A cura di Giovanni Marra, Alketa Aliaj, Fabiana Verduci e Antonio Maresca
Il 30 dicembre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2024, Legge 30 dicembre 2023, n.213 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (GU Serie Generale n.303 del 30-12-2023 – Suppl. Ordinario n. 40/L), entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.
Tra le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio in tema di incentivi per le imprese figurano: (i) l’istituzione del limite di spesa complessivo per il credito d’imposta ZES applicabile per il 2024; (ii) il rifinanziamento della “Nuova Sabatini” ex art. 2 del DL 69/2013; (iii) il rifinanziamento dei Contratti di sviluppo relativi a progetti di sviluppo industriale ex art. 1 co. 253 – 254 della L. 213/2023; (iv) la proroga per gli anni 2024 e 2025 del credito d’imposta per l’acquisto della carta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici; (v) le modifiche apportate alla disciplina sul credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva; (vi) introduzione del divieto assoluto di compensazione per ruoli scaduti oltre i 100 mila euro.
Di seguito proponiamo un breve approfondimento su tali novità.
Credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno (art. 1 comma 249)
In relazione al credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno 2024, l’art. 1 comma 249 della L. 213/2023 sostituisce l’art. 16 co. 6 del DL 124/2023 apportando delle novità in tema di budget nazionale disponibile per finanziare tale misura. In particolare, il credito d’imposta in esame viene riconosciuto nel limite massimo di 1.800 milioni di euro per l’anno 2024, demandando a successivo Decreto Ministeriale la definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.
Come già previsto dal DL 124/2023, il credito d’imposta verrà riconosciuto in misura variabile a seconda della dimensione dell’impresa e della localizzazione degli investimenti effettuati nelle regioni del Sud Italia – che diventano un’unica zona economica speciale – relativi all’acquisto di beni strumentali nuovi (impianti, attrezzature e macchinari) ed all’acquisto di terreni ed alla realizzazione di fabbricati.
Nuova Sabatini – Rifinanziamento (art. 1. comma 256)
La “Nuova Sabatini” da quando è stata avviata nel 2014 ad oggi ha progressivamente assunto una rilevanza strategica nel panorama delle politiche industriali, divenendo uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI per l’acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi.
Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2024.
Contratti di sviluppo industriale – Rifinanziamento (art. 1 comma 253)
Lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, istituito dall’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, costituisce la principale misura nazionale di sostegno alla realizzazione di grandi investimenti e per l’attuazione delle politiche industriali nazionali (investimenti di importo superiore a 20 milioni di euro), la cui gestione è affidata ad Invitalia. I Contratti di sviluppo operano su tre direttrici principali, sostenendo:
- programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, finalizzati alla produzione di beni e/o servizi;
- programmi di sviluppo per la tutela ambientale, finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente;
- programmi di sviluppo di attività turistiche, finalizzati allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva.
La Legge di Bilancio 2024 prevede un rifinanziamento per i contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale pari a 190 milioni di euro per l’anno 2024, 310 milioni di euro per l’anno 2025 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
Credito d’imposta per le imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisto della carta (art. 1 comma 319)
Il presente comma ha prorogato il credito d’imposta introdotto dall’articolo 188 del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, in relazione alle spese sostenute per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.
Nello specifico, la nuova disciplina prevede che il credito d’imposta a favore di tali imprese, sia riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025 nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno che costituisce, dunque, il budget nazionale disponibile.
Credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva (art. 1 comma 54)
La Legge di Stabilità ha introdotto delle modifiche in riferimento al credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva disciplinato dalla L. 220/2016. In particolare, viene modificato l’art. 17 comma 1 della L.220/2016 stabilendo che alle imprese di esercizio cinematografico, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura non inferiore al 20% e non superiore al 40% delle spese complessivamente sostenute per:
- la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive;
- la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche;
- l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.
A favore delle PMI, inoltre, l’aliquota massima può essere innalzata fino al 60%. Con uno o più decreti da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge di Stabilità, verranno stabiliti:
- gli eventuali limiti di importo per ciascuna opera ovvero per ciascuna impresa o gruppi di imprese;
- le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica;
- le eventuali differenziazioni dell’aliquota sulla base di quanto previsto dall’articolo 12, comma 4, lettera b) e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, la base di commisurazione del beneficio;
- le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito e le modalità di certificazione dei costi;
- il regime di responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi agevolabili;
- le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza;
- l’eventuale versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie.
La legge chiarisce che ai soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano certificazioni infedeli si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.
Divieto assoluto di compensazione per ruoli scaduti oltre i 100 mila euro (art. 1 co. 94)
La Legge di Bilancio 2024, con l’articolo 1, comma 94, introduce per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo scaduti esecutivi, di ammontare complessivamente superiore a 100 mila euro, il divieto “assoluto” di compensazione dei crediti fiscali.
Il divieto troverà applicazione in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione. Sono invece esclusi dalla disposizione gli avvisi bonari, gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta, gli avvisi di liquidazione e accertamento non esecutivi in attesa della notifica della cartella di pagamento ed i debiti relativi a tributi non erariali, come l’imposta municipale propria.
La nuova disposizione avrà decorrenza dal 1° luglio 2024, avrà carattere assoluto e riguarderà ogni tipologia di credito, compresi quelli indicati nel quadro RU del modello Redditi in virtù di disposizioni agevolative.
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Tra le novità riguardanti il mondo degli incentivi per le imprese, tra i provvedimenti collegati alla legge di stabilità, di particolare importanza risultano: (i) la proroga dei termini per poter presentare la domanda per accedere alla procedura di riversamento spontaneo del credito R&S indebitamente compensato (sanatoria fiscale) e (ii) la disciplina riguardante il trasferimento in Italia di attività economiche (cd. “Reshoring”). Di seguito riportiamo un breve approfondimento delle suddette agevolazioni.
Disposizioni in tema di procedure di riversamento del credito d’imposta per attività di R&S (L. 191/2023, di conversione del DL 145/2023)
La L. 191/2023, di conversione del DL 145/2023, ha prorogato ulteriormente i termini per la presentazione della domanda di accesso alla procedura di riversamento spontaneo (cd. “Sanatoria”) del credito d’imposta per attività di R&S. Il DL 145/2023 art. 5, infatti, aveva prorogato tale termine al 30 giugno 2024. In sede di conversione del Decreto, la L. 191/2023 ha determinato nuovi termini al 30 luglio. Il versamento delle somme indebitamente compensate, in unica soluzione o della prima rata in caso di versamento rateale, dunque, deve avvenire entro il 16 dicembre 2024, slittando, contestualmente, le scadenze per il pagamento della seconda rata e della terza rispettivamente al 16 dicembre 2025 e al 16 dicembre 2026.
All’art. 5 del DL 145/2023, inoltre, è stato inserito il comma 1-bis che concede la possibilità, ai contribuenti che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito ma che non hanno ancora effettuato il versamento totale o della prima rata, di revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024. Le modalità per poter effettuare la revoca verranno stabilite successivamente con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Trasferimento in Italia di attività economiche: cd. Reshoring – (D.Lgs. 209/2023 art. 6)
In data 28 dicembre 2023, nella Gazzetta Ufficiale n. 301 (PDF, 3.1 MB), è stato pubblicato il DLgs 209/2023 in tema di fiscalità internazionale. Nell’ambito delle politiche finalizzate al cd. reshoring, l’art. 6 introduce nell’ordinamento nazionale un’agevolazione fiscale volta a favorire il rimpatrio, nel territorio dello Stato italiano, delle attività d’impresa, artistiche e professionali esercitate in forma associata in paesi esteri non appartenenti all’Unione Europea e/o allo Spazio economico europeo (SEE).
Nel dettaglio, nel periodo d’imposta in corso al momento in cui avviene il trasferimento e nei cinque periodi d’imposta successivi, si ottiene una riduzione al 50% del reddito imponibile derivante dalle attività rimpatriate ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Per la determinazione dei redditi agevolabili, il contribuente è tenuto a mantenere separata evidenza, dal punto di vista contabile, per consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile ai fini IRAP.
Per prevenire eventuali strumentalizzazioni del vantaggio fiscale, sono escluse dall’accesso a tale agevolazione le attività esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi precedenti al loro trasferimento. Viene, inoltre, previsto un periodo di monitoraggio di cinque periodi d’imposta successivi a quello di rimpatrio delle attività (dieci periodi nel caso di grandi imprese), nel caso in cui il beneficiario dovesse trasferire al di fuori del territorio dello Stato, anche solo parzialmente, le attività oggetto di agevolazione. In tal caso, scatta il meccanismo di recapture in base al quale l’Amministrazione recupera i benefici fiscali indebitamente usufruiti, con applicazione dei relativi interessi.
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