Rassegna di aggiornamento su temi fiscali rilevanti per il settore Energy e Utilities – (novembre 2023)

A cura dell’Energy Team

Temi in evidenza nel c.d. “Decreto Anticipi”

Lo scorso 18 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 145 (c.d. “Decreto Anticipi”), per il quale è in corso il processo di conversione in legge. Il Decreto contiene misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Segnaliamo in particolare la previsione di i) nuove regole per il contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023 (art. 1, cc. 115-119, l.n. 197/2022) ii) riduzione dell’accisa su prodotti energetici.

i) Nuove regole per il contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023

Per calcolare il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, il Decreto Anticipi prevede che non concorrano alla determinazione del reddito complessivo, relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso all’1° gennaio 2023, gli utilizzi di riserve del patrimonio netto in sospensione d’imposta o su cui sia stato un posto un vincolo di sospensione riferibili a deduzioni extracontabili del “vecchio” quadro EC. La non concorrenza è posta nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve, così come risultano alla chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

In caso di applicazione della non concorrenza sopra descritta, alla stessa stregua devono essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi – conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso all’1° gennaio 2022 – gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito negli stessi quattro periodi di imposta. Quest’ultima esclusione opererebbe fino a concorrenza dell’esclusione già operata per il periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1° gennaio 2023.

Le somme eventualmente già versate con le vecchie regole non verranno restituite.

Infine, il Decreto introduce per il solo 2024 un contributo di solidarietà unicamente per quei soggetti che utilizzano le esclusioni sopra rappresentate che sarà pari al beneficio che si ottiene applicando queste nuove regole e che dovrà essere versato in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

ii) Riduzione delle accise su prodotti energetici

Il Decreto interviene sulle casistiche in cui, a tutela dei consumatori, è possibile ridurre le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili.

A tal fine sarà necessaria l’emissione di un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica.

In particolare, il Decreto Anticipi stabilisce che tale decreto potrà ora essere emanato se il prezzo dei prodotti energetici aumenta rispetto al valore di riferimento che sarà determinato sulla media del mese precedente e non più su un bimestre. In più il decreto terrà conto dell’eventuale diminuzione calcolandola sulla media del precedente bimestre e non più sui 4 mesi antecedenti.

Concessioni per la distribuzione del gas: il compendio trasferito tra concessionario uscente e concessionario entrante costituirebbe ramo di azienda (risposta n. 455).

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 455 dello scorso 8 novembre, ha affermato che è possibile configurare una cessione d’azienda al verificarsi del passaggio di una serie di attività da un gestore cui è affidato il servizio di distribuzione del gas naturale (c.d. gestore “uscente”) a un altro soggetto (c.d. gestore “entrante”) aggiudicatario della gara indetta da un Comune. 

In particolare, l’Agenzia ritiene che l’importo dovuto dal gestore entrante al gestore uscente, calcolato secondo il metodo del VIR (Valore Industriale Residuo), in ossequio alla normativa regolamentare di settore, debba essere inteso come il corrispettivo relativo al trasferimento di una universitas di beni tale da configurare l’azienda, fuori dal campo di applicazione dell’IVA e, pertanto, soggetto ad imposta di registro.

A tale conclusione, secondo l’Amministrazione finanziaria, deporrebbe il fatto che il gestore entrante prosegue nell’attività economica del gestore uscente e che il complesso di beni mantiene la propria identità funzionale anche dopo il trasferimento. Un ulteriore elemento preso in considerazione riguarda l’obbligo del gestore entrante di assumere il personale del gestore uscente, previsto dalla normativa regolamentare di settore.

A parere dell’Agenzia, a nulla rileverebbe il fatto che tale circolazione dell’azienda avvenga in virtù di un obbligo legislativo, i cui passaggi sono puntualmente regolamentati e non lasciati alla libertà delle parti.

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