A cura di Davide Accorsi e Laura Piranese
In data 29 giugno 2023, con la sentenza relativa al caso C-232/22, Cabot Plastics Belgium SA, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che un soggetto passivo destinatario di servizi di produzione effettuati da una società consociata, che opera esclusivamente per il soggetto passivo in questione, non dispone di una stabile organizzazione ai fini IVA nello Stato membro dell’Unione europea in cui opera la società consociata, a meno che abbia il potere di disporre dei mezzi umani e tecnici della consociata come se fossero propri.
Il caso riguarda Cabot Switzerland GmbH (di seguito anche “Cabot Svizzera”), società avente la sede della propria attività economica in Svizzera, registrata ai fini dell’IVA in Belgio per l’attività di vendita di prodotti a base di carbonio.
Cabot Svizzera ha concluso un contratto di lavoro per conto terzi con Cabot Plastics Belgium SA (di seguito anche “Cabot Belgio”). Quest’ultima, sebbene faccia parte dello stesso gruppo, è giuridicamente indipendente da Cabot Svizzera.
In applicazione del contratto citato, Cabot Belgio, utilizzando i propri mezzi, immagazzina nei propri locali le materie prime acquistate da Cabot Svizzera e successivamente le trasforma in prodotti finiti per conto di quest’ultima. Inoltre, sempre in applicazione del menzionato contratto, Cabot Belgio garantisce una serie di prestazioni supplementari a Cabot Svizzera, tra cui il deposito doganale dei prodotti, inclusa la gestione dei prodotti immagazzinati nei depositi detenuti da terzi e l’invio di raccomandazioni allo scopo di ottimizzare il processo di produzione.
Le prestazioni di servizi effettuate dalla Cabot Belgio in favore di Cabot Svizzera costituiscono la quasi totalità del proprio fatturato.
Sulla base dei fatti riportati, la Corte è stata chiamata ad interpretare l’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE (di seguito anche “Direttiva”) e l’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 282/2011 (di seguito anche “Regolamento”) al fine di definire se “il soggetto passivo destinatario dei servizi, la cui sede d’attività economica è stabilita fuori dell’Unione europea, disponga di una stabile organizzazione nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore dei servizi di cui trattasi, giuridicamente distinto da tale destinatario, quando il soggetto passivo prestatore dei servizi realizzi in favore di tale soggetto destinatario, in esecuzione di un impegno contrattuale esclusivo, dette prestazioni, nonché una serie di prestazioni accessorie o supplementari, che concorrono all’attività economica del soggetto destinatario in tale Stato membro, e i mezzi umani e tecnici dell’eventuale stabile organizzazione appartengano al prestatore dei servizi”.
In sostanza, quindi, la Corte, al fine di valutare l’esistenza di un’eventuale stabile organizzazione ai fini IVA, dovrebbe considerare le possibili implicazioni dei seguenti punti:
- i mezzi umani e tecnici eventualmente attribuiti alla stabile organizzazione ai fini IVA appartengono al prestatore dei servizi;
- il prestatore e il destinatario dei servizi sono entità giuridicamente indipendenti, ma appartengono allo stesso gruppo di società;
- il prestatore dei servizi si impegna contrattualmente a utilizzare le proprie attrezzature e il proprio personale esclusivamente per le prestazioni di servizi oggetto dell’accordo con il destinatario;
- se gli eventuali mezzi a disposizione del destinatario nel Paese del prestatore gli consentano di ricevere ed utilizzare per le proprie esigenze i servizi oggetto del menzionato accordo; e
- le prestazioni supplementari descritte in questo testo contribuiscono all’attività economica del destinatario, dando luogo a cessioni di beni imponibili nello Stato membro in cui sarebbe situata l’eventuale stabile organizzazione.
Nell’analizzare la fattispecie, i giudici unionali hanno innanzitutto ricordato che il punto di collegamento prioritario con riguardo al luogo della prestazione di servizi generici forniti ad un soggetto passivo è la sede della sua attività economica, dato che essa, in quanto criterio oggettivo, semplice e pratico, offre grande certezza giuridica.
Per contro, l’eventuale stabile organizzazione ai fini IVA del soggetto passivo opera come punto di collegamento per la prestazione di servizi generici solamente nel caso in cui il criterio della sede dell’attività economica non conduca ad una soluzione razionale o crei un conflitto con un altro Stato membro.
Inoltre, la Corte chiarisce che, nel caso di specie, si deve valutare se, in base all’articolo 44 della Direttiva e all’articolo 11 del Regolamento così come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in particolare nel caso C‑605/12, Welmory, e nel caso C‑333/20, Berlin Chemie A. Menarini[1], il soggetto passivo destinatario dei servizi disponga, con un sufficiente grado di permanenza e di adeguatezza, di mezzi umani e tecnici nello Stato membro in cui sono realizzate le prestazioni dei servizi e, eventualmente, se tali mezzi gli consentano effettivamente di ricevere e utilizzare tali prestazioni.
[1] Si vedano in particolare i punti 58 e 59 della sentenza C‑605/12, Welmory, ed i punti 30 e 31 della sentenza C‑333/20, Berlin Chemie A. Menarini.
Passando all’analisi del primo punto elencato in precedenza, la Corte chiarisce che “se è vero che non è necessario detenere i mezzi umani o tecnici in proprio in un altro Stato membro, è per contro necessario che il soggetto passivo abbia il potere di disporre di tali mezzi umani e tecnici come se fossero i propri, sulla base, ad esempio, di contratti di servizio o di locazione che mettano tali mezzi a sua disposizione e non possano essere risolti a breve termine”.
Con riferimento al secondo punto, la Corte ricorda che l’esistenza di una stabile organizzazione ai fini IVA non può dipendere esclusivamente dallo status giuridico delle entità rilevanti, ma deve essere valutata alla luce della realtà economico e commerciale. Pertanto, il fatto che una società possieda una consociata in uno Stato membro non significa di per sé che essa vi abbia anche una propria stabile organizzazione.
Per quanto riguarda il terzo punto, i giudici unionali ribadiscono che “si presume che una persona giuridica, quand’anche abbia un solo cliente, utilizzi i mezzi tecnici e umani di cui dispone per le proprie esigenze”. Pertanto, al fine di verificare l’esistenza di una stabile organizzazione ai fini IVA è necessario dimostrare che, a causa delle disposizioni contrattuali applicabili, una società destinataria di servizi dispone dei mezzi del proprio prestatore come se fossero propri.
Pertanto, il fatto che i mezzi umani e tecnici presenti in Belgio siano di Cabot Belgio, non esclude la possibilità che Cabot Svizzera abbia una stabile organizzazione in Belgio, purché abbia un accesso immediato e permanente a detti mezzi come se si trattasse di mezzi propri. A tal riguardo, per quanto Cabot Belgio si sia impegnata a utilizzare le proprie attrezzature esclusivamente per la fabbricazione dei prodotti in base all’accordo con Cabot Svizzera e tali prestazioni costituiscano la quasi totalità del fatturato di Cabot Belgio, il prestatore dei servizi rimane responsabile dei propri mezzi e fornisce tali prestazioni a suo proprio rischio (i.e., il contratto di prestazione di servizi, benché esclusivo, non produce l’effetto che i mezzi di Cabot Belgio divengano quelli del suo cliente).
Con riferimento al quarto punto, la Corte sottolinea che occorre anzitutto distinguere le prestazioni di servizi di lavoro per conto terzi fornite da Cabot Belgio a Cabot Svizzera dalla vendita, da parte di quest’ultima, dei beni derivanti da tale lavoro. Dette prestazioni e dette cessioni costituiscono, infatti, operazioni distinte assoggettate a regimi IVA differenti. Inoltre, gli stessi mezzi non possono essere utilizzati contemporaneamente per fornire e per ricevere gli stessi servizi. Pertanto, la Corte, facendo salva la valutazione del giudice nazionale nel caso di specie, evidenzia che non risulta possibile distinguere i mezzi utilizzati da Cabot Belgio per le sue prestazioni di lavoro per conto terzi da quelli che, secondo l’amministrazione tributaria, sarebbero utilizzati da Cabot Svizzera per ricevere tali prestazioni in Belgio, in quanto l’eventuale stabile organizzazione ai fini IVA sarebbe costituita soltanto dai mezzi che appartengono a Cabot Belgio.
Infine, per quanto riguarda il quinto punto, la Corte chiarisce che il fatto che il prestatore dei servizi agevoli, tramite la prestazione di servizi supplementari regolati nell’accordo tra le parti, l’attività economica di Cabot Svizzera, ovvero la vendita dei prodotti in Belgio, non incide sulla questione riguardante l’esistenza di una stabile organizzazione ai fini IVA. Ciò in quanto tale attività deve essere tenuta distinta dall’eventuale possibilità per Cabot Svizzera di disporre di mezzi in Belgio in grado di ricevere ed utilizzare le prestazioni rese da Cabot Belgio.
Alla luce di tali considerazioni, quindi, la Corte conclude che le prestazioni rese da Cabot Belgio sono ricevute e utilizzate da Cabot Svizzera per la propria attività economica in Svizzera, in quanto tale società non dispone in Belgio di una struttura adatta a tale scopo.
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