Legge Bilancio 2025 e Ddl Lavoro – Principali novità Employment

Legge Bilancio 2025 e Ddl Lavoro – Principali novità Employment - 2025 Budget Law and Ddl Lavoro: news on Employment matters

A cura di Francesca Tironi, Giulia Spalazzi, Alessia Brambilla

L’11 dicembre 2024 il Senato ha approvato il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di lavoro” (c.d. “Ddl Lavoro”). Il Ddl Lavoro è diventato definitivo dopo che lo scorso 9 ottobre 2024 aveva ottenuto il via libera dalla Camera. Il disegno di legge, collegato alla legge di Bilancio, è composto da 33 articoli che introducono norme di semplificazione e regolazione, con particolare riferimento ai temi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, disciplina dei contratti, ammortizzatori sociali e adempimento degli obblighi contributivi.

In data 31 Dicembre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 305 la legge di bilancio n. 207/2024 (”Legge di Bilancio 2025”), che disciplina il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”.

Nel presente articolo si riportano in sintesi alcune delle principali novità relative ai profili Employment.

Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025

Bonus per le nuove nascite

Il comma 206 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025 introduce una misura che mira a incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostengo. Infatti, viene previsto il riconoscimento, da parte dell’INPS, di un importo una tantum, erogato nel mese successivo al mese di nascita o di adozione, pari euro 1.000 per ogni figlio nato o adottato a partire dal 1° gennaio 2025. Tale importo non concorre alla determinazione del reddito complessivo.

Il bonus è corrisposto dietro domanda inoltrata all’INPS e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore 40.000 euro annui.

 NASPI e dimissioni volontarie nei 12 mesi precedenti la disoccupazione involontaria 

Il comma 171 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025 inserisce la lettera c-bis) all’articolo 1, comma 1 del D.lgs. 22/2015prevedendo l’applicazione di specifiche condizioni per accedere alla NASPI per i lavoratori che nei 12 mesi precedenti all’evento di disoccupazione involontaria (verificatosi successivamente al 1° gennaio 2025) avevano interrotto volontariamente un rapporto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale (restano escluse le ipotesi di accordo raggiunto in sede protetta).
In una simile ipotesi, hanno diritto alla NASPI i soli lavoratori che possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione versata dall’ultimo evento di cessazione volontaria del rapporto di lavoro (non nel quadriennio precedente). 

Lavoratori frontalieri 

Il comma 97 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025 introduce alcune misure al fine di facilitare l’applicazione delle previsioni, relative all’imposizione dei lavoratori frontalieri, dell’Accordo Italia-Svizzera in attesa della ratifica e dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica di tale accordo. Dal 1° gennaio 2024 e fino all’entrata in vigore del Protocollo, i lavoratori frontalieri hanno la possibilità di svolgere fino al 25% della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliero. Tuttavia, ai fini fiscali, tale attività si considera effettuata presso il datore di lavoro.

Supporto al pagamento di asili nido 

I commi 210 e 211 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025 estendono il novero dei beneficiari delle misure di supporto al pagamento delle rette di asili nido. In particolare, viene eliminata la condizione, prima necessaria per l’accesso alla maggiorazione, relativa alla presenza di almeno un altro figlio di età inferiore ai 10 anni. Inoltre, è incrementata la relativa spesa prevista per gli anni 2025-2026-2027-2028 e 2029.

Detassazione del lavoro notturno e straordinario prestato nei giorni festivi per il settore turistico-alberghiero

Il comma 131 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025 introduce misure al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025. La misura adottata dalla Legge di Bilancio prevede per i lavoratori del settore turistico il riconosciuto di un trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 % delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. L’applicazione di tale misura è limitata ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2024, a euro 40.000.

Contrasto al reclutamento illegale della manodopera straniera 

I commi 888 e 889 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025 sono volti a contrastare i fenomeni di reclutamento illegale della manodopera straniera. A tal fine è istituito il «Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera», con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. A tale fondo hanno accesso gli Enti del Terzo settore, regolarmente iscritti nella prima sezione del registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attività in favore degli stranieri immigrati, autorizzati all’esercizio dell’attività di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all’incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia Spa.

Novità introdotte dal Ddl Lavoro

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L’articolo 1 del Ddl Lavoro apporta modifiche al T.U.S (D.lgs. 81/200). In ambito di sorveglianza sanitaria viene introdotta la visita medica preventiva in fase presuntiva – e, dunque, prima ancora che il lavoratore sia effettivamente assunto o inizi a prestare attività lavorativa per il datore – ai fini della valutazione dell’idoneità alla mansione specifica.  Inoltre, per le assenze per malattia superiori a 60 giorni viene eliminato l’obbligo di visita medica prevedendo che la stessa sia necessaria solo su impulso del medico competente che, laddove non la ritenga necessaria, è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Ricorsi INAIL

L’articolo 2 del Ddl Lavoro prevede delle semplificazioni delle procedure relative ai ricorsi INAIL.

Cassa integrazione

L’articolo 6 del Ddl Lavoro prevede che il lavoratore che svolga altra attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Inoltre, nel caso in cui il lavoratore non abbia dato preventiva comunicazione alla sede INPS territorialmente competente dello svolgimento di attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale, il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale.  

Somministrazione di lavoro

L’articolo 10 del Ddl Lavoro apporta altresì alcune modifiche al D.lgs. 81/2015.

In primo luogo, il Ddl esclude dalla base di calcolo dei limiti quantitativi della somministrazione a tempo determinato (attualmente rappresentato dal 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1 gennaio dell’anno di stipula dei contratti, salvo che il CCNL non preveda limiti percentuali diversi): (i) i lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro a tempo indeterminato; (ii) i lavoratori con determinate caratteristiche (e.g. lavoratori stagionali, lavoratori assunti per lo svolgimento di particolari spettacoli, lavoratori di start-up, lavoratori over-50); (iii) lavoratori in sostituzioni di lavoratori assenti.

In secondo luogo, il Ddl prevede la non applicazione dei limiti relativi alla durata complessiva della missione a tempo determinato presso uno stesso utilizzare (attualmente pari a 24 mesi), nel caso in cui il contratto tra l’utilizzatore e l’agenzia per il lavoro sia a tempo indeterminato.

Attività stagionali

L’articolo 11 del Ddl Lavoro, fornendo un’interpretazione autentica di “attività stagionali” ex art 21, comma 2 del D.lgs. 81/2015, amplia il perimetro del lavoro stagionale.  Infatti, oltre alle tradizionali attività stagionali, la nuova interpretazione fa sì che rientrino nella definizione anche “le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa”.

Periodo di prova

L’articolo 13 del Ddl Lavoro dà precise indicazioni sulla durata del periodo di prova per i contratti a termine. Infatti, fatte salve le disposizioni della contrattazione collettiva più favorevoli, la durata del periodo di prova è fissata in “un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro” con la precisazione che nel caso di contratti a tempo determinato con durata fino a 6 mesi, la durata del periodo di prova non può essere né inferiore a 2 giorni, né superiore a 15 giorni. Se la durata del contratto è, invece, maggiore di 6 mesi ma inferiore a 12, la durata del periodo di prova non può essere maggiore di 30 giorni.

Lavoro agile

Secondo le nuove disposizioni dell’articolo 14 del Ddl Lavoro, la comunicazione telematica relativa ai lavoratori in smart working deve essere inviata da parte del datore di lavoro al Ministero del lavoro entro 5 giorni dalla data di inizio della prestazione in lavoro agile oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della fine del periodo di lavoro svolto in modalità agile.

Apprendistato duale

Gli articoli 15 e 16 del Ddl Lavoro prevedono l’estensione a tutte le tipologie di apprendistato delle risorse destinate annualmente al solo apprendistato professionalizzante.

Il Ddl Lavoro (all’articolo 18) ha inoltre modificato l’articolo 43 del D.lgs. 81/2015 prevedendo che, in seguito al conseguimento della qualifica o del diploma professionale nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, è possibile trasformare il contratto di apprendistato, con contestuale aggiornamento del piano formativo individuale, in: (i) apprendistato professionalizzante. In tale caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva; o (ii) apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale.

Contratto a causa mista

L’articolo 17 del Ddl Lavoro introduce un contratto ibrido a causa mista con l’applicazione del regime forfetario. Le persone fisiche iscritte in albo o registri professionali che esercitano attività libero-professionali possono prestare attività di lavoro subordinato, in favore di datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti, purché assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con un orario compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal CCNL applicabile.
Tale previsione si applica a condizione che: (i) il contratto di lavoro autonomo stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato sia certificato ex art. 76, D.lgs. 276/2003; e (ii) non si configuri alcuna forma di sovrapposizione riguardo all’oggetto e alle modalità della prestazione nonché all’orario e alle giornate di lavoro.

Risoluzione del rapporto di lavoro

In materia di risoluzione del rapporto di lavoro, l’articolo 19 del Ddl Lavoro introduce un nuovo comma (il 7bis) all’articolo 26 del D.lgs. 151/2015. Il nuovo comma prevede che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro (o oltre ai 15 giorni), il contratto si risolve automaticamente, salvo che il lavoratore possa giustificare l’assenza per impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore. In tal caso, la risoluzione si considera essere avvenuta per volontà del lavoratore e non si applica la procedura di dimissioni volontarie.

Conciliazioni telematiche

L’articolo 20 del Ddl Lavoro introduce una semplificazione per le conciliazioni in materia di lavoro permettendo che queste possano svolgersi in modalità telematica attraverso il collegamento audiovisivo. 

Dilazione del pagamento dei debiti contributivi

L’articolo 23 del Ddl Lavoro prevede che a partire dal 1° gennaio 2025, sarà possibile effettuare il pagamento rateale, fino a un massimo di 60 rate mensili, dei debiti contributivi, premi e accessori di legge, dovuti all’INPS e all’INAIL, a condizione che il recupero non sia stato affidato ad agenti di riscossione.

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