A cura di Gianluigi Baroni, Lorenzo Zanotti, Federica Carelli, Margherita Massarotti
Il 14 maggio 2025 è stata definitivamente approvata la legge recante “Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese”, che entrerà in vigore il prossimo 10 giugno 2025, frutto di una proposta di iniziativa popolare promossa dalla CISL.
L’impianto normativo, pur conservando un potenziale innovativo e dirompente nei suoi effetti, risulta significativamente indebolito rispetto alle intenzioni originarie. Ciò è dovuto al fatto che la sua attuazione è demandata alla volontà delle imprese, pur nel rispetto della contrattazione collettiva, senza tradursi in un vero e proprio diritto tout court riconosciuto ai lavoratori direttamente dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Numerosi sono i profili sui quali è intervenuta la novella legislativa, ed univoca è la finalità: attuare l’art. 46 della Costituzione “al fine di rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori”, anche per consolidare ed ampliare i processi di democrazia e di sostenibilità delle imprese.
In particolare, sono previste forme di partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori nelle imprese.
Di seguito le principali novità.
Partecipazione gestionale dei lavoratori
Viene prevista, per le imprese organizzate in base al sistema dualistico, la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza; per le altre imprese, invece, viene prevista la partecipazione al consiglio di amministrazione e, ove costituito, al comitato di controllo sulla gestione, di uno o più amministratori rappresentanti gli interessi dei lavoratori, individuati tra i lavoratori dipendenti dell’impresa.
In entrambi i casi, la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa (senza “quota minima” di rappresentanza, come previsto invece nell’originaria proposta) rimane elemento “facoltativo” per le aziende, subordinato ad una espressa previsione in tal senso contenuta nella contrattazione collettiva, e regolamenta dalle imprese, ove introdotta, nello statuto societario, che disciplinerà altresì le modalità di individuazione/nomina dei rappresentanti dei lavoratori, fermi i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità dei medesimi.
La proposta originaria, invece, individuava, quale unica fonte di regolamentazione della partecipazione gestionale dei lavoratori nell’impresa, la contrattazione collettiva.
Partecipazione economica e finanziaria
È stata altresì introdotta una ipotesi di tassazione ridotta pari al 5%, fino al limite massimo di 5.000 euro, per gli utili di impresa distribuiti ai lavoratori dipendenti, nel caso in cui detta distribuzione avvenga in esecuzione di previsioni contenute nella contrattazione collettiva aziendale o territoriale ex art. 51, Dl.gs. 81/2015, e in misura non inferiore al 10% degli utili complessivi dell’impresa.
Nell’ambito delle “agevolazioni” in tema di piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori, inoltre, viene introdotta per l’anno 2025 una ipotesi di esenzione delle imposte sui redditi, avente ad oggetto i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti da azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, fino a 1.500 euro annui, e nel limite del 50% del loro ammontare.
Partecipazione organizzativa e consultiva dei lavoratori
Viene introdotta la possibilità per le imprese di promuovere l’istituzione di commissioni paritetiche, composte in egual numero da rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori, affinché promuovano proposte di piani di miglioramento e di innovazione, anche dell’organizzazione del lavoro. Viene altresì introdotta una specifica procedura di consultazione, attivabile dal datore di lavoro, nei confronti delle commissioni paritetiche, nonché la possibilità (e non l’obbligo, come previsto invece nella proposta originaria) di consultare preventivamente, sulla base della disciplina prevista dai contratti collettivi, le RSU o le RSA ovvero, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori.
Le imprese possono altresì introdurre nel proprio organigramma, mediante sottoscrizione di contratti collettivi aziendali, figure dei referenti, ad esempio, della formazione, dei piani di welfare e delle politiche retributive.
Formazione dei rappresentanti dei lavoratori
Al fine di consentire lo sviluppo delle conoscenze e delle necessarie competenze tecniche, specialistiche e trasversali, per i rappresentanti facenti parte delle commissioni paritetiche ovvero degli organi societari, è prevista una formazione di durata non inferiore a dieci ore annue (anziché ventiquattro, come previsto nella proposta di legge originaria).
Istituzione della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori
Da ultimo, viene prevista l’istituzione, presso il CNEL, della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, deputata, ad esempio, a pronunciarsi con parere non vincolante su eventuali controversie interpretative in ordine alle modalità di svolgimento delle procedure previste nelle imprese, a proporre agli organismi paritetici eventuali misure correttive in caso di violazioni delle norme procedurali relative alla partecipazione dei lavoratori e a presentare al CNEL proposte volte ad incoraggiare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alle imprese.
Articoli espunti rispetto alla proposta originaria
Tra le previsioni, contenute nella proposta originaria promossa dalla CISL, del tutto espunte dal testo di legge approvato dalla Camera e dal Senato, invece, vi erano, ad esempio, la possibilità per i dipendenti di stipulare un accordo di affidamento fiduciario avente ad oggetto la delega del diritto di voto nella assemblea societaria, nonché il diritto dei rappresentanti dei lavoratori a ricorrere, a spese dell’impresa, a consulenti esperti su argomenti specifici.
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