Legittimo l’accesso nello studio depositario delle scritture contabili in assenza del titolare dello studio o di un suo delegato

A cura di Carlo Romano e Marco Longobardi

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9515 depositata il 6 aprile 2023 chiarisce la portata applicativa del precetto contenuto nell’art. 52, comma 1, ultimo periodo del D.P.R. n.633 del 1972 (cui rinvia espressamente l’art.33, comma 1 del D.P.R. n.600 del 1973) in tema di accessi, ispezioni e verifiche, secondo il quale “l’accesso nei locali destinati all’esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato”.

In particolare, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di appello (CTR Puglia n. 704/14/2015) avendo i giudici di merito considerato illegittimo l’avviso di accertamento fondato su documentazione rilasciata, in sede di accesso nello studio del depositario delle scritture contabili del contribuente sottoposto a verifica fiscale, dalla collaboratrice dello studio in assenza del titolare o di un suo delegato. 

I giudici di legittimità ritengono, infatti, che la ratio della disposizione in parola consiste nel garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni dei soggetti terzi rispetto al professionista destinatario della verifica fiscale. In altre parole, la presenza del professionista in caso di accesso nello studio di quest’ultimo (“nei locali destinati all’esercizio di arti e professioni”) è volta a garantire la riservatezza delle notizie, dei documenti e delle informazioni dei suoi assistiti – terzi rispetto alle indagini tributarie – che possono assumere rilevanza di segreto professionale.

Mentre, nel caso in cui l’accesso da parte da parte della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate avvenga nello studio del professionista non soggetto a verifica fiscale ma mero depositario delle scritture contabili, quindi “mandatario” del contribuente, non è necessaria la presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. Pertanto, in tal caso non troverebbe applicazione l’ultima parte del comma 1 dell’art. 52 del DPR 633/1972 (destinato a tutelare come detto i terzi rispetto al soggetto verificato) bensì i commi 5 e 10 dell’art. 52 del DPR 633/1972 che prevedono un obbligo di collaborazione del soggetto verificato e del professionista delegato alla conservazione della documentazione contabile; in caso contrario, i libri, i registri, i documenti e le scritture di cui è rifiutata l’esibizione, anche in parte, non possono essere presi in considerazione, in sede amministrativa o contenziosa, a favore del contribuente.

Let’s Talk

Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:

Carlo Romano

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Partner

Marco Longobardi

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director