Rimborso “anomalo” utilizzabile per recuperare l’IVA erroneamente assolta in Italia su vendite a distanza rilevanti all’estero effettuate fino al 30 giugno 2021

A cura di Davide Accorsi, Stefano Luigi Airaghi e Paola Bramato

Per mezzo della risposta ad interpello n. 299, pubblicata il 19 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di rimborso dell’IVA erroneamente corrisposta in Italia da un soggetto estero con riferimento alle vendite a distanza intracomunitarie da questo realizzate.

Nel caso in analisi, l’istante è una società statunitense, registrata ai fini IVA in Italia mediante rappresentante fiscale, che, fino all’1 luglio 2021, ha erroneamente assoggettato ad IVA italiana tutte le vendite a distanza di beni effettuate via web all’interno del territorio dell’Unione Europea e non solo quelle effettivamente territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia. In seguito ad un accertamento notificato nel 2022 da parte dell’Autorità fiscale danese in relazione alle operazioni territorialmente rilevanti in Danimarca effettuate tra il 1° ottobre 2018 e il 30 giugno 2021, l’istante, che dal 1 luglio 2021 si avvale del regime One Stop Shop (di seguito OSS), ha, inoltre, iniziato a versare l’imposta anche in tale Stato, mediante pagamento in forma rateale.

Stante il divieto di duplicazione dell’imposta, l’istante chiede se sia possibile recuperare l’IVA erroneamente versata in Italia per le medesime operazioni mediante presentazione di istanza di rimborso ex art. 30-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972, nel termine di 2 anni dalla notifica dell’atto impositivo danese e, in tal caso, a quale ufficio occorre presentare l’istanza e se sia necessario fornire la garanzia ordinariamente prevista per i rimborsi IVA d’importo superiore ai 30.000 euro.

Richiamando la risposta ad interpello n. 255 del 16 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicabilità dell’art. 11-quater, comma 2, D.L. 35/2005[1] e delle disposizioni relative al c.d. rimborso “anomalo” ex dell’articolo 21, D.Lgs. 546/1992 (ora sostituite, ai fini IVA, dalle disposizioni contenute nell’articolo 30-ter, D.P.R. 633/1972) in esso menzionate, con riguardo alle operazioni effettuate precedentemente all’introduzione del regime OSS.

Sebbene, dunque, in conseguenza dell’entrata in vigore del regime OSS, la disposizione dell’art. 11-quater, comma 2, D.L. 35/2005 sia stata soppressa, con effetto dal 30 giugno 2021, dall’ art. 5, D.Lgs.  83/2021, la stessa, in caso di vendite a distanza intracomunitarie, può comunque considerarsi ancora applicabile con riferimento alle operazioni eseguite ed agli errori commessi fino al 30 giugno 2021, antecedentemente all’introduzione del regime OSS[2].

L’istanza di rimborso “anomalo” dovrà essere presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale dell’istante, senza necessità di presentare garanzie e nei limiti dell’imposta effettivamente versata[3] all’altro Paese membro, non essendo sufficiente il mero accertamento.


[1] In base al quale, se lo Stato membro di destinazione del bene richiede il pagamento dell’imposta ivi applicabile sul corrispettivo dell’operazione già assoggettata a IVA nel territorio dello Stato, il contribuente può chiedere la restituzione dell’imposta assolta, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, entro il termine di due anni, decorrente dalla data di notifica dell’atto impositivo da parte della competente autorità estera. Su richiesta del contribuente, il rimborso dell’imposta può essere effettuato anche tramite il riconoscimento, con provvedimento formale da parte del competente ufficio delle entrate, di un credito di corrispondente importo utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

[2] A partire dal 1° luglio 2021, infatti, anche le vendite a distanza intracomunitarie effettuate da soggetti extra UE, registrati ai fini IVA in Italia tramite rappresentante fiscale rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 74-sexies del d.P.R. n. 633/1972. In caso di adesione al regime OSS, per tali operazioni l’IVA può pertanto essere versata in un unico Paese membro di identificazione, salvo il riversamento della stessa tra i diversi Stati membri in base all’effettiva destinazione dei beni ceduti.

[3] Tale condizione rileva nel caso di specie, dato che l’istante afferma di avere in atto con le autorità danesi un piano di rateazione dell’IVA dovuta.

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