Registrazione fatture passive entro aprile dell’anno successivo a quello di ricezione: essenziale per detrarre l’IVA?

Registrazione fatture passive entro aprile dell'anno successivo a quello di ricezione: essenziale per detrarre l’IVA?

A cura di Davide Accorsi e Stefano Luigi Airaghi 

Con la risposta ad interpello n. 115/2025, l’Agenzia delle Entrate sembrerebbe rispondere affermativamente a questa domanda.

Nel caso rappresentato, l’istante, pur avendo a disposizione delle fatture di acquisto ricevute nel 2023 per le quali l’imposta era divenuta esigibile e, quindi, detraibile nel medesimo periodo, ha omesso di registrarle entro aprile 2024 (i.e. il termine ordinario per l’invio della dichiarazione IVA relativa all’anno 2023). Inoltre, l’istante non ha esercitato il diritto alla detrazione della relativa IVA.

In tali circostanze, l’istante chiede, in sostanza, di chiarire se sia possibile registrare le menzionate fatture in un momento successivo ad aprile 2024, ma antecedentemente all’invio di una dichiarazione integrativa per l’anno 2023[1] con la quale esercitare il diritto alla detrazione. L’istante, chiede inoltre di chiarire quali siano le sanzioni eventualmente applicabili.

L’Agenzia delle Entrate, citando tra le altre la risposta ad interpello n. 479/2023 e la risoluzione n. 325/E/2002, ritiene che l’istante debba rinunciare definitivamente al diritto di detrarre l’imposta, in quanto, nel caso di specie, non sono ravvisabili gli estremi dell’errore rilevante ed essenziale[2], ma piuttosto un mero ripensamento sull’indicazione di precise scelte già operate da parte del contribuente in sede di dichiarazione.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ritiene applicabile la sanzione prevista dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, per le fatture di acquisto non registrate tempestivamente, indipendentemente dall’esercizio del diritto alla detrazione. La menzionata sanzione, nel presupposto che la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo, può essere applicata in misura fissa.

La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate ha il pregio di confermare incidentalmente la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa a favore del contribuente per estendere i termini entro cui esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA (a patto che le fatture siano state tempestivamente registrate) anche in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-429/23[3].

D’altro canto, la stessa risposta sembrerebbe dare rilevanza sostanziale alla tempestiva registrazione delle fatture di acquisto al fine di esercitare il diritto alla detrazione. Tale conclusione sembrerebbe in contrasto con quanto stabilito dalla giurisprudenza dell’Unione Europea (causa C-332/15[4]) e italiana (Cass. n. 143/2022), nonché con i chiarimenti forniti dalla stessa Amministrazione fiscale con circolare n. 328/1997.

In sintesi, la tesi delle sentenze e della prassi citate è quella che la registrazione delle fatture sia un adempimento formale e, pertanto, non possa incidere sulla detrazione dell’imposta se non nel caso in cui ciò avvenga in un contesto di evasione o abuso (si vedano, tra gli altri, i paragrafi da 43 a 53 della sentenza nella causa C-332/15, citata).

Stante quanto sopra, per quanto l’Agenzia delle Entrate non abbia sottolineato esplicitamente un cambio di indirizzo rispetto alle interpretazioni previgenti, a parere di chi scrive tale modifica è evidente e, pertanto, è opportuno che i contribuenti valutino l’adozione di procedure per la registrazione delle fatture e dei prospetti contabili d’importazione in linea con tale indirizzo.

Infine, vale la pena notare che il trattamento sanzionatorio appare particolarmente severo penalizzando il contribuente per l’omesso esercizio di un diritto nel caso in cui non venga esercitata la detrazione. Resta inoltre il dubbio che la sanzione di cui art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 sia da applicare in misura proporzionale nel caso in cui il contribuente dopo aver tardivamente registrato la fattura utilizzi il relativo credito IVA a scomputo dell’IVA a debito o in compensazione con altre imposte ovvero ne ottenga il rimborso.


[1] Da inviarsi entro il termine previsto dal combinato disposto dell’art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322/1998 e dell’art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, ovvero entro il 31 dicembre 2029 nel caso proposto dall’istante.

[2] La risposta ad interpello n. 479/2023 aveva invece ammesso la possibilità di ricorrere all’istituto della dichiarazione integrativa in un diverso caso in cui, per mero errore, il contribuente beneficiario del diritto alla detrazione, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto, ha omesso di esercitare tale facoltà tempestivamente.

[3] Si veda la nostra newsalert sul punto al seguente link.

[4] Richiamata anche dall’Agenzia delle Entrate nella risposta in commento, ma a sostegno della propria posizione. L’Agenzia delle Entrare richiama esclusivamente i paragrafi da 31 a 34.

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