Riforma del Codice della Proprietà Industriale: abrogato il Professor’s Privilege

A cura di Paola Furiosi e Giulia Gialletti

Un importante traguardo per il mondo della proprietà industriale è stato raggiunto lo scorso 18 luglio, con l’approvazione, da parte della Camera dei Deputati, delle modifiche al Codice della Proprietà Industriale. Tale riforma rappresenta un ulteriore passo avanti nell’ambito delle Linee strategiche di intervento sulla Proprietà Industriale per il triennio 2021-2023, con l’obiettivo di valorizzare il sistema della Proprietà Industriale e rafforzare la competitività del nostro Paese. Il provvedimento mira al perseguimento di un duplice obiettivo: (i) potenziare gli strumenti di tutela dei diritti di proprietà industriale, e (ii) semplificare l’iter amministrativo, attraverso la digitalizzazione delle procedure correlate. Tra i diversi punti salienti introdotti dalla Riforma, si possono evidenziare:

  • in primis, l’abrogazione del “Professor’s Privilege”. In particolare, la titolarità delle invenzioni realizzate dai ricercatori nell’ambito della ricerca pubblica (università e centri di ricerca) non sarà più attribuita ai ricercatori (in virtù del cd. “Professor’s Privilege”). Con la riforma, i diritti su tali invenzioni saranno assegnati inizialmente alla struttura di appartenenza e, soltanto nel caso di inerzia o mancato interesse da parte di quest’ultima, al ricercatore.  Tale modifica, che uniforma l’ordinamento italiano a quello degli altri Paesi dell’Unione Europea, è volta ad agevolare il trasferimento tecnologico, promuovendo la collaborazione tra ricerca e industria;
  • il sistema di doppia brevettazione, che garantisce al brevetto italiano di mantenere i propri effetti anche se per la stessa invenzione è stato concesso un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto unitario con la stessa data di deposito o priorità;
  • la possibilità di ottenere la protezione temporanea di disegni e/o modelli presentati in fiere e manifestazioni espositive, facendo risalire la protezione giuridica alla data di esposizione, laddove la relativa domanda di registrazione sia stata depositata entro sei mesi;
  • il rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, attraverso il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi;
  • la possibilità di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo al momento del deposito stesso, ma anche, eventualmente entro un mese dal deposito. Tale previsione mira ad allineare l’Italia a quanto già consentito in altri Paesi Europei, così come presso l’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e l’Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO).

I miglioramenti e i progressi contenuti nella riforma rappresentano un significativo incentivo per valorizzare ulteriormente il settore della Proprietà Industriale in Italia. Ora, però, si attende la fase più importante e attesa: l’effettiva applicazione.  

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