Misure anti evasione 2025: reverse charge per appalti logistica, trasporto e movimentazione merci

Misure anti evasione 2025: reverse charge logistica e trasporti - Anti-evasion 2025: reverse charge in logistics services

A cura di Luca Lavazza, Alessia Lippi, Paola Bramato

Con la Legge di Bilancio per l’anno 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), per mezzo dell’ art. 1, commi 57 e seguenti, è stata riformulata la norma di cui alla lettera a-quinquies) dell’articolo 17, comma 6, del d.P.R. n. 633/72.

La versione previgente della norma di cui alla citata lettera a-quinquies) – non autorizzata con Comunicazione COM (2020) 243 del 22 giugno 2020 e quindi non entrata in vigore – prevedeva che l’imposta fosse dovuta dal committente secondo il meccanismo dell’inversione contabile  (o reverse charge) “alle prestazioni di servizi, […], effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita’ del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprieta’ di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e societa’ di cui all’articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.

In particolare, con la recente riforma è stata prevista l’estensione del reverse charge alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, comunque denominati, caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica. Restano escluse da tale disciplina le prestazioni di servizi resi alla pubblica amministrazione o enti pubblici e alle agenzie per il lavoro.

L’efficacia di tale disposizione è espressamente subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

La nuova norma, seppur in linea con la formulazione generale della precedente versione, ha un perimetro applicativo significativamente ridotto, in quanto limitato esclusivamente ai servizi caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera resi nei confronti di imprese che operano attività di logistica, trasporto e movimentazione di merci.

La restrizione del perimetro applicativo si è resa necessaria a seguito del citato parere negativo espresso dalla Commissione Europea nel documento COM(2020). Il parere negativo era, infatti, motivato dalla circostanza che l’operazione per la quale l’Italia chiedeva l’applicazione del reverse-charge non era circoscritta ad un settore specifico e che, tra l’altro, l’Italia aveva ottenuto più di una deroga per combattere l’evasione fiscale (e.g., split payment; fatturazione elettronica obbligatoria).

Dovendo limitare l’ambito di applicazione della norma anti evasione il legislatore si è concentrato sul settore della logistica che negli ultimi tempi è stato interessato da pesanti accertamenti fiscali che hanno portato alla contestazione dell’indebita detrazione dell’IVA sulla base di una riqualificazione del contratto di appalto in presunta somministrazione illecita di manodopera. Lo schema fraudolento tipicamente contestato muove dalla circostanza che le società c.d. “serbatoi di manodopera” omettevano il versamento delle imposte al fine di beneficiare di un risparmio fiscale che avrebbe consentito loro di operare sul mercato con tariffe molto competitive consentendo così un indiretto vantaggio anche per i loro committenti.

Il meccanismo del reverse charge introdotto dalla  Legge di Bilancio per l’anno 2025, qualora dovesse essere autorizzato dal Consiglio Europeo, dovrebbe consentire un’importante mitigazione del fenomeno. 

In attesa della piena operatività della norma, con il comma 59 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio per il 2025, è stato introdotto un regime transitorio. In particolare, il prestatore e il committente potranno esercitare un’opzione affinchè il pagamento dell’IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, ferma restando la responsabilità solidale del prestatore per il versamento della relativa imposta.

L’opzione sarà comunicata dal committente all’Agenzia delle entrate con apposito modello che dovrà essere approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ed avrà durata triennale (a partire dalla data di trasmissione della comunicazione).

Secondo tale opzione la fattura è emessa dal prestatore, ai sensi dell’articolo 21, d.P.R. n. 633/72, e l’imposta è versata dal soggetto committente, senza possibilità di compensazione. Sul punto, nel caso in cui l’imposta risulti non dovuta, il diritto al rimborso spetta al soggetto committente a condizione che esso dimostri l’effettivo versamento dell’imposta.

Per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio, il committente è, inoltre, soggetto all’applicazione della sanzione di cui all’articolo 6, comma 9-bis (fra 500 euro e 10.000) e comma 9-bis1 (fra 250 euro e 10.000 euro) decreto legislativo n. 471 del 1997. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il prestatore.

Tale disposizione non si applica, e il committente è punito con la sanzione di cui al comma 1 del citato articolo 6 (pari al 70 % dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato) quando l’applicazione dell’imposta nel modo ordinario (anziché mediante l’inversione contabile) è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il committente era consapevole.

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