (usufrutto, diritti di superficie, uso, abitazione, enfiteusi o servitù prediale). 

Per effetto della modifica sopra brevemente riassunta, a titolo esemplificativo, i proventi derivanti dalla costituzione del diritto di superficie su taluni beni immobili (quali ad esempio i terreni agricoli) diventeranno imponibili in capo ai percipienti persone fisiche ai fini IRPEF a prescindere dal periodo di possesso. 

Il rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte di Cassazione in tema di legittimazione passiva al rimborso delle addizionali alle accise sull’energia elettrica

In tema di rimborso delle addizionali alle accise sull’energia elettrica, si è formato tra le Corti di merito un contrasto giurisprudenziale circa l’individuazione del soggetto titolato a erogare il rimborso (tra le Province e l’Agenzia delle Dogane) rispetto alla richiesta del venditore-fornitore di energia delle somme restituite al consumatore ed indebitamente versate a titolo di addizionale provinciale sulle accise, con riferimento alle forniture di potenza non superiore a 200 kw.

A seguito dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale della C.G.T. di Piacenza n. 60/2/2023, con provvedimento del Primo presidente della Cassazione n. r.g. 16910/2023 del 2 ottobre 2023, la suddetta questione è stata assegnata alla Sezione Tributaria della Cassazione, affinché venga formulato il principio di diritto volto a dirimere la questione.

Regolarizzazione del magazzino

La Legge di Bilancio 2024 (l.n. 213/2023) ha introdotto per i soggetti OIC-adopter la possibilità di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alle giacenze fisiche (art.1, cc 78-84).

La regolarizzazione ha ad oggetto le rimanenze del periodo in corso al 30 settembre 2023 (quindi dell’esercizio 2023 per i contribuenti “solari”) ed ha le seguenti modalità di adeguamento:

  • l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, in tal caso, occorrerà provvedere al versamento: i) dell’ IVA determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico, stabilito per ogni diversa attività con apposito decreto dirigenziale; ii) di un’ imposta sostitutiva dell’ IRPEF, dell’ IRES e dell’ IRAP, pari al 18%, da applicare sulla differenza tra l’ammontare dell’ imponibile ai fini IVA come sopra determinato e il valore eliminato.
  • l’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, in tal caso, occorrerà provvedere al versamento della sola imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, pari al 18%, da applicare sull’ intero valore delle rimanenze iniziali al 01/01/2023 iscritte, senza procedere pertanto ad alcun versamento ai fini IVA.

L’adesione alla suddetta regolarizzazione deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in corso al 30.09.2023, ovvero, nel Modello Redditi 2024 e IRAP 2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Le imposte dovute devono essere versate in due rate di pari importo: i) la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023; ii) la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024.

IMU. Proroga delle delibere comunali per il 2023 e versamento dell’eventuale maggiore imposta

La Legge di Bilancio dispone per l’anno 2023 una proroga dei termini relativi alle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU. In conseguenza di tale previsione:

  • le delibere per l’anno 2023 sono considerate tempestive se inserite nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2023 (invece del termine ordinario del 14.10.2023); 
  • Tali delibere devono essere pubblicate sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 15.1.2024 (invece del termine ordinario del 28.10.2023).

La medesima proroga si applica anche agli analoghi termini relativi alle delibere ed a regolamenti concernenti altri tributi locali (quelli diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF e dall’IMU).

Qualora le delibere siano considerate tempestive per il 2023 e l?IMU conseguentemente calcolata porti ad un’imposta dovuta diversa da quanto versato lo scorso 18 dicembre, si possono verificare i seguenti casi:

  • l’eventuale maggiore imposta deve essere versata entro il 29 febbraio 2024,, senza l’applicazione di sanzioni e interessi
  • ove l’imposta dovuta sia minore, il rimborso dell’IMU pagata in eccedenza spetta secondo le regole ordinarie

Cold Ironing

La Legge 30 dicembre 2023 n. 214, interviene con importanti delucidazioni in relazione al servizio di cold ironing chiarendo, all’articolo 3, che per infrastruttura di cold ironing si intende l’insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all’erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto e che Il gestore dell’infrastruttura è il consumatore finale ai fini della disciplina accise, ovvero il soggetto nei cui confronti applica la rivalsa accise il venditore dell’energia elettrica.

Sul punto, si ricorda che, ai fini accise, è prevista, per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW, l’applicazione di un’accisa ridotta pari ad euro 0,0005 per ogni kWh.

La Cassazione sul requisito dell’holding period della partecipazione derivante da conferimento di azienda

La Corte di Cassazione (sentenza n. 8235 del 2023) interviene su operazioni che prevedono la cessione di partecipazioni ottenute a seguito di conferimento di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 176 del TUIR, frequentemente utilizzate nell’ambito di riorganizzazioni (ad esempio per “societarizzare” un progetto eolico o fotovoltaico) connesse ad operazioni M&A con terze parti. 

Fulcro della sentenza è la portata del comma 4 dell’art. 176 citato, laddove prevede che “le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all’articolo 178, in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita o in cui risultavano iscritte”. 

Secondo la sentenza citata non sono verificati i requisiti della Participation Exemption ex art. 87 TUIR per la cessione della partecipazione derivante dal conferimento di una azienda i cui beni siano diventati di sua proprietà ed iscritti in bilancio per un periodo inferiore all’holding period. Nel caso discusso i beni senza il requisito dell’holding period erano beni recentemente riscattati da leasing e non ha assunto rilevanza il fatto che l’azienda detenesse i beni da un periodo ben più lungo in forza di tale contratto di leasing, rilevati quindi nei conti d’ordine e dei quali si dava informativa in nota integrativa.

Interventi “edilizi” – Aumento della ritenuta sui bonifici “parlanti”

Da marzo 2024 la ritenuta d’acconto sui bonifici “parlanti” passa dall’8% all’11%. La ritenuta si applica sui bonifici relativi ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta (eg i c.d. Ecobonus, Superbonus, Sismabonus, bonus casa, bonus barriere).

Risposta interpello 9/2014: Trattamento ai fini IVA dell’erogazione dell’acqua e dei servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue

L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 9 del 16 gennaio 2024, ha chiarito che nei casi in cui l’erogazione dell’acqua e dei servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue a favore degli utenti possa essere qualificata come una prestazione di servizi:

Alla luce di ciò l’Agenzia precisa inoltre che

  • il momento di effettuazione della stessa dovrà essere individuato ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972. Ai sensi del succitato articolo, giova ricordare che “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo”;
  • ove territorialmente rilevante in Italia, è imponibile ad IVA;
  • la territorialità dell’operazione è individuata dall’articolo 7­ter del Decreto IVA.

Conversione del Decreto Legge 145/2023

La legge n. 191/2023 ha convertito il DL 145/2023, senza modifiche di rilievo per i temi rilevanti per il settore energetico, già riportati nella nostra Alert di Novembre (leggi), cui si rimanda:

  • Rimodulazione del contributo di solidarietà per il “caro bollette” (art. 6).
  • Riduzione accisa sui prodotti energetici. 

Decreto adempimenti e Crediti di imposta da agevolazioni

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “decreto adempimenti” (d.lgs. 1/2024). Contenente novità orientate a semplificare gli obblighi dichiarativi dei contribuenti e dei sostituti d’imposta e a riorganizzare le scadenze dei pagamenti e degli adempimenti. 

Tra le varie misure, si ritiene di maggiore interesse per il settore l’art. 13 in tema di crediti di imposta. La norma stabilisce che dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022 la mancata indicazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni nelle dichiarazioni di redditi, Irap e Iva, dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta non comporta la decadenza dal beneficio, se spettante. Per i crediti d’imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis (articolo 10 del regolamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115) resta ferma l’applicazione del comma 2 dell’articolo 17 dello regolamento n. 115 del 2017.

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