A cura di Carlo Romano, Marco Longobardi e Anastasia Pompili
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Trieste con sentenza n. 81 depositata in data 11 aprile 2023 si è pronunciata per la prima volta, nell’ambito di un contenzioso in materia di annullamento della comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 121 del Decreto-legge n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).
I fatti di causa
Il condominio avendo raggiunto il 60% dello stato avanzamento lavori, inviava, tramite intermediario abilitato, la comunicazione per l’esercizio di una delle opzioni previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio. L’Agenzia delle Entrate, in conformità a quanto previsto dall’art. 122-bis del medesimo decreto, dopo aver sospeso gli effetti della comunicazione ai fini dell’analisi della relativa regolarità procedeva con il diniego della cessione preventiva dei crediti edilizi. A fronte della richiesta di accesso agli atti e della presentazione di un’istanza di autotutela da parte del condominio, l’Ufficio rispondeva negativamente ritenendo che “l’intestazione dell’immobile a persone fisiche fosse una escamotage per fruire del bonus non spettante all’impresa appaltatrice nel caso di acquisto diretto delle unità immobiliari e di loro successiva ristrutturazione”. Infatti, se l’acquisto delle unità immobiliari fosse stato effettuato dalla società appaltatrice dei lavori di risanamento conservativo, quest’ultima non avrebbe potuto beneficiare del 110% in quanto titolare di reddito di impresa. Mentre la società appaltatrice, per eludere tale divieto, aveva ceduto i contratti preliminari di vendita a persone fisiche che, acquistati gli immobili, avevano costituto il condominio per beneficiare delle agevolazioni in parola.
Il provvedimento di annullamento
Secondo l’Ufficio, il contribuente aveva realizzato un comportamento elusivo per abuso del diritto ex art. 10-bis dello Statuto del Contribuente (l. 212/2000) costituendo in maniera artificiosa il condominio al solo fine di accedere alle agevolazioni fiscali che sono escluse per gli interventi eseguiti da soggetti titolari di reddito di impresa. Pertanto, l’Ufficio rinvenendo i profili di rischio disposti dalla normativa in parola (art. 122-bis del Decreto Rilancio) annullava la cessione preventiva dei crediti edilizi. Il condominio impugnava tale comunicazione di “blocco” preventivo della cessione dei crediti edilizi dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, richiedendo l’annullamento della stessa. L’Ufficio, costituendosi in giudizio, eccepiva, tra l’altro, il difetto di giurisdizione per asserita violazione dell’art. 19 del D.lgs. n. 546/1992.
La decisione della Corte di giustizia di primo grado di Trieste
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste, con la sentenza in parola, ha considerato sussistente la propria giurisdizione relativa alle comunicazioni in parola ritenendo, in conformità di quanto statuito dalla Corte di Cassazione (ex plurimis: sent 3466 2021) che “l’elencazione degli atti impugnabili, contenuta del Decreto legislativo n. 546 del 1992, art, 19, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 della Cost.), che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448. ” Nel merito, i giudici di prime cure hanno considerato legittimo il provvedimento di diniego di cessione preventiva dei crediti edilizi per le motivazioni espresse dall’Ufficio nel diniego di autotutela, e quindi per abuso del diritto.
Conclusioni
La sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Trieste assume rilevanza non solo per la questione di merito affrontata ma anche per la statuizione sull’impugnabilità delle comunicazioni di diniego preventivo alla cessione dei crediti edilizi qualora tali provvedimenti siano privi dei requisiti essenziali di legittimità degli atti amministrativi-tributari (i.e. motivazione, indicazione del responsabile del procedimento, indicazione dell’autorità deputata alla tutela giurisdizionale) confermando la non tassatività degli atti impugnabili davanti le Corti di Giustizia Tributarie.
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