A cura di Flavia Barone, Valeria Ventura
Introduzione
Il 9 dicembre 2022 è stato emanato il Decreto-legge Federale n. 47 del 2022 che introduce negli Emirati Arabi Uniti (“UAE”) il nuovo quadro normativo ai fini della tassazione delle società. Si tratta di un’imposta diretta sul reddito netto o sugli utili delle società e di altre entità (Corporate Income Tax, “CIT”).
Con l’introduzione del nuovo quadro normativo, gli Emirati Arabi Uniti intendono riaffermare il loro impegno a rispettare gli standard internazionali di trasparenza fiscale ed a prevenire pratiche fiscali illegali.
Al fine di fornire maggiori chiarimenti sul nuovo regime, sono state pubblicate alcune FAQ sul sito web del MoF (Ministero delle Finanze) e negli ultimi mesi sono stati emanati numerosi provvedimenti attuativi (i.e., Ministerial / Cabinet Decisions).
Entrata in vigore
Tale nuovo regime troverà applicazione a partire dal mese di luglio 2023, per i soggetti aventi esercizio fiscale 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024. Per i soggetti, invece, aventi esercizio fiscale coincidente con l’anno solare, le nuove regole si applicheranno a far data dal 1° gennaio 2024.
Soggetti passivi
- Le persone fisiche rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta nella misura in cui svolgono un’attività imprenditoriale o commerciale in UAE o hanno un reddito generato in UAE (UAE sourced income).
- Le persone giuridiche sono soggette all’imposta nella misura in cui sono costituite o situate in UAE (compresa la Free Zone, “FZ”) o effettivamente gestite e controllate in UAE, così come l’impresa non residente che ha stabile organizzazione in UAE o che ha un nexus o un reddito generato in UAE (UAE sourced income).
Il nuovo quadro normativo ha, inoltre, previsto alcune categorie di soggetti o attività esenti.
Aliquote generali
- 0% per i redditi imponibili fino a (e incluso) 375K AED.
- 9% per i redditi imponibili superiori a 375K AED.
- 0% WHTtrova generalmente applicazione con riferimento a determinati tipi di reddito originati in UAE e corrisposti a soggetti non residenti. Non è prevista l’applicazione di ritenuta in caso di transazioni tra soggetti residenti in UAE.
Si evidenzia che la frammentazione artificiale di un’attività al solo scopo di beneficiare della soglia di 375K AED, per la quale è prevista l’aliquota al 0%, potrebbe essere considerata, ai sensi delle disposizioni generali antiabuso previste nel nuovo quadro normativo, come un accordo volto ad ottenere un vantaggio fiscale indebito.
È necessario, inoltre, considerare che le multinazionali (aventi ricavi globali consolidati superiori a € 750M), rientranti nell’ambito del c.d. “Pillar Two” del progetto BEPS, in linea con le linee guida OCSE (Base Erosion and Profit Shifting), saranno assoggettate ad una diversa aliquota rispetto a quelle precedentemente menzionate.
Free Zone
Al fine di ottenere una piena comprensione delle nuove disposizioni in tema di FZ, è necessario procedere ad una lettura congiunta della Cabinet Decision n. 55 del 2023 che definisce il “Qualifying Income” per la “Qualifying Free Zone Person” (“QFZP”) e la Ministerial Decision n. 139 del 2023 che individua le “Qualifying Activities” e le “Excluded Activities“.
Requisiti
Al fine di essere qualificato come “QFZP”, è necessario:
- Mantenere un adeguato livello di substance in UAE.
- Originare “Qualifying Income”, così come dettagliato nella Cabinet Decision n. 55 del 2023.
- Rispettare le norme in materia di Transfer Pricing (“TP”) e conservare la relativa documentazione TP.
- Non aver optato per l’assoggettamento totale alla CIT.
Aliquote
Il reddito derivante da attività svolta in Free Zone:
- 0% nella maggior parte dei casi.
- 9% in caso di “Excluded Activities”
(e.g., Transazioni con persone fisiche; Attività bancarie e finanziarie regolamentate; Proprietà o sfruttamento di beni di proprietà intellettuale; Reddito derivante dal possesso o sfruttamento di beni immobili, ad eccezione di quelli commerciali, situati in Free Zone).
Il reddito derivante da attività svolta in Mainland:
- 0% solo in caso di “Qualifying Activities”
(e.g., Produzione e lavorazione di beni o materiali; Detenzione di azioni; Servizi finanziari e di management forniti a parti correlate; Distribuzione di beni o materiali in o da una Zona Designata a soggetti rivenditori; Servizi logistici; Qualsiasi attività accessoria).
- 9% in tutti gli altri casi.
Il reddito derivante da attività svolta all’estero:
- 0% solo in caso di “Qualifying Activities”.
- 9% in tutti gli altri casi.
Si evidenzia, inoltre, che il reddito originato da una PE domestica o estera ed il reddito derivante dalla proprietà o dallo sfruttamento di un bene immobile è soggetto in ogni caso ad una tassazione al 9%.
Regime “De Minimis”
I requisiti del regime “De Minimis” possono essere considerati soddisfatti nel caso in cui le “Non-Qualifying revenues” generate da QFZP in un periodo di imposta non eccedano:
- 5% dei ricavi complessivi o
- AED 5M, se inferiore.
In altre parole, se i requisiti previsti dal regime “De Minimis” non sono soddisfatti, il reddito complessivo del soggetto FZ sarà integralmente assoggettato a tassazione con l’aliquota del 9% imponibile; diversamente, nel caso in cui i requisiti sono soddisfatti, il reddito complessivo del soggetto FZ sarà integralmente soggetto all’aliquota dello 0%.
Le uniche eccezioni al regime “De Minimis” che comportano l’applicazione dell’aliquota del 9%, sono:
- Il reddito derivante dalle transazioni con soggetti “Non-Free Zone Person” (“NFZP”) aventi ad oggetto beni immobili o proprietà immobiliari situati in FZ.
- Il reddito imputabile ad una PE domestica o estera.
Le disposizioni del regime “De Minimis” stabiliscono, inoltre, che se una FZP non soddisfa una delle condizioni di qualificazione prevista dalla normativa e dai provvedimenti attuativi, sarà considerata come soggetto passivo con aliquota al 9% per un minimo di cinque anni.
Ulteriori tematiche di rilievo
Participation Exemption (“PEX”)
Il regime PEX è applicabile ai dividendi ed alle plusvalenze realizzate da società situate in UAE.
La partecipazione deve essere classificata come partecipazione azionaria secondo i principi contabili.
Le spese sostenute per l’acquisizione, la vendita, il trasferimento o la cessione di una partecipazione non possono essere considerate deducibili in quanto legate ad un reddito esente.
I dividendi percepiti da società estere e le plusvalenze derivanti da cessioni in UAE e in società estere saranno esenti dall’applicazione dell’imposta, a condizione che: i) la quota di proprietà ed il diritto al dividendo siano pari almeno al 5%; ii) la società estera subisca una tassazione effettiva di almeno il 9%; iii) sia soddisfatto il periodo di possesso ininterrotto della partecipazione pari ad almeno 12 mesi.
Deducibilità degli interessi passivi
Il nuovo quadro normativo prevede che la deducibilità degli interessi passivi netti sia limitata al 30% del Tax adjusted EBITDA.
Alle imprese può essere concessa una deduzione fino ad un importo “De Minimis” pari a AED 12M, indipendentemente dalla limitazione del 30% dell’EBITDA.
Ove tale soglia “De Minimis” sia superata, è possibile dedurre il valore più alto tra AED 12M ed il 30% dell’EBITDA per il periodo fiscale di riferimento.
L’eccedenza di interessi passivi netti può essere riportata e dedotta nei successivi 10 anni.
In caso di opzione per l’agevolazione del c.d. “Small Business Relief”, gli interessi passivi netti relativi al medesimo periodo d’imposta non possono essere riportati in nessun periodo d’imposta successivo.
Tali regole non trovano applicazioni per le società di servizi finanziari.
Perdite fiscali
Le perdite fiscali possono essere riportate in avanti senza limiti temporali (con una compensazione limitata al 75% del reddito imponibile di ogni anno) a condizione che non si verifichi un “change of ownership” superiore al 50%.
In tal caso, le perdite fiscali potranno essere riportate solo se il nuovo proprietario svolge un’attività identica o simile a quella precedentemente svolta.
Le perdite realizzate prima della data di entrata in vigore del nuovo quadro normativo o prima che il soggetto che ha realizzato tali perdite diventi un contribuente in UAE non possono essere oggetto di riporto in avanti per i periodi futuri. In caso di opzione per l’agevolazione del c.d. “Small Business Relief”, le perdite fiscali realizzate nel medesimo periodo d’imposta non possono essere riportate in periodi d’imposta successivi.
Transfer Pricing (“TP”)
Il nuovo quadro normativo ha, altresì, introdotto la disciplina in materia di TP, conseguendone che le transazioni intercompany tra società situate in UAE, in FZ o in una giurisdizione estera dovranno essere conformi al principio di libera concorrenza.
Il valore di libera concorrenza delle transazioni intercompany dovrà essere verificato utilizzando uno dei metodi di TP riconosciuti a livello internazionale, ovvero, un metodo diverso se sussiste la possibilità di dimostrare che i metodi specificati non possono essere ragionevolmente applicati.
E’, inoltre, necessario che sia redatto il Master file ed il Local file nel periodo d’imposta di riferimento al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- Il soggetto passivo è una Constituent Entity di un gruppo multinazionale con un fatturato totale consolidato di gruppo pari o superiore a AED 3.15B nel periodo d’imposta di riferimento.
- I ricavi del soggetto passivo nel periodo d’imposta di riferimento sono pari o superiori a AED 200M.
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