Pubblicata la bozza di legge tedesca “Growth Opportunities Act”

Alessandro Di Stefano, Giovanni Consiglio e Giorgia Monica Riviera

Il 14 luglio 2023 è stata inviata in consultazione alle associazioni di categoria tedesche una proposta di legge c.d. “Growth Opportunities Act. Oltre agli incentivi fiscali correlati al risparmio energetico, sono stati proposti vari adeguamenti alle vigenti disposizioni tedesche in tema di fiscalità nazionale ed internazionale (come riepilogate in breve in seguito e senza pretesa di esaustività).

1. Interest capping rule

Attualmente gli interessi passivi – al netto degli interessi attivi – risultano deducibili nel limite del 30% dell’EBITDA della società. L’EBITDA non utilizzato e gli interessi passivi eccedenti sono riportabili in avanti nei successivi periodi d’imposta.   Tale regime non trova applicazione (escape rules):

  • se gli interessi passivi netti non superano la soglia di 3 milioni di Euro (deducibili ex lege seguendo tale soglia di de minimis);
  • se gli interessi sono maturati in relazione a debiti verso terzi, i.e. se la società non appartiene allo stesso Gruppo del soggetto finanziatore (stand-alone-test);
  • se la società, pur appartenente ad un Gruppo, supera l’equity-ratio-test.

  La proposta prevede in sintesi:

  • introduzione di una soglia complessiva di deducibilità pari a 3 milioni di euro per gli interessi passivi netti che trovano riscontro nell’EBITDA (stringendo la soglia correlata agli attuali 3 milioni di euro, ad oggi importo de minimis applicabile ex ante al limite alla deducibilità degli interessi);
  • abrogazione del c.d. stand-alone-test e dell’equity-ratio-test che attualmente consentono di disapplicare l’interest capping rule;
  • ampliamento dell’ambito applicativo, comprendendo anche gli oneri assimilati agli interessi passivi.

2. Interest rate capping rule

La proposta contiene una limitazione di deduzione degli interessi passivi correlata alla fissazione del tasso di interesse massimo applicabile ai finanziamenti con parti correlate. La deducibilità degli interessi sarà limitata ad un tasso variabile individuato dalla legislazione tedesca (potenzialmente aumentato di 2 punti percentuali quale soglia di tolleranza). Tale limite non dovrebbe tuttavia trovare applicazione se:

  • l’effettivo valore normale dell’interesse è superiore a quello presuntivamente determinato ex lege, ovvero
  • se il soggetto finanziatore è dotato di adeguata sostanza (da determinarsi sulla base delle previsioni CFC tedesche). L’esimente, tuttavia, non opera ove il finanziatore risieda fiscalmente in un territorio non collaborativo (come definito dal c.d. German Tax Haven Defense Tax Act).

  Per completezza, si segnala che la disposizione non limita l’operatività della Interest capping rule di cui al punto che precede, ma si pone in maniera complementare a quest’ultima.  

3. Riporto delle perdite fiscali

A partire dal periodo d’imposta 2024, la disciplina in tema di carryback delle perdite fiscali sarà sostanzialmente modificata:

  • nell’an – il carryback sarà limitato ad un massimo di 3 anni e nel limite della minimum taxation (vedi infra);
  • nel quantum – il limite massimo sarà pari ad un importo di 10 milioni di euro, elevato a 20 milioni di euro per i soli c.d. joint taxpayers.

  Inoltre, per quanto attiene la c.d. minimum taxation, la proposta prevede:

  • per i periodi d’imposta 2024-2027, l’abolizione della suddetta minimum taxation (vale a dire, che le perdite saranno deducibili fino all’importo totale del reddito senza alcuna limitazione);
  • a partire dal periodo d’imposta 2028, la minimum taxation sarà invece reintrodotta, e dovrebbe dunque essere possibile riportare un importo di 10 milioni di euro e il 60% dell’importo totale del reddito superiore a 10 milioni di euro.

Osservazioni

La proposta di legge, al primo stadio e potenzialmente soggetta anche a modifiche rilevanti, prevede rilevanti novità in tema di fiscalità nazionale ed internazionale in grado di influenzare (i) le politiche fiscali di gruppi tedeschi con controllate italiane e dei gruppi domestici con controllate in Germania, ma, anche, più semplicemente, (ii) le transazioni con parti correlate tedesche. La stessa comporta necessariamente:

  • l’identificazione delle transazioni e delle strutture potenzialmente colpite;
  • la valutazione dei potenziali impatti e delle correlate remediation;
  • il monitoraggio dell’entrata in vigore della disposizione e del dettato normativo che verrà potenzialmente approvato.

Let’s talk

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Alessandro Di Stefano

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