Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia

Normativa nazionale – Servizi di investimento / Direttiva Quick-fix Mifid

Attuazione nazionale

Decreto legislativo attuativo

Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 31 del 10 marzo 2023 attuativo della cd. Direttiva “Quick-fix Mifid” cioè la Direttiva (UE) 2021/338 del 16 febbraio 2021, che modifica la Direttiva 2014/65/UE (Mifid II) per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione.

Il Decreto legislativo – in vigore dall’8 aprile 2023 – apporta modifiche al TUF (Testo Unico della Finanza) per adeguare la normativa primaria alle disposizioni della “Quick-fix Mifid“; in particolare vengono modificati i seguenti articoli:

  • art. 1 “Definizioni”;
  • art. 4-terdecies “Esenzioni”:
  • art. 21 “Criteri generali” (nell’ambito del titolo relativo ai servizi e attività di investimento);
  • art. 68 “Limiti alle posizioni in strumenti derivati su merci”;
  • art. 68-bis “Controlli del gestore della sede di negoziazione sulle posizioni in strumenti derivati su merci”;
  • art. 68-quater “Notifica dei titolari di posizioni in base alle categorie”.

Con specifico riferimento agli obblighi di informazione in capo ai soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, viene modificato l’articolo 21 sulla scorta di quanto previsto dalla Quick-fix Mifid per stabilire che gli intermediari sono tenuti a fornire ai clienti o ai potenziali clienti tutte le informazioni richieste in formato elettronico, tranne nel caso in cui il cliente o potenziale cliente sia un investitore al dettaglio che ha chiesto di ricevere le informazioni su supporto cartaceo che dovrà essere fornito a titolo gratuito.

A tal proposito, il Decreto legislativo prevede che:

  • gli intermediari devono comunicare ai propri clienti al dettaglio in essere che ricevono l’informativa su supporto cartaceo che tali informazioni possono continuare ad essere fornite su carta oppure in formato elettronico e che il passaggio al formato elettronico avverrà in via automatica qualora, entro il termine di otto settimane dal ricevimento della presente comunicazione, i clienti non chiedano la prosecuzione della fornitura delle informazioni su carta;
  • la comunicazione di cui sopra deve avvenire alla prima occasione utile e comunque non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi entro il 6 agosto 2023);
  • gli intermediari devono informare i nuovi clienti o i potenziali nuovi clienti che le informazioni saranno fornite in formato elettronico – salvo espressa richiesta del cliente – alla prima occasione utile e comunque non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il Decreto legislativo costituisce l’ultimo passaggio per il completamento dell’attuazione nazionale delle disposizioni di cui alla Quick-fix Mifid; si ricorda, infatti, che Consob – con Delibera n. 22430 del 28 luglio 2022 – aveva aggiornato il proprio Regolamento Intermediari per adeguarlo ad alcune normative europee, tra cui anche la Direttiva Quick-fix Mifid.

Decreto legislativo n. 31 del 10 marzo 2023. Attuazione della direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19

Normativa nazionale – Disposizioni di vigilanza per le banche

Obbligazioni bancarie garantite

Aggiornamento Circolare 285/2013

Attraverso il 42° aggiornamento della Circolare 285/2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, Banca d’Italia attua la disciplina europea relativa alle obbligazioni bancarie garantite di cui alla Direttiva (UE) 2019/2162 (Covered Bond Directive – CBD) e al Regolamento (UE) 2019/2160(Covered Bond Regulation – CBR, che modifica il Regolamento (UE) n.575/2013 CRR).

Tale disciplina è già stata recepita in Italia nella normativa primaria attraverso il D. lgs. 190/2021 che ha modificato le disposizioni contenute nel Titolo I-bis della Legge 130/1999, che introducono un regime di vigilanza sui programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite (OBG), la cui responsabilità è attribuita alla Banca d’Italia (sia per le banche significative sia per quelle meno significative) e prevedono che l’avvio di nuovi programmi di emissione sia preventivamente autorizzato dalla Banca d’Italia.

Pertanto, Banca d’Italia ha previsto le necessarie modifiche al Capitolo 3, della Parte Terza della Circolare, riguardante le disposizioni in materia di “Obbligazioni bancarie garantite”. Nello specifico:

  • la Sezione II disciplina le condizioni per il rilascio da parte della Banca d’Italia dell’autorizzazione all’avvio di nuovi programmi di emissione e stabilisce le informazioni che la banca istante deve trasmettere alla Banca d’Italia, specificando in particolare il contenuto del programma di emissione;
  • la Sezione III specifica gli aspetti applicativi dei requisiti strutturali delle obbligazioni bancarie garantite, con riguardo all’individuazione dei criteri per l’inclusione di specifiche attività nel patrimonio separato, nonché le condizioni per l’attribuzione ai titoli emessi dei marchi europei “obbligazione bancaria garantita europea” o “obbligazione bancaria garantita europea (premium)” (per il ricorso al marchio “obbligazione garantita europea (premium)” è altresì mantenuta la necessità che le obbligazioni bancarie garantite emesse da banche italiane rispettino i requisiti previsti dall’articolo 129 CRR, incluso un requisito minimo di eccesso di garanzia pari al 5%);
  • la Sezione IV introduce specifici presidi di natura organizzativa e di gestione dei rischi derivanti dal programma di emissione;
  • la Sezione V stabilisce gli obblighi di informativa agli investitori;
  • la Sezione VI prevede i poteri di vigilanza informativa e ispettiva spettanti alla Banca d’Italia in qualità di autorità competente per la supervisione dei programmi di emissione;
  • la Sezione VII, infine, prevede l’obbligo per le banche che intendano effettuare per la prima volta una nuova emissione di obbligazioni bancarie garantite nell’ambito di un programma esistente alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni di comunicare preventivamente alla Banca d’Italia tale intenzione.

Con riferimento all’autorizzazione dei programmi, infatti, la normativa primaria prevede che i programmi esistenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni non devono essere autorizzati; le banche devono tuttavia assicurare che le emissioni effettuate dopo l’entrata in vigore delle disposizioni attuative, pur se nell’ambito di programmi preesistenti, siano conformi al nuovo quadro regolamentare, anche al fine di poter essere commercializzate con uno dei nuovi marchi europei. Pertanto, la comunicazione di cui alla Sezione VII deve contenere le informazioni necessarie ad attestare l’avvenuto adeguamento dei programmi al nuovo regime e gli elementi informativi volti a consentire alla Banca d’Italia di verificare l’osservanza delle nuove regole nella fase di prima applicazione.

Le nuove disposizioni sono in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito web della Banca d’Italia, quindi dal 31 marzo 2023.

Atto di emanazione del 42° aggiornamento della Circolare 285/2013

Aggiornamento n. 42 del 30 marzo 2023

Testo integrale al 42° aggiornamento

Normativa nazionale – Servizi di crowdfunding

Attuazione nazionale

Decreto legislativo attuativo

Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 30 del 10 marzo 2023 attuativo del Regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese.

Il Decreto legislativo – in vigore dall’8 aprile 2023 – apporta modifiche al TUF (Testo Unico della Finanza) per adeguare la disciplina nazionale alla normativa europea derivante dal Regolamento (UE) 2020/1503 e dalla Direttiva (UE) 2020/1504, i quali hanno introdotto un regime normativo unico per i prestatori europei di servizi di crowdfunding per le imprese.

Le principali modifiche disposte al TUF riguardano l’individuazione delle autorità nazionali competenti in materia (nuovo articolo 4-sexies.1) ossia Consob e Banca d’Italia, ciascuna secondo le proprie competenze, nonché le sanzioni amministrative in tema di servizi di crowdfunding (sostituzione dell’articolo 190-quater).

Ulteriori modifiche riguardano le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata che possono costituire oggetto di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding e le informazioni da fornire all’investitore tra cui la previsione della scheda contenente le informazioni sull’investimento (sostituzione articolo 100-ter, ridenominato “Offerte di crowdfunding”).

Decreto legislativo n. 30 del 10 marzo 2023. Attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937

Normativa europea – Servizi di investimento / Product governance

Obblighi di governance dei prodotti

Bozza finale di Orientamenti ESMA

Il 27 marzo 2023 l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato il documento dal titolo “Final report. Guidelines on MiFID II product governance requirements” che rappresentano la versione finale della revisione degli Orientamenti sugli obblighi di governance dei prodotti ai sensi della MiFID II (Direttiva 2014/65/UE) del 2017.

La revisione degli Orientamenti del 2017 riguarda, in particolare:

  • la specificazione di tutti gli obiettivi di sostenibilità con cui un prodotto è compatibile;
  • la pratica di identificazione di un mercato target per gruppo di prodotti, invece che per singolo prodotto (“approccio a cluster“);
  • la determinazione di una strategia di distribuzione nel caso in cui un distributore ritenga che un prodotto più complesso possa essere distribuito nell’ambito di vendite non consigliate;
  • la revisione periodica dei prodotti, compresa l’applicazione del principio di proporzionalità.

La revisione si è resa necessaria alla luce delle disposizioni normative nel frattempo intercorse tra cui, in particolare, le novità della Direttiva delegata (UE) 2021/1269 sull’integrazione dei fattori di sostenibilità negli obblighi di governance dei prodotti.

Si attendono ora le traduzioni degli Orientamenti nelle lingue ufficiali dell’UE; l’applicabilità degli stessi decorrerà da due mesi dopo la pubblicazione delle traduzioni.

Final report. Guidelines on MiFID II product governance requirements

Normativa europea – Antiriciclaggio

Prestatori di servizi legati ai crypto-asset

Consultazione EBA

EBA ha pubblicato, il 29 marzo 2023, un documento di consultazione dal titolo “Consultation paper on draft Guidelines amending Risk Based Supervision Guidelines”.

Si tratta di un documento di consultazione pubblica attraverso il quale l’Autorità intende modificare i propri “Orientamenti sulla vigilanza basata sul rischio” del 2021 per estenderne l’ambito di applicazione alle autorità di vigilanza antiriciclaggio e antiterrorismo (AML/CFT) dei prestatori di servizi legati ai crypto asset (cd. CASP – Crypto-Asset Service Providers).

Le modifiche proposte comprendono indicazioni sulle fonti di informazione che le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione quando valutano i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati ai prestatori di servizi legati ai crypto asset.

Inoltre, EBA comunica che ulteriori orientamenti specifici riguardanti i CASP saranno forniti attraverso modifiche che l’Autorità apporterà agli Orientamenti congiunti sui fattori di rischio AML e agli Orientamenti congiunti per prevenire l’abuso dei trasferimenti di fondi a fini ML/TF, nonché attraverso nuovi Orientamenti sulle politiche e procedure per il rispetto delle misure restrittive.

È possibile partecipare alla consultazione entro il 29 giugno 2023.

Consultation paper on draft Guidelines amending Risk Based Supervision Guidelines

Normativa europea – Antiriciclaggio

De-risking e accesso ai servizi finanziari

Progetto finale di due set di Orientamenti EBA

In data 31 marzo 2023, EBA ha pubblicato i progetti finali di due set di Orientamenti, nello specifico:

  • un set di Orientamenti che propone modifiche agli Orientamenti EBA relativi ai fattori di rischio di AML/CTF di luglio 2021; e
  • un nuovo set di Orientamenti sui processi e i controlli per un’efficace gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (AML/ CFT) nella fornitura di servizi finanziari.

Il primo set di Orientamenti prevede di integrare (attraverso uno specifico allegato) gli Orientamenti EBA relativi ai fattori di rischio di AML/CTF con indicazioni relative alle azioni che gli istituti finanziari devono intraprendere per identificare e affrontare il rischio AML/CFT nel caso in cui il cliente è una Not-for-Profit Organisation (NPOs).

Il secondo set di Orientamenti, invece, ha ad oggetto l’efficace gestione dei rischi AML/CFT da parte degli enti che forniscono accesso ai servizi finanziari e chiariscono l’interazione tra l’accesso ai servizi finanziari stessi e gli obblighi in materia di AML; attraverso tale documento, l’Autorità intende garantire che ai clienti, soprattutto a quelli più vulnerabili, non venga negato l’accesso ai servizi finanziari senza un valido motivo.

Si attendono ora le traduzioni nelle lingue ufficiali dell’UE degli Orientamenti; essi saranno applicabili a decorrere da tre mesi dopo la pubblicazione delle traduzioni.

Press release. EBA issues Guidelines to challenge unwarranted de-risking and safeguard access to financial services to vulnerable customers

Final Report. Guidelines on policies and controls for the effective management of money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks when providing access to financial services

Final Report. Guidelines amending Guidelines EBA/2021/02 on customer due diligence and the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business relationships and occasional transactions

Let’s Talk

Fabrizio Cascinelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Partner