A cura di Alessia Lippi e Francesco Turri
Il 3 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Principio di diritto n. 3/2024 al fine di chiarire il perimetro applicativo dei concetti di “piattaforma” e “venditore” di cui al D.Lgs. n. 32/2023, che ha implementato la Direttiva n. 514/2021 (c.d. “DAC7”) in Italia.
Quando si parla di «DAC7» si fa riferimento in primis alla Direttiva UE 2021/514 (ma, in senso più ampio, anche alla normativa nazionale) che disciplina le procedure di scambio automatico di informazioni da parte dei gestori di piattaforme digitali, nel più vasto programma di collaborazione tra le autorità fiscali comunitarie finalizzate alla lotta all’evasione con riferimento alle attività online (l’acronimo «DAC» significa, infatti, «Directive on Administrative Cooperation»).
La DAC7 ha, in particolare, l’obiettivo di contrastare le frodi, l’evasione e l’elusione fiscale facilitate dalla rapida digitalizzazione dell’economia. Tale Direttiva vuole assicurare, mediante lo scambio di informazioni relative ai soggetti che si avvalgono dell’utilizzo di piattaforme digitali per svolgere alcune attività specificatamente individuate, che i redditi generati attraverso tali piattaforme siano adeguatamente identificati e comunicati alle autorità fiscali competenti.
In sintesi, lo scambio automatico introdotto dalla DAC7 prevede che i Gestori di piattaforma (con alcuni casi di esclusione ed esonero) comunichino le informazioni connesse allo svolgimento delle attività di locazione di beni immobili, prestazione di servizi personali, vendita di beni e noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto al fine di percepire un corrispettivo, in relazione a Venditori residenti in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea o che forniscono servizi di locazione di beni immobili situati in Italia o in un altro Stato membro.
Restano, tuttavia, fuori dall’obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre duemila attività “pertinenti”), per i quali l’Amministrazione finanziaria dispone di altri flussi di dati, sia quelli relativi ai “piccoli inserzionisti” (venditori di beni per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di trenta transazioni e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non è superiore a duemila euro nell’anno).
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione è dovuta in relazione a tutti i venditori che svolgono “attività pertinenti” mediante una piattaforma, a prescindere dal carattere transfrontaliero delle attività svolte.
A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2023, il D.Lgs. n. 32/2023 obbliga le piattaforme digitali ad acquisire e condividere con l’Amministrazione Finanziaria alcuni dati rilevanti dei venditori.
Le comunicazioni sono effettuate in via telematica, per mezzo di un «file .xml.», attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate, mediante Entratel, Fisconline o un intermediario abilitato.
In linea generale le comunicazioni sono da effettuare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello dell’anno civile di riferimento (es. entro il 31 gennaio 2025 saranno da inviare i dati rilevanti dell’anno 2024).
I file trasmessi saranno elaborati dall’Agenzia delle entrate allo scopo di raccogliere le informazioni e inviarle alle autorità fiscali di competenza degli Stati membri dell’Unione europea entro i due mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono.
Ciò premesso, con il Principio di diritto in commento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ricade nella definizione di “piattaforma” un sito web che consente ai venditori di cedere i propri beni ad altri utenti, anche quando (i) la vendita è effettuata dalla piattaforma in nome proprio e per conto dei venditori, in forza di un contratto di commissione alla vendita, ovvero quando (ii) non vi è alcun contatto diretto tra i venditori e gli acquirenti. Pertanto, qualunque piattaforma che consente ad un venditore di cedere beni ad altri utenti, anche in modo indiretto, risulta rientrare nella definizione di “piattaforma” individuata dall’art. 2, comma 1, let. a), del D.Lgs. n. 32/2023.
Inoltre, secondo il parere dell’Agenzia, la definizione di “venditore” ricomprende anche quei venditori che non si siano registrati alla piattaforma mediante la creazione di uno specifico account, ma che siano entrati in una relazione contrattuale con il gestore della piattaforma.
Con il principio di diritto in commento, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito un’interpretazione estensiva ai concetti di “piattaforma” e “venditore, in coerenza con le “Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy”, pubblicate dall’OCSE il 3 luglio 2020.
Alla luce di tale interpretazione estensiva, le piattaforme digitali che offrono ai venditori la possibilità di effettuare “attività pertinenti” dovranno monitorare ancor più attentamente le relazioni con i soggetti che usufruiscono di tale servizio, raccogliendo da essi le informazioni necessarie per adempiere all’obbligo comunicativo.
Let’s Talk
Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare
