A cura di Davide Accorsi e Federica Valastro
Il 14 aprile 2025 è stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 178713/2025 [1] volto ad attuare l’art. 5 del decreto ministeriale datato 4 dicembre 2024 già commentato con due precedenti newsalert, cui si rimanda per maggiori dettagli [2].
I soggetti non residenti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo che adempiono agli obblighi IVA tramite un rappresentante fiscale [3] (di seguito “soggetti non residenti nell’UE”) devono prestare idonea garanzia per richiedere o mantenere l’inclusione nella banca dati VIES. In particolare, tali soggetti:
- se non ancora in possesso di partita IVA, devono prestare idonea garanzia contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività nella quale è valorizzata la richiesta di inclusione nella banca dati VIES;
- se già titolari di partita IVA, ma non ancora inclusa nella banca dati VIES, devono prestare garanzia preventivamente alla richiesta di inclusione nella banca dati VIES;
- se titolari di partita IVA già inclusa nella banca dati VIES, devono prestare la garanzia entro il 13 giugno 2025. In caso di mancata prestazione della garanzia, l’Agenzia delle Entrate avvierà la procedura di esclusione dalla banca dati VIES [4].
La garanzia deve essere prestata per un periodo non inferiore a 36 mesi e per un valore minimo di 50 mila euro sotto forma di cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato (che dovrà contenere i dati riportati al seguente fac simile disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate) oppure tramite polizza fideiussoria o fideiussione bancaria (che dovrà contenere i dati riportati al seguente fac simile disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate).
Una volta prestata la garanzia, l’Agenzia delle entrate competente verifica se la stessa soddisfa i requisiti normativi previsti e comunica l’esito al soggetto che l’ha prestata. Solo dopo aver ottenuto la comunicazione dell’esito positivo, il soggetto non residente nell’UE potrà chiedere l’inclusione nella banca dati VIES [5].
[1] Leaggi l’articolo sul sito dell’Agenzia delle Entrate Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 178713/2025.
[2] Maggiori informazioni sulle nostre precedenti Newsalert, Newsalert.
[3] Nominato ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del d.P.R. 633/1972.
[4] L’Agenzia delle Entrate comunica al rappresentante fiscale del soggetto non residente, tramite PEC o raccomandata A/R, l’avvio della procedura di esclusione dalla banca dati VIES. Da quella data, il soggetto ha sessanta giorni per fornire la garanzia necessaria per mantenere l’iscrizione. Se entro questo termine la garanzia non viene fornita, la partita IVA sarà esclusa d’ufficio dalla banca dati VIES.
[5] Secondo le modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 159941 del 15 dicembre 2014 di cui al seguente link web disponibile sul Sito delle agenzia delle Entrate.
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