Verso la massima diffusione degli impianti fotovoltaici: in attesa del Decreto sulle aree idonee l’Emilia-Romagna approva nuovi criteri localizzativi

A cura dell’Energy Team

Nelle more dell’approvazione dei decreti interministeriali in materia di aree idonee, il 23 maggio 2023 è stata approvata dall’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna la delibera di Giunta 214/2023 intitolata “Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio” (la “Delibera”).

L’intervento si è reso necessario alla luce della più recente legislazione statale che, nell’intento di promuovere la massima diffusione degli impianti fotovoltaici, ha ampliato le c.d. aree idonee ex lege, creando tuttavia numerose difficoltà interpretative.

La Delibera, di cui si riportano di seguito le principali previsioni, intende promuovere il massimo sviluppo degli impianti fotovoltaici nel territorio per realizzare una reale transizione ecologica dell’intero sistema produttivo a beneficio dell’ambiente e dei cittadini, salvaguardando, allo stesso tempo, i terreni con coltivazioni di pregio e le aree di maggior valore paesaggistico e ambientale, guidando i soggetti, pubblici e privati, verso una corretta localizzazione degli impianti fotovoltaici.

A tal fine, il provvedimento favorisce la realizzazione di impianti fotovoltaici nelle zone produttive dismesse e nelle aree di pertinenza delle attività produttive, commerciali e artigianali, nelle cave dismesse o recuperate e nei parcheggi, mentre le aree con coltivazioni agricole di pregio possono essere interessate solo da impianti agri-voltaici avanzati o verticali che non blocchino la produzione agricola, garantendo la massima diffusione senza consumo di suolo.

Nelle aree che hanno come destinazione finale l’invaso o il bacino è consentita l’istallazione di impianti fotovoltaici flottanti, con copertura fino a un massimo del 70% della superficie (prima era prevista una superficie massima del 50%) ed aventi una distanza minima di 10 metri dalla sponda (prima era prevista una distanza minima di 20 metri).

In aggiunta, è previsto che gli impianti flottanti possano interessare il 100% della superficie dell’invaso nel caso di bacini artificiali realizzati da aziende agricole ad uso irriguo o da aziende che svolgono attività di acquacoltura anche in area di cava.

La possibilità di realizzare impianti che interessino il 100% della superficie viene estesa, inoltre, anche ai canali di irrigazione a regime controllato e alle vasche di laminazione.

Sulla scorta di quanto previsto dalla Delibera, gli impianti che abbiano acquisito un titolo abilitativo e quelli che siano entrati in esercizio dovranno essere iscritti all’Anagrafe degli impianti fotovoltaici; ciò per monitorarne la realizzazione anche nell’ottica di non superare il limite massimo dell’1% di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e di verificare il raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili stabiliti dal burden sharing.

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Tommaso Tomaiuolo

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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