Global Minimum Tax Pillar 2: approvato il modello di Dichiarazione Fiscale (ex articolo 53, Decreto 209/2023)

Global Minimum Tax da Pillar 2

A cura di Marta Goi, Dario Sencar

Premessa

Con il provvedimento n. 46523 del 6 febbraio 2026, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in base al, e nei tempi previsti dal, co. 6 dell’art. 5 del Decreto MEF del 7/11/2025, ha approvato il modello di dichiarazione annuale previsto dall’articolo 53 del Decreto Legislativo 209/2023 relativo all’imposta integrativa da pagare in Italia a titolo di QDMTT, IIR o UTPR.

Si completa, per quanto riguarda gli adempimenti da porre in essere entro il 30 giugno 2026 con riguardo ai periodi d’imposta chiusi entro il 31/12/2024, il quadro per l’attuazione operating della Global Minimum Tax da Pillar 2 [GMT(P2)] in Italia.

Tale provvedimento rappresenta il tassello finale per poter adempiere in Italia con riguardo al 2024 alle regole adottate dall’OCSE il 14 dicembre 2021, e della Direttiva (UE) 2022/2523, volte a garantire un livello minimo di imposizione fiscale del 15% per i grandi gruppi multinazionali e nazionali.

Ambito di applicazione

La GMT(P2), ed in particolare il prelievo a titolo di QDMTT Italiana e di IIR, trova applicazione nei confronti dei gruppi multinazionali o nazionali che superano la soglia di ricavi complessivi prevista dall’art. 10 del D.Lgs. 209/2023 e si applica dagli esercizi che iniziano a partire dal 31 dicembre 2023.

Si ricorda che, in generale (i.e. salvo quanto previsto dall’art. 57), l’UTPR (i.e. l’imposta minima suppletiva ex artt. 19, 20 e 21) si applica dagli esercizi che iniziano dal 31 dicembre 2024.

Le tre tipologie di imposta integrativa

Il sistema italiano prevede tre diverse fattispecie impositive:

TipologiaSoggetti passiviFunzione
Imposta Minima Nazionale (QDMTT)Imprese (CE), entità a controllo congiunto (JV) ed entità trasparenti apolidi create in Italia.Mantenere in Italia il prelievo dell’imposta integrativa sulle imprese del gruppo (o JV) soggette a bassa imposizione e localizzate (o create) in Italia.
Imposta Minima Integrativa (IIR)Controllanti capogruppo (UPE), partecipanti intermedie (IPE) e partecipanti parzialmente possedute localizzate in Italia (POPE).Applicare l’imposta integrativa alle imprese del gruppo a bassa imposizione, in qualunque giurisdizione siano localizzate.
Imposta Minima Suppletiva (UTPR)Imprese localizzate in Italia di gruppi multinazionali.Compensare l’assenza (totale o parziale) in altri Paesi di un’imposta integrativa.

Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione:

  • la controllante capogruppo, la partecipante intermedia e la partecipante parzialmente posseduta localizzate in Italia, responsabili dell’imposta minima integrativa (i.e. qualora l’Italia abbia diritti impositivi GMT, tenendo conto del c.d. rule order, ai fini GMT(P2));
  • l’impresa localizzata in Italia individuata quale responsabile dell’imposta minima suppletiva – UTPR – (ferma la responsabilita solidale di tutte le imprese e’ compito del Gruppo individuare l’impresa responsabile del pagamento e quindi Tenuta a presentare la dichiarazione);
  • l’impresa, l’entità a controllo congiunto o l’entità trasparente apolide costituita secondo le leggi italiane, responsabili dell’imposta minima nazionale [ferma la responsabilita solidale di tutte le imprese, o entità a controllo congiunto (JV), e’ compito del Gruppo, o sottogruppo, individuare l’impresa, o JV, responsabile del pagamento e quindi tenuta a presentare la dichiarazione]

Ne discende che i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione coincidono con i soggetti tenuti al versamento dell’imposta, che possono risultare diversi nell’ambito dello stesso gruppo per ciascuna tipologia di imposta.

Esempio (relativo al FY2024)  

Si assuma un che un Gruppo, con UPE localizzata in Italia (che e’ nominate responsabile ai fini QDMTT), abbia:
a. altre 5 imprese (CE) localizzate in Italia (ITA 1, ITA 2, ITA 3, ITA 4 e ITA 5)
b. 2 JV standalone localizzate in Italia
c. 3 JV subsidiary di un JV Group localizzate in Italia (ed una è nominate responsabile ai fini QDMTT)
d. varie imprese (CE) localizzate in Paesi che non hanno adottato le regole e che sono a bassa tassazione e la cui imposta integrativa da IIR deve essere versato da:
– la UPE
– 2 POPE
Le dichiarazioni da presentare sono sette (7), ed in particolare le seguenti:
1. La dichiarazione della UPE ai fini IIR e QDMTT, e
2. La dichiarazione ai fini IIR della POPE 1
3. La dichiarazione ai fini IIR della POPE 2
4. La dichiarazione ai fini QDMTT della JV standalone 1
5. La dichiarazione ai fini QDMTT della JV standalone 2
6. La dichiarazione ai fini QDMTT della JV standalone 3
7. La dichiarazione ai fini QDMTT del JV Group

Le entità escluse di cui all’art. 11 non sono obbligate alla presentazione della dichiarazione, salvo che sia stata esercitata l’opzione di non considerarle come escluse.

Struttura del modello di dichiarazione

Il modello si compone di un frontespizio e dei Quadri A, B, C, D, E e F:

QuadroContenuto
FrontespizioDati del dichiarante, esercizio di riferimento, rappresentante firmatario, recapiti e impegno alla trasmissione telematica
Quadro ADati del gruppo (multinazionale o nazionale), regimi semplificati e di esclusione fruiti
Quadro BCalcolo dell’aliquota di imposizione effettiva e dell’imposizione integrativa per Paese e sottogruppo
Quadro C (IIR)Determinazione dell’imposta minima integrativa dovuta in Italia
Quadro D (UTPR)Determinazione dell’imposta minima suppletiva dovuta in Italia
Quadro E (QDMTT)Determinazione dell’imposta minima nazionale dovuta in Italia
Quadro FLiquidazione delle imposte a debito o a credito e dati delle dichiarazioni integrative

 Gli importi monetari devono essere espressi in euro (eventuali conversioni devono essere operate in base al tasso di cambio di fine esercizio).

Termini di presentazione

La dichiarazione deve essere presentata entro il 15° mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio oggetto di dichiarazione.

In deroga, per l’esercizio transitorio di cui all’art. 54 del D.Lgs. 209/2023, il termine è esteso al 18° mese successivo alla chiusura dell’esercizio (per i Gruppi gia in scope per il FY2024 il termine è il 30 giugno 2026).

In ogni caso, il primo termine di scadenza non può essere anteriore al 30 giugno 2026, indipendentemente dall’inizio o dalla durata dell’esercizio.

Modalità di trasmissione

La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati (es. commercialisti, CAF, etc.) registrati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

La data di apertura del canale telematico sarà comunicata con apposito avviso sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it.

Per la compilazione è disponibile il software gratuito “DichiarazioneGlobe”, scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati saranno definite con successivo provvedimento.

Versamento delle imposte

Le imposte dovute devono essere versate in due rate:

RataImportoScadenza
Prima rata90% dell’imposta dovutaEntro l’11° mese successivo alla chiusura dell’esercizio
Seconda rata10% residuoEntro l’ultimo giorno del mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione

A titolo esemplificativo, per un esercizio coincidente con l’anno solare, la seconda rata dell’imposta dovuta per il 2024 scade l’ultimo giorno di luglio 2026, mentre quella relativa al 2025 scade l’ultimo giorno di aprile 2027.

Regimi semplificati e di esclusione

Il quadro normativo prevede diversi regimi semplificati (transitori e permanenti, questi ultimi non ancora completamente definiti) che possono ridurre a zero l’imposizione integrativa in determinate circostanze, e principalmente:

  • Test de minimis (transitorio e peramente)
  • Test dell’aliquota di imposizione effettiva (transitorio e peramente)
  • Test del profitto ordinario (transitorio e permanente)
  • Porto sicuro per l’imposta minima nazionale, anche equivalente
  • Regime semplificato transitorio per l’imposta minima suppletiva

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Le informazioni contenute nel presente documento hanno esclusivamente finalità informative e non costituiscono parere professionale. Si consiglia di consultare i propri consulenti fiscali per una valutazione specifica della propria situazione.

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