A cura di Davide Accorsi, Andrea Casalini
Con la risposta all’istanza di interpello n. 65 del 4 marzo 2026, l’Agenzia delle entrate ha chiarito da quando parte il termine di 90 giorni per ottenere la prova della movimentazione dei beni in altro Stato membro dell’Unione europea in caso di cessioni intraunionali con trasporto curato dal cessionario.
Il caso in esame riguarda un’impresa impegnata nella produzione e commercializzazione di beni caratterizzati da tempi di lavorazione prolungati. Tali beni vengono trasferiti verso un altro Stato membro dell’Unione europea esclusivamente al completamento del ciclo produttivo.
In conformità agli accordi contrattuali stipulati, il pagamento al cedente viene effettuato secondo le specifiche “milestone” stabilite, ciascuna delle quali è formalizzata tramite l’emissione di relativa fattura. Ogni fattura è predisposta ai sensi dell’articolo 41 del D.L. 331/1993 e, pertanto, è riferita a cessioni intraunionali non imponibili, applicando lo stesso regime IVA previsto per la cessione finale del bene spedito in altro Stato membro, con trasporto a cura dal cessionario soggetto passivo.
Con l’emissione delle fatture, si perfeziona il trasferimento della proprietà dei beni al cessionario in misura proporzionale alla quota fatturata.
A seguito delle recenti modifiche all’art. 7, comma 1, del D.lgs. 471/1997, che hanno esteso l’obbligo di acquisire la prova dell’avvenuto trasporto a destino entro 90 giorni dalla consegna dei beni anche alle cessioni intraunionali effettuate con trasporto a cura del cessionario, l’istante chiede, in sostanza, chiarimenti in merito al significato del termine “consegna” nel contesto specifico oggetto dell’istanza di interpello.
L’Agenzia ha chiarito che le somme corrisposte periodicamente dal cessionario per le “milestone” assumono la natura di acconti e “sebbene il cessionario formalmente acquisisca, in ciascuna fase, la “proprietà” di quanto già realizzato, essendo necessarie ulteriori lavorazioni, assemblaggi e collaudi, l’effettiva proprietà, ai fini che qui interessano, può considerarsi concretamente trasferita nel momento in cui i beni sono nelle condizioni di essere spediti”.
In altri termini, la consegna non si realizza attraverso il trasferimento della proprietà secondo la normativa civilistica, bensì quando il potere di disporre dei beni è trasferito al cessionario. Ciò avviene esclusivamente al termine del ciclo produttivo, quando diventa possibile procedere al trasporto degli stessi.
Si segnala infine che, qualora la prova non venga raccolta entro il termine di 90 giorni dalla consegna, il cedente dispone di ulteriori 30 giorni per regolarizzare l’operazione mediante addebito e pagamento dell’IVA corrispondente, evitando così l’applicazione delle sanzioni previste dal citato art. 7, comma 1, del D.lgs. 471/1997. Inoltre, il cedente ha la facoltà di recuperare l’IVA qualora, dopo averla addebitata e versata all’Erario, sia in grado di fornire prova del trasporto intraunionale, come chiarito nella risposta ad interpello n. 32/2023 riguardante esportazioni indirette[1].
[1] Si veda sul punto la nostra newsalert.
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