A cura di Davide Accorsi, Pier Francesco Berardinelli
Con la recente sentenza n. 6969 del 23 marzo 2026, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul trattamento IVA dei contributi pubblici erogati a soggetti passivi d’imposta, recependo i principi elaborati dalla giurisprudenza unionale e, in particolare, dalla recente sentenza della Corte di Giustizia UE dell’8 maggio 2025, causa C-615/23.
La vicenda trae origine da una verifica dell’Agenzia delle Entrate riguardante il trattamento fiscale delle somme erogate dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Torino alla società Alfa per la realizzazione di interventi sulla viabilità ordinaria interagente con il Sistema Autostradale Tangenziale di Torino (c.d. “SATT”).
Alfa aveva trattato tali somme quali contributi a fondo perduto, qualificandole come meri trasferimenti finanziari fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633/1972. Al contrario, l’Agenzia delle Entrate riteneva che (i) gli importi erogati dagli enti territoriali avessero la funzione di integrare gli introiti di Alfa al fine di calmierare i prezzi a beneficio degli utenti del servizio e (ii) dovessero dunque qualificarsi come integrazione di corrispettivi, da includere nella base imponibile IVA ai sensi dall’art. 13, comma 1, d.P.R. n. 633/1972.
Ad opinione della Corte di Cassazione, ai fini della valutazione dell’assoggettamento ad IVA dei contributi pubblici, è necessario individuare la funzione del contributo e la sua connessione con il prezzo dell’operazione. Dopo aver richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali nazionali[1] ed unionali[2], la Corte enuncia il seguente principio di diritto: affinché una sovvenzione possa collegarsi al prezzo corrisposto dai terzi fruitori del servizio al prestatore di tale servizio, è necessario che il contributo incida sul corrispettivo della prestazione, consentendo al beneficiario della sovvenzione di praticare un prezzo inferiore a quello applicabile in assenza di contributo.
D’altra parte, la Cassazione chiarisce che il solo fatto che un contributo possa influire sul prezzo dei beni ceduti o dei servizi forniti dal fornitore non è sufficiente a rendere tale contributo sempre imponibile ai fini IVA quale integrazione di corrispettivo ai sensi dell’art. 73 della Direttiva IVA. Infatti, il nesso tra la sovvenzione ed il prezzo deve considerarsi interrotto qualora i servizi resi siano indirizzati ad una collettività – ovverosia ad ogni potenziale fruitore – senza che gli utenti possano essere chiaramente identificati: in tal caso, la compensazione è calcolata senza tener conto dell’identità e del numero degli utenti del servizio fornito.
La pronuncia recepisce così i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2025, causa C-615/23. In base alla giurisprudenza unionale, richiamata dalla sentenza a commento, devono ricorrere tre condizioni affinché sussista una sovvenzione direttamente connessa con il prezzo dell’operazione: (i) la sovvenzione deve essere versata specificamente all’operatore sovvenzionato perché questi fornisca un bene o presti un servizio determinato; (ii) il prezzo a carico dell’acquirente deve essere fissato in modo da diminuire proporzionalmente alla sovvenzione riconosciuta al cedente o prestatore; (iii) il corrispettivo rappresentato dalla sovvenzione deve essere quantomeno determinabile.
In sintesi, la Corte di Cassazione ha confermato che la riduzione del prezzo per gli utenti del servizio a fronte di un contributo non comporta un’automatica e rigida qualificazione di tale contributo quale integrazione di corrispettivo imponibile IVA.
Sotto il profilo pratico, l’orientamento della Cassazione impone dunque alle imprese che ricevono contributi – pubblici e non – di effettuare una valutazione caso per caso della natura delle somme percepite, verificando se sussista un nesso diretto e specifico tra il contributo e il prezzo praticato ai fruitori del servizio. In caso contrario, il contributo non sarà rilevante ai fini IVA.
[1] Cass., sent. 18 novembre 2021, n. 35154; Cass., ord. 19 novembre 2020, n. 26318.
[2] Corte di Giustizia dell’Unione Europea, causa C-615/23, sent. 8 maggio 2025. Si veda anche la nostra Newsletter a commento.
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