Avvio della fase definitiva CBAM: esenzioni dall’obbligo di possedere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato

Avvio della fase definitiva CBAM

A cura di Lorenzo Ontano, Marta Marrapodi e Federica Stranieri

Il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM), istituito con Regolamento (UE) 2023/956, ha raggiunto la sua fase definitiva di applicazione il 1° gennaio 2026.

A decorrere da tale data, gli importatori stabiliti in uno Stato membro UE ovvero i loro rappresentanti doganali indiretti, avranno l’obbligo di richiedere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato attraverso apposito registro, come condizione per importare le merci soggette al Regolamento CBAM nel territorio doganale dell’Unione.

La Circolare n. 36/2025, emanata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha fornito una serie di indicazioni utili per il corretto espletamento degli adempimenti dichiarativi collegati all’avvio della fase definitiva.

Nello specifico, sono state individuate alcune fattispecie che prevedono l’esenzione dall’obbligo di possedere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato. Nel seguito si segnalano le principali:

Deroga in virtù dell’articolo 2 bis, del Regolamento (UE) 2023/956

L’esenzione de minimis prevede che gli importatori siano esentati dagli obblighi derivanti dal Regolamento CBAM se la massa netta totale di merci importate in un determinato anno solare non supera cumulativamente la soglia di 50 tonnellate. Tale esenzione non si applica ad energia elettrica e idrogeno.

Qualora tale soglia venga superata, l’importatore viene assoggettato a tutti gli obblighi CBAM anche per le importazioni effettuate precedentemente nell’anno solare.

Deroga in virtù dell’articolo 17, punto 7 bis, del Regolamento (UE) 2023/956

Se un importatore o un rappresentante doganale indiretto presenta domanda di autorizzazione CBAM entro il 31 marzo 2026, potrà continuare temporaneamente a importare merci soggette al Regolamento CBAM, anche in assenza dell’autorizzazione formale, fino alla decisione dell’autorità competente e comunque non oltre il 27 settembre 2026.

Deroga in virtù dell’articolo 2, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2023/956

Il Regolamento CBAM non si applica alle merci originarie dei seguenti paesi terzi e territori: Islanda, Lichtenstein, Norvegia, Svizzera e Livigno.

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