A cura di Davide Accorsi e Stefano Luigi Airaghi
Con la sentenza nella causa C‑615/23, P. S.A., dell’8 maggio 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (di seguito anche “CGUE”) ha stabilito che la compensazione garantita da un ente locale ad un soggetto che fornisce servizi di trasporto pubblico collettivo a un prezzo calmierato determinato dall’ente stesso non deve essere considerata base imponibile IVA. Ciò vale nel caso in cui il prezzo del biglietto per il trasporto non sia fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente alla compensazione versata.
Il caso riguarda la P. S.A., una società attiva nel settore del trasporto di passeggeri, che intende stipulare contratti di prestazione di servizi di trasporto pubblico collettivo in qualità di operatore. A tal fine, P. S.A. raggiunge un accordo con un ente locale, il quale agisce come organizzatore del trasporto pubblico collettivo e stabilisce i prezzi dei titoli di trasporto che P. S.A. venderà ai propri clienti (ovvero, i passeggeri del trasporto pubblico). Dato che il prezzo determinato comporterebbe per P. S.A. un risultato finanziario negativo, il contratto stipulato prevede che l’ente locale debba compensare P. S.A. al fine di garantire un risultato finanziario adeguato.
In questo contesto, la CGUE è stata chiamata a giudicare se tale compensazione costituisca base imponibile ai fini dell’IVA.
In forza dell’articolo 73 della direttiva 2006/112/CE, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, la base imponibile “comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni“.
La CGUE chiarisce che, in questo caso, i destinatari dei servizi di trasporto pubblico sono gli utenti che acquistano i biglietti. L’organizzatore che versa la compensazione non è considerato destinatario del servizio, ma un “terzo” ai sensi dell’articolo 73.
Inoltre, la Corte stabilisce che la sovvenzione deve essere specificamente destinata all’operatore sovvenzionato affinché quest’ultimo fornisca un bene o presti un servizio determinato ed è necessario verificare che gli acquirenti del bene o i destinatari del servizio traggano beneficio dalla sovvenzione concessa al beneficiario. In particolare, il prezzo che l’acquirente o il destinatario devono pagare deve essere determinato in modo da ridursi proporzionalmente alla sovvenzione concessa al venditore del bene o al prestatore del servizio. Il corrispettivo della sovvenzione dovrebbe, inoltre, essere determinabile.
Stante quanto sopra, la CGUE ritiene che una compensazione come quella di cui alla causa in commento non incide direttamente sul prezzo dei servizi di trasporto forniti, poiché lo scopo di tale compensazione è anzitutto quello di coprire le perdite connesse a tale attività. In particolare, si deve constatare che detta compensazione è concessa a posteriori ed è indipendente dall’utilizzo concreto dei servizi di trasporto, pertanto non rientra nella nozione di “sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo“, ai sensi dell’articolo 73 della direttiva 2006/112/CE.
Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che, senza una siffatta compensazione il prezzo dei titoli di trasporto dovrebbe essere più elevato per i beneficiari di tale servizio.
Infine, la CGUE chiarisce che la compensazione non può nemmeno rientrare nel concetto più generale di “tutto ciò che costituisce il corrispettivo” di cui alla definizione di base imponibile citata. Infatti, nel caso di specie, la compensazione è calcolata senza tener conto dell’identità e del numero degli utenti del servizio fornito e, pertanto, non è possibile stabilire un nesso diretto tra tale compensazione ed i singoli utenti.
Let’s Talk
Per ulteriori informazioni
