A cura di Marzio Scaglioni e Antonio Giardina
Dopo lunga attesa, entra finalmente in vigore l’Accordo sulla sicurezza sociale stipulato tra Italia e Albania che permette l’intensificazione non solo degli scambi commerciali, ma anche di tutti quei lavoratori che esercitano o hanno esercitato un’attività subordinata o autonoma in uno dei due Stati. Invero, in data 10 aprile 2025, attraverso un comunicato stampa da parte del Ministero del Lavoro italiano, è stata annunciata la firma dell’intesa amministrativa di attuazione di tale accordo.
Tale collaborazione si inserisce in un più ampio contesto di relazioni bilaterali che hanno avuto il loro apice con la firma di determinati accordi in data 6 febbraio 2024 ad opera dei Ministri degli Esteri dei due Paesi. Tuttavia, solamente con la legge n. 29/2025 è stato formalmente ratificato l’accordo in parola.
Ad oggi, pertanto, si attendono solamente le istruzioni e i chiarimenti tecnici da parte dell’INPS al fine di dare piena operatività all’accordo.
Di seguito una sintesi dei punti più rilevanti contenuti all’interno dell’intesa che riguardano la copertura sociale applicabile alle diverse categorie di lavoratori di seguito specificate.
Campo di applicazione
In via preliminare, l’art. 2 della legge n. 29/2025 definisce il campo di applicazione al quale tale accordo si applica specificando che lo stesso – in ambito italiano – si estende ai sistemi pensionistici che includono:
- l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e la gestione separata di tale assicurazione generale obbligatoria;
- l’assicurazione per l’indennità di malattia, ivi compresa la tubercolosi e maternità;
- l’assicurazione contro la disoccupazione;
- i regimi speciali di assicurazione sostitutivi ed esclusivi stabiliti per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti
L’Accordo ha anche specificato che il campo di applicazione personale si estenderà a tutte quelle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e superstiti.
Principio di Territorialità e Legislazione applicabile
NL’Accordo in esame richiama il principio generale della territorialità, secondo il quale la persona che svolge un’attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato contraente è esclusivamente soggetta alla legislazione dello Stato in cui viene svolta tale attività. Ciononostante, l’Accordo ha previsto delle deroghe per le seguenti categorie di lavoratori:
- Lavoratori Subordinati
- Lavoratori Autonomi
- Lavoratori occupati a bordo delle navi e personale viaggiante nei settori del trasporto aereo, stradale e ferroviario;
- Dipendenti pubblici e assimilati nonché il personale diplomatico.
Nello specifico, gli individui appartenenti alle categorie dei lavoratori subordinati e autonomi che svolgano attività lavorativa presso uno dei due Stati contraenti, continueranno ad essere soggetti alla legislazione sociale del paese di origine per un periodo massimo di 24 mesi.
Regime Transitorio e disposizioni finali
L’Accordo ha specificato che le disposizioni ivi contenute si applicheranno alle domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore definita secondo modalità specificate nell’Accordo stesso.
Si ricorda altresì che, l’operatività effettiva di tale accordo è subordinata all’emanazione di specifiche istruzioni da parte dell’INPS che definirà ed indicherà tutti i dovuti adempimenti da un punto di vista amministrativo.
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