Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia

Normativa nazionale

Indicazioni Banca d’Italia e UIF

Il 12 dicembre 2024, Banca d’Italia e UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) hanno pubblicato un documento che fornisce indicazioni per i prestatori di servizi di pagamento (PSP) sull’applicazione degli obblighi antiriciclaggio nell’apertura e gestione di conti di pagamento dotati di IBAN virtuali (vIBAN).

Questi modelli di business, noti come “IBAN as a service” (IBANaas), permettono di associare a un conto di pagamento tradizionale (master account) un numero variabile di vIBAN, facilitando la gestione dei flussi finanziari.

La generazione di vIBAN può comportare rischi significativi per l’antiriciclaggio (AML) e il contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT); infatti la manipolazione degli elementi informativi dell’IBAN tradizionale può ostacolare la tracciabilità dei flussi finanziari, riducendo l’efficacia dei presidi AML/CFT e complicando la ricostruzione delle operazioni sospette.

La recente Direttiva (UE) 2024/1640 (VI Direttiva AML) e il Regolamento (UE) 2024/1624 (Regolamento AMLR) hanno introdotto una definizione di vIBAN (“un identificativo che fa sì che i pagamenti siano reindirizzati verso un conto di pagamento identificato da un IBAN diverso da tale identificativo”) e hanno identificato presidi specifici per mitigare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Da una campagna di verifiche ispettive effettuate dalla UIF, con il supporto della Banca d’Italia, nel 2023 è emerso che il servizio di vIBAN è utilizzato principalmente da grandi imprese per movimentare volumi elevati di denaro; tuttavia, non tutte le banche hanno definito chiaramente la clientela target e il livello di rischio ML/TF associato.

Pertanto, le linee guida e le indicazioni fornite dalle Autorità mirano a mitigare i rischi associati all’uso dei vIBAN, garantendo la tracciabilità dei flussi finanziari e l’efficacia dei presidi antiriciclaggio.

Tra queste si segnala che gli intermediari sono tenuti ad adottare cautele particolari nell’offerta di conti dotati di vIBAN, sottoponendo i modelli di business basati su vIBAN alle funzioni di Compliance e AML.

È, inoltre, essenziale che i soggetti obbligati identifichino e verifichino l’identità del titolare effettivo e degli assegnatari dei vIBAN, acquisiscano informazioni sullo scopo e la natura del rapporto e monitorino costantemente l’operatività del cliente.

Gli intermediari sono invitati a seguire tutte le indicazioni fornite e a collaborare attivamente per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Indicazioni per i soggetti obbligati sull’applicazione degli obblighi in materia antiriciclaggio nell’apertura e gestione di conti di pagamento dotati di IBAN virtuali.

Normativa europea

Guidelines

In data 10 dicembre 2024, le Autorità di vigilanza europee (ESAs – Eba, Esma ed Eiopa) hanno pubblicato un set di Orientamenti congiunti elaborati ai sensi del Regolamento europeo sulle cripto-attività (Regolamento (UE) 2023/1114, c.d. MiCAR).

Tali Orientamenti – sottoposti a consultazione pubblica tra luglio e ottobre 2024 – sono elaborati ai sensi dell’art. 97, MICAR, relativo alla “Promozione della convergenza nella classificazione delle cripto-attività” e stabiliscono i modelli per le spiegazioni e pareri legali riguardanti la classificazione delle cripto-attività.

Nello specifico, gli offerenti, le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o i gestori di piattaforme di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica sono tenuti a notificare il loro White Paper sulle cripto-attività all’autorità competente del loro Stato membro d’origine; il White Paper deve essere corredato da una presentazione dei motivi per cui le cripto-attività descritte non dovrebbero essere considerate una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del MICAR, un token di moneta elettronica o un token collegato ad attività. In tal senso, gli Orientamenti forniscono il contenuto e la forma di tali spiegazioni.

Con riferimento, invece, al parere giuridico richiesto per l’offerta al pubblico e per l’ammissione alla negoziazione di un token collegato ad attività, il MICAR prevede che il White Paper sia accompagnato da un parere legale che fornisca le informazioni necessarie a confermare che il token in questione non sia assimilabile ad una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del MICAR né ad un token di moneta elettronica; anche con riferimento al parere giuridico, gli Orientamenti stabiliscono il modello da utilizzare.

Si attendono ora le traduzioni nelle lingue ufficiali dell’UE; gli Orientamenti si applicheranno a decorrere da due mesi successivi alla pubblicazione delle traduzioni.

ESAs Guidelines on templates for explanations and opinions, and the standardised test for the classification of crypto-assets

Press release. ESAs provide Guidelines to facilitate consistency in the regulatory classification of crypto-assets by industry and supervisors

Contact Fabrizio Cascinelli – Partner, PwC TLS

Contact Mario Zanin – Director, PwC TLS

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