A cura di Francesca Tironi, Giulia Spalazzi, Giulia Duso e Alessia Brambilla
La sentenza del Tribunale di Roma n. 9135 del 19 novembre 2025, pur non introducendo principi di diritto radicalmente nuovi, risulta di particolare interesse per l’applicazione di consolidati orientamenti giurisprudenziali a un contesto aziendale moderno, caratterizzato da crisi economica, riorganizzazione aziendale e impiego di nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale.
La decisione offre spunti particolarmente interessanti in relazione alla progressiva automazione di alcune mansioni nonché alla trasformazione del modello organizzativo d’impresa.
Il contesto della controversia
La vicenda riguarda una lavoratrice inquadrata al IV livello del CCNL Commercio, impiegata come graphic designer all’interno del team creativo di una società operante nel settore della sicurezza informatica.
La datrice di lavoro ha proceduto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, provvedimento che la dipendente ha impugnato sostenendo che la dedotta riorganizzazione aziendale fosse meramente pretestuosa, che le mansioni da lei svolte non fossero state effettivamente soppresse e che la società non avesse adempiuto all’obbligo di c.d. repêchage, omettendo di valutare la possibilità di una sua ricollocazione in posizioni compatibili con la sua professionalità.
La società resistente, per contro, ha fornito prova in giudizio di attraversare una significativa crisi economico-finanziaria al momento del licenziamento, documentando la progressiva riduzione dell’organico, la riorganizzazione dell’assetto societario e la conseguente scelta strategica di concentrare le risorse sul core business tecnologico, rappresentato dallo sviluppo software e dalle attività di cyber intelligence.
Elemento centrale del giudizio è risultato l’accertamento che le attività di graphic design svolte dalla ricorrente fossero state prima accentrate e poi progressivamente ridimensionate fino alla loro sostanziale cessazione, anche attraverso il ricorso a strumenti di intelligenza artificiale, ritenuti idonei a garantire livelli di qualità, rapidità ed efficienza economica adeguati.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso della lavoratrice, ritenendo che la società avesse fornito piena prova delle ragioni poste a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Il giudice ha anzitutto accertato l’effettività della crisi aziendale, comprovata da molteplici elementi documentali e testimoniali, tra cui la progressiva riduzione del personale, le dichiarazioni rese dai testimoni, la trasformazione societaria da S.p.A. a S.r.l., uno sfratto per morosità e l’avvio di una procedura di composizione negoziata della crisi. Tale quadro ha evidenziato una situazione di reale difficoltà, che richiedeva interventi organizzativi incisivi.
La sentenza richiama il consolidato principio secondo cui, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro dimostrare non solo la sussistenza delle esigenze economico-organizzative addotte, ma anche il nesso causale tra tali esigenze e la soppressione della specifica posizione lavorativa. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che le scelte imprenditoriali inerenti all’organizzazione dell’attività produttiva – anche se finalizzate a una maggiore efficienza o redditività – sono insindacabili nel merito, purché non risultino pretestuose o strumentali.
Nel caso di specie, il Tribunale ha valorizzato, ritenendolo una legittima espressione della libertà di iniziativa economica, l’impatto della riorganizzazione aziendale, che aveva comportato il disinvestimento da settori non più strategici, quali il design e il marketing, per concentrare le risorse sul core business tecnologico (sviluppo software e cyber intelligence).
L’aspetto più innovativo della decisione è proprio il riconoscimento dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale quale strumento idoneo a supportare la riorganizzazione aziendale e, conseguentemente, a determinare la soppressione di una posizione lavorativa. Il Tribunale ha valorizzato la testimonianza del Marketing Manager, il quale ha dichiarato di aver progressivamente assorbito le mansioni precedentemente svolte dalla lavoratrice licenziata anche mediante l’impiego di strumenti di IA, giudicati capaci di garantire qualità, rapidità ed efficienza economica in un contesto di contrazione aziendale.
In tale prospettiva, il giudice ha implicitamente qualificato l’adozione di soluzioni basate sull’IA come una valida ragione organizzativa, funzionale all’efficientamento dei processi produttivi e al contenimento dei costi, idonea a rendere superflua la posizione della ricorrente.
Il Tribunale ha altresì ritenuto provato il nesso causale tra la crisi economica, la riorganizzazione aziendale e la soppressione del posto di lavoro, evidenziando come la società fosse stata costretta ad attuare una forzata ristrutturazione, accompagnata da plurimi licenziamenti nel periodo di riferimento, al fine di salvaguardare l’occupazione residua e la continuità aziendale.
Quanto all’obbligo di repêchage, il giudice ha richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui l’onere datoriale di provare l’impossibilità di una ricollocazione può essere assolto anche mediante prova presuntiva e indiziaria, trattandosi di un fatto negativo. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto assolto tale onere probatorio sulla base di tre circostanze principali:
- la strategia aziendale di abbandono del settore del design, che ha reso inutilizzabile la professionalità specifica della ricorrente, priva delle competenze richieste per i settori core;
- la progressiva riduzione dell’organico, incompatibile con l’esistenza di posizioni vacanti;
- l’infondatezza delle posizioni alternative prospettate dalla lavoratrice, fondate sull’erroneo presupposto di una fungibilità tra la figura del graphic designer e quella, più tecnica e specialistica, del web designer (UX/UI).
Considerazioni
La pronuncia in esame merita particolare attenzione sotto almeno tre profili.
In primo luogo, il Tribunale riconosce, sia pure implicitamente, che l’introduzione di strumenti di intelligenza artificiale può costituire un elemento legittimo di un processo di riorganizzazione aziendale, purché tale scelta si inserisca in un contesto di crisi effettiva e risulti coerente con una strategia imprenditoriale non pretestuosa. Non si tratta, dunque, di una legittimazione generalizzata dell’automazione quale causa autonoma di licenziamento, bensì del riconoscimento che l’evoluzione tecnologica può incidere sull’assetto organizzativo dell’impresa, a condizione che il datore di lavoro fornisca una prova rigorosa della reale soppressione della posizione lavorativa.
In secondo luogo, la sentenza ribadisce un principio cardine della materia: nel bilanciamento tra l’interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro e quello dell’impresa alla riorganizzazione, quest’ultimo è destinato a prevalere qualora le esigenze aziendali risultino concrete ed effettive, la posizione lavorativa venga realmente soppressa e venga dimostrato un nesso causale diretto tra la situazione di crisi e il licenziamento intimato.
Infine, la decisione si colloca nel solco dell’orientamento giurisprudenziale più rigoroso in tema di onere probatorio, secondo cui il datore di lavoro è tenuto a dimostrare l’impossibilità di ricollocazione del lavoratore in mansioni equivalenti o compatibili, anche mediante prova presuntiva e indiziaria, trattandosi di un fatto negativo. In tale contesto, la mancata indicazione da parte del lavoratore di posizioni alternative concretamente disponibili può contribuire a rafforzare il quadro probatorio offerto dal datore di lavoro, senza tuttavia poterne sostituire l’onere dimostrativo.
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In conclusione, la sentenza del Tribunale di Roma, pur muovendosi nel solco dei principi giurisprudenziali ormai consolidati in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ne offre una declinazione particolarmente significativa in un contesto che riflette le attuali dinamiche del mercato del lavoro, riconoscendo la legittimità di una riorganizzazione che include la sostituzione di lavoro umano con l’intelligenza artificiale.
In un mercato del lavoro sempre più segnato dall’integrazione tra capitale umano e strumenti digitali, il tema del giustificato motivo oggettivo è destinato a intrecciarsi sempre più spesso con quello dell’innovazione tecnologica. La pronuncia in esame rappresenta, sotto questo profilo, una prima e rilevante conferma giurisprudenziale della compatibilità tra evoluzione tecnologica, libertà di iniziativa economica e tutela del lavoratore.
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